Legge Ordinaria n. 450 del 22/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 28 agosto 1985 n. 202)
Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Per  i  trasporti  di  merci  su  strada soggetti al sistema di
tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n.
298,  l'ammontare  del  risarcimento  per perdita o avaria delle cose
trasportate non puo' superare il massimale previsto dall'articolo 13,
n. 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.
  2.  Per  i  trasporti  di merci su strada esenti dall'obbligo delle
tariffe  a  forcella,  l'ammontare  del  risarcimento non puo' essere
superiore,  salvo  diverso  patto  scritto  antecedente alla consegna
delle  merci  al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo
perduto o avariato.
 
          NOTE

          Note all'art. 1, comma 1:
            -  La  legge  6  giugno  1974, n. 298, reca: "Istituzione
          dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto  di  terzi,  disciplina degli autotrasporti di cose e
          istituzione  di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i
          trasporti di merci su strada".
            Il  titolo  III  ha  per  argomento:  "Istituzione  di un
          sistema  di  tariffa a forcella per i trasporti di merci su
          strada".
            Il  testo  dell'art.  13,  n.  4),  di  detta legge e' il
          seguente:
            "I  requisiti  e le condizioni per l'iscrizione nell'albo
          sono i seguenti:
              (Omissis).
              4)  avere  stipulato  contratto di assicurazione per la
          responsabilita'    civile    dipendente    dall'uso   degli
          autoveicoli  e  per i danni alle cose da trasportare, con i
          massimali  prescritti  nel  regolamento  di esecuzione, che
          comunque  non possono essere inferiori a quelli previsti in
          altre disposizioni legislative in vigore".
            Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 gennaio
          1976,  n.  32,  e'  stato  approvato uno dei regolamenti di
          esecuzione  della  legge  n.  298/1974.  L'art.  10 di tale
          decreto  da'  esecuzione  all'art.  13, comma primo, n. 4),
          della  legge,  prescrivendo  che  "Ai  fini dell'iscrizione
          all'albo,  i  contratti di assicurazione previsti dall'art.
          13, comma primo, n. 4), della legge devono essere stipulati
          con   i   massimali  indicati  nei  successivi  commi.  Per
          l'assicurazione  per  la  responsabilita' civile dipendente
          dall'uso  dei  veicoli  i  massimali  sono  pari  a  quelli
          obbligatori stabiliti dalle leggi in vigore.
            Per  i  danni  alle  cose da trasportare e' prescritto un
          massimale  unico, qualunque sia la natura e il valore delle
          cose  da  trasportare,  nella  misura  di  L.  250 per ogni
          chilogrammo  di portata utile dei singoli veicoli impiegati
          da ciascuna impresa nell'autotrasporto di cose per conto di
          terzi".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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