Legge Ordinaria n. 429 del 03/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 22 agosto 1985 n. 197)
Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle universita' e degli istituti superiori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  1.  I  contributi richiesti agli studenti dalle universita' e dagli
istituti  superiori  ai  sensi  dell'articolo 11, ultimo comma, della
legge   18  dicembre  1951,  n.  1551,  sono  utilizzati  secondo  le
disposizioni della presente legge.
  2.   Presso   ciascuna   universita'  e'  costituita  una  apposita
commissione   del   consiglio   di   amministrazione,   composta  dai
rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione stesso
e  da  pari numero di rappresentanti dei docenti, per l'utilizzazione
dei  fondi  destinati  alle  iniziative  e alle attivita' culturali e
sociali   attinenti   alla   realta'   universitaria   proposte  alla
commissione  stessa  da  associazioni  studentesche rappresentate nei
consigli  di  facolta'  o da altre associazioni o gruppi di almeno 50
studenti, in corso o fuori corso da non piu' di un anno.
  3.  Una  quota parte, pari al 50 per cento dei predetti contributi,
e'  destinata  ad  iniziative  ed  attivita'  sportive universitarie.
L'utilizzazione  di fondi destinati alla gestione, alla manutenzione,
al  potenziamento  e  alla  costruzione  di  impianti  sportivi  e  a
manifestazioni  sportive  universitarie, anche a livello nazionale ed
internazionale, e' affidata dal consiglio di amministrazione, sentito
il  comitato  di  cui  alla  legge  28  giugno  1977, n. 394, ad enti
legalmente  riconosciuti,  che perseguono come finalita' la pratica e
la   diffusione  dello  sport  universitario  e  l'organizzazione  di
manifestazioni   sportive  universitarie  a  carattere  nazionale  ed
internazionale.
  4.  I  fondi  precedentemente accantonati dalle universita' e dagli
istituti  superiori  sono  utilizzati per le finalita' della presente
legge  in  base  a  piani  pluriennali  approvati  dal  consiglio  di
amministrazione, con facolta' del consiglio di amministrazione stesso
di  determinare  la  quota  da  riservare  alle  finalita'  di cui al
precedente  comma, in misura comunque non inferiore al 30 per cento e
non superiore al 50 per cento.
  5.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione emana, entro tre mesi
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, il relativo
regolamento di esecuzione.
  6.  Nelle  libere  universita'  nelle  quali  non  e'  prevista  la
partecipazione  degli  studenti  al  consiglio  di amministrazione la
componente  studentesca  nella commissione di cui al secondo comma e'
costituita   dai  rappresentanti  degli  studenti  nel  consiglio  di
amministrazione della opera universitaria.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 agosto 1985

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          NOTA

          Nota all'articolo unico, comma 1:
            Il  testo  dell'art.  11,  ultimo  comma,  della legge 18
          dicembre 1951, n. 1551, e' il seguente:
            "E' consentito alle universita' e agli istituti superiori
          di richiedere contributi fino alla misura di lire 1.000 per
          ciascun  studente  in corso e fuori corso, per le attivita'
          assistenziali     e     sportive    delle    organizzazioni
          rappresentative studentesche".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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