Legge Ordinaria n. 527 del 03/10/1985 (Pubblicata nella G. U del 12 ottobre 1985 n. 241)
Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana. Utilizzo di latte in polvere nei distributori automatici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138,
e' sostituito dal seguente:
  "E'   vietato   detenere,  vendere,  porre  in  vendita  o  mettere
altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:
    a)  latte  fresco  destinato al consumo alimentare diretto o alla
preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in
polvere  o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o
comunque concentrati;
    b)  latte  liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla
preparazione  di  prodotti  caseari ottenuto, anche parzialmente, con
latte   in  polvere  o  con  altri  latti  conservati  con  qualunque
trattamento chimico o comunque concentrati;
    c)  prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere
a) e b) o derivati comunque da latte in polvere;
    d)  bevande  ottenute  con  miscelazione dei prodotti di cui alle
lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione".
 
          NOTE

          Note agli articoli 1 e 2:
            -  IL  testo  dell'art.  1 della legge n. 138/1974 (Nuove
          norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in
          polvere  per  l'alimentazione  umana) come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
            "E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere
          altrimenti  in  commercio  o  cedere  a  qualsiasi titolo o
          utilizzare:
              a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto
          o  alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato
          aggiunto  latte  in  polvere  o  altri latti conservati con
          qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;
              b)   latte  liquido  destinato  al  consumo  alimentare
          diretto  o  alla preparazione di prodotti caseari ottenuto,
          anche  parzialmente, con latte in polvere o con altri latti
          conservati  con  qualunque  trattamento  chimico o comunque
          concentrati;
              c)  prodotti  caseari  preparati  con i prodotti di cui
          alle  lettere  a)  e  b)  o  derivati  comunque da latte in
          polvere;
              d)  bevande  ottenute  con miscelazione dei prodotti di
          cui  alle  lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi
          proporzione.
              E'  altresi'  vietato  detenere  latte in polvere negli
          stabilimenti  o  depositi,  e nei locali annessi o comunque
          intercomunicanti,  nei  quali  si  detengono  o si lavorano
          latti  destinati  al  consumo alimentare diretto o prodotti
          caseari.
              E'  escluso  dal divieto di cui al primo comma il latte
          liquido  ottenuto dal latte in polvere puro o miscelato con
          altre  sostanze che abbia subito tutti i trattamenti idonei
          a   qualificarlo   del  tipo  "granulare  e  a  solubilita'
          istantanea"  e  che  sia  destinato  al  consumo alimentare
          immediato  dell'utente,  purche'  il  suddetto prodotto sia
          distribuito    tramite    apparecchiature   automatiche   e
          semiautomatiche  nelle  quali  la miscelazione del latte in
          polvere  con le altre sostanze avvenga al momento stesso in
          cui l'utente si serve dell'apparecchiatura. La dose massima
          di  bevanda  fornita  per  ogni singola erogazione non puo'
          superare  i  150  centilitri. E' vietata l'installazione di
          distributori  che  forniscono  bevande  di  cui al presente
          comma nei bar, ristoranti e luoghi affini; negli alberghi e
          nelle  mense,  di  qualunque genere e tipo, tale divieto e'
          limitato   alle   cucine   ed   ai   locali   adibiti  alla
          distribuzione ed al consumo dei pasti".
            -  Rispetto  al testo precedente dell'art. 1, la presente
          legge, oltre ad aggiungere il terzo comma, ha modificato il
          primo comma, soggiungendo la lettera d).

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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