Legge Ordinaria n. 51 del 27/02/1985 (Pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1985 n. 56)
Disposizioni dirette a favorire il finanziamento e la ristrutturazione dell'Azienda tabacchi italiani - ATI S.p.a.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le  forniture  e  per le somministrazioni di beni e servizi da
parte  dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a. - e delle societa'
in cui l'ATI assume partecipazioni in base all'articolo 2 della legge
22  luglio  1982,  n. 467, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato  e' autorizzata a concedere anticipazioni di pagamento, fino ad
un  massimo  del  70  per  cento  del  loro  importo, con facolta' di
chiedere idonea garanzia fidejussoria.
  Le anticipazioni saranno gradualmente recuperate sulle liquidazioni
relative  alle  forniture  o somministrazioni per le quali sono state
concesse, nella stessa misura percentuale.
  L'erogazione   delle   anticipazioni  di  cui  al  primo  comma  e'
subordinata  all'assicurazione  contro  i  rischi dell'incendio delle
giacenze  di  prodotti  da  fornire  e delle relative materie prime e
semilavorati,     con     annotazione    di    vincolo    a    favore
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
  L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e'  altresi'
autorizzata,  qualora esigenze commerciali lo richiedano, a concedere
dilazioni di pagamento, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla
consegna,  sui  beni  ceduti  in  vendita all'ATI ed alle societa' da
questa   partecipate,   con  facolta'  di  chiedere  idonea  garanzia
fidejussoria.
  Le   societa'   per  azioni,  alle  quali  trasferire  o  conferire
partecipazioni   azionarie   ed   altre   attivita',  possono  essere
costituite  dall'ATI  anche  mediante  la  sottoscrizione dell'intero
capitale sociale.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, primo comma:
            -  Il  testo  dell'art.  2 della legge 22 luglio 1982, n.
          467,   concernente  "Conferimento  al  fondo  di  dotazione
          dell'Ente    partecipazioni   e   finanziamento   industria
          manifatturiera   -   EFIM,   per   il  triennio  1981-83  e
          trasferimento   della   partecipazione  azionaria  dell'ATI
          S.p.a. all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato",
          e' il seguente:
            "La  partecipazione  azionaria  dell'ATI S.p.a., detenuta
          dall'EFIM,  e'  trasferita all'Amministrazione autonoma dei
          monopoli   di  Stato,  con  decreto  interministeriale  dei
          Ministri  del  tesoro, delle finanze e delle partecipazioni
          statali,  verso  corrispettivo  del  suo valore determinato
          secondo  le  risultanze  del bilancio di funzionamento alla
          data  del  giorno precedente il trasferimento azionario, ed
          approvato dai competenti organi statutari.
            Le  azioni  dell'ATI S.p.a. sono iscritte ed inventariate
          dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato in
          apposito  conto  patrimoniale  ed i relativi dividendi sono
          riscossi    e    versati    al    bilancio    di    entrata
          dell'Amministrazione   medesima,  previa  acquisizione  del
          corrispondente bilancio di esercizio debitamente approvato.
            L'ATI  S.p.a., oltre alle attivita' costituenti l'attuale
          oggetto  sociale,  e'  autorizzata  a  svolgere  le  stesse
          attivita'   ed  altre  ad  essa  collegate  da  vincolo  di
          strumentalita',  accessorieta'  o  complementarieta', anche
          attraverso   partecipazioni   societarie,   in   Italia  ed
          all'estero.
            L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e'
          autorizzata  a  concorrere ad eventuali aumenti di capitale
          dell'ATI S.p.a. anche mediante apporti di singole attivita'
          immobiliari iscritte nei conti patrimoniali ed a conferire,
          attraverso  specifiche  convenzioni, attivita' e servizi di
          natura industriale e commerciale.
            La commercializzazione del sale sara' effettuata dall'ATI
          mediante costituzione di apposita societa' per azioni, alla
          quale   partecipano   aziende   produttrici   nazionali   a
          prevalente capitale pubblico.
            Su designazione del Ministro delle finanze possono essere
          chiamati  a far parte degli organi sociali dell'ATI S.p.a.,
          in   rappresentanza   dell'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli    di    Stato,    funzionari    della    predetta
          Amministrazione,  da  collocare  fuori ruolo ai sensi delle
          vigenti  disposizioni.  Restano  in  vigore le disposizioni
          dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.
            Per  la  riorganizzazione dell'ATI S.p.a. e l'avvio di un
          programma    di    ristrutturazione    localizzata    degli
          stabilimenti     di    tale    societa',    e'    assegnato
          all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  un
          finanziamento complessivo di lire 20 miliardi in ragione di
          lire  10  miliardi  per  l'anno 1982 e lire 10 miliardi per
          l'anno 1983".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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