Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 450 del 22/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 28 agosto 1985 n. 202)
Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate.
Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non puo' superare il massimale previsto dall'articolo 13, n. 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione. 2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non puo' essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.
NOTE Note all'art. 1, comma 1: - La legge 6 giugno 1974, n. 298, reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada". Il titolo III ha per argomento: "Istituzione di un sistema di tariffa a forcella per i trasporti di merci su strada". Il testo dell'art. 13, n. 4), di detta legge e' il seguente: "I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti: (Omissis). 4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilita' civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore". Con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, e' stato approvato uno dei regolamenti di esecuzione della legge n. 298/1974. L'art. 10 di tale decreto da' esecuzione all'art. 13, comma primo, n. 4), della legge, prescrivendo che "Ai fini dell'iscrizione all'albo, i contratti di assicurazione previsti dall'art. 13, comma primo, n. 4), della legge devono essere stipulati con i massimali indicati nei successivi commi. Per l'assicurazione per la responsabilita' civile dipendente dall'uso dei veicoli i massimali sono pari a quelli obbligatori stabiliti dalle leggi in vigore. Per i danni alle cose da trasportare e' prescritto un massimale unico, qualunque sia la natura e il valore delle cose da trasportare, nella misura di L. 250 per ogni chilogrammo di portata utile dei singoli veicoli impiegati da ciascuna impresa nell'autotrasporto di cose per conto di terzi".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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