Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 55 del 02/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 8 marzo 1985 n. 58)
Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.
Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con la legge 25 gennaio 1983, n. 14, e' prorogato fino al 31 dicembre 1986. Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, il limite di spesa, previsto per il funzionario delegato, e' elevato a lire 50 milioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 marzo 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE Note al comma primo dell'articolo unico: - Il testo della legge 21 dicembre 1977, n. 967, e' il seguente: "Art. 1. - Il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di dichiarare con suo decreto l'indifferibile necessita' di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e ristrutturazione di edilizia penitenziaria nell'ambito degli istituti esistenti, da eseguirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia con i fondi del proprio bilancio ordinario. Art. 2. - Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1 i progetti sono sottoposti al Ministero dei lavori pubblici per l'accertamento di cui all'art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni. In deroga alle disposizioni di legge vigenti le opere non comportano necessita' di varianti allo strumento urbanistico quando riguardino: a) lavori di manutenzione straordinaria; b) lavori di adattamento e di ristrutturazione. Il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici ove ne sia prescritto il nulla osta dovra' pronunciarsi sui progetti delle opere di cui all'art. 1 entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il nulla osta questo si intende rilasciato. Resta applicabile ogni piu' favorevole disposizione in materia per la realizzazione di opere pubbliche. Art. 3. - I lavori di cui all'art. 1 possono essere eseguiti dall'amministrazione penitenziaria in economia diretta fino ad un importo di lire 50 milioni ed affidati a trattativa privata e licitazione privata rispettivamente per importi fino a 300 e fino a 500 milioni. Per lavori di importo superiore a 1.000 milioni di lire si applicano le norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584. Per i lavori d'importo fino a 500 milioni non viene richiesto il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi, ovvero l'approvazione di organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Art. 4. - Nei casi in cui l'amministrazione penitenziaria non possa provvedervi direttamente, la progettazione e la direzione lavori delle opere di cui all'art. 1 potranno essere affidate, previa apposita convenzione che disciplini le cautele amministrative e le responsabilita' di natura tecnica, agli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni, nonche' a liberi professionisti. Gli elaborati progettuali sono sottoposti all'esame del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche che esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Il collaudo delle opere eseguite e' affidato a tecnici dell'amministrazione statale. I limiti di importo, stabiliti dall'art. 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, sono elevati da 10 a 150 milioni di lire. Art. 5. - Il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ivi comprese le delegazioni speciali, il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti nel termine di sessanta giorni da quello in cui e' pervenuta la richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo e' comunicato telegraficamente. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere debbono essere definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo adito della notizia ed atti richiesti. Art. 6. - I decreti di cui all'art. 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'art. 1 della presente legge, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo. Gli atti che dispongono l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione oltre trenta giorni dalla loro adozione. Art. 7. - Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno vigore fino al 31 dicembre 1982". - Il testo dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e' il seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relativa all'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1 luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena, e' elevata a complessive lire 1.200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nel triennio 1981-83, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A. Entro il 31 marzo 1981, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, si provvede, in esecuzione dello stanziamento di cui al precedente comma, all'aggiornamento del programma dei lavori previsto dall'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133. I provveditorati alle opere pubbliche, per la sollecita esecuzione del programma di edilizia penitenziaria approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, possono, anche in deroga alle norme vigenti di contabilita' generale dello Stato, procedere ad accorpamenti in un unico lotto di lavori di tutte le opere residue e possono, altresi', procedere ad affidamento delle stesse, anche a trattativa privata, all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale purche' la medesima abbia ancora in corso i lavori. Per l'affidamento a trattativa privata delle opere di cui sopra si applicano le norme previste dal secondo comma dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, sono raddoppiati ed agli atti comunque concernenti le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967". - Il testo dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1983, n. 14, recante "Proroga, con modificazioni, della legge 21 dicembre 1977, n. 967", e' il seguente: "Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e' prorogato fino al 30 giugno 1984. Le disposizioni della legge di cui al comma precedente, modificata con l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono estese, in quanto applicabili, agli atti ed ai contratti riguardanti la predisposizione di servizi e di strutture strettamente necessari per il funzionamento degli istituti e delle sezioni, in conseguenza di lavori eseguiti ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1977, n. 967".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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