Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 424 del 08/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 21 agosto 1985 n. 196)
Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle opere pubbliche dalle eccezionali avversita' atmosferiche di gennaio e febbraio 1985.
Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle opere pubbliche dalle eccezionali avversita' atmosferiche di gennaio e febbraio 1985.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per fronteggiare le necessita' derivanti dai danni provocati dalle eccezionali condizioni atmosferiche di gennaio e febbraio 1985 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai comuni ed alle province colpite, con ammortamento a carico dello Stato, per un importo globale di 400 miliardi di lire, a valere sui fondi previsti dalla lettera a) dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni. 2. In caso di ulteriori necessita', il Ministro del tesoro, con propri decreti, puo' disporre l'elevazione del suddetto importo, sino ad un massimo di 500 miliardi di lire. 3. Le somme utilizzate per le finalita' di cui al comma 1 sono rimesse a disposizione dei comuni che risultino destinatari dei mutui a valere sui fondi previsti dalla lettera a) del succitato articolo 9 per l'esercizio 1985, nel mese di febbraio 1986.
NOTA Nota all'art. 1: La lettera a) dell'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente: "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983", cosi' dispone: "L'importo di lire 5.000 miliardi, relativo a mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1983, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e' cosi' suddiviso: a) il 20 per cento, di cui la meta' riservata al Mezzogiorno, e' destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, la cui spesa corrente pro-capite desunta dal bilancio di previsione 1981 e' inferiore al 130 per cento della media nazionale per i comuni del Mezzogiorno e, per gli altri comuni, ai 100 per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dal precedente articolo 5, assicurando ad ogni ente un minimo di 100 milioni di lire. I finanziamenti devono essere utilizzati esclusivamente per la costruzione o il miglioramento di opere di urbanizzazione primaria con priorita' per le opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche. L'onere di ammortamento e' a carico dello Stato. Tale quota e' ripartita tra i comuni proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1981 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT. I comuni che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno inoltrato alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo a valere sulle somme loro attribuite per gli esercizi 1981 e 1982, potranno destinare detti importi esclusivamente per le finalita' di cui al comma precedente. Gli importi non concessi nell'esercizio cui si riferiscono potranno essere utilizzati entro i due anni successivi".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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