Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 554 del 16/10/1985 (Pubblicata nella G. U del 23 ottobre 1985 n. 250)
Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-75.
Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-75.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi: "La quantita' di zucchero, soggetta al contributo di cui al comma precedente, e' determinata con esclusione delle scorte di esercizio. Si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975. Le aziende a carattere stagionale hanno facolta' di assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo del mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi il 50 per cento del consumo complessivo del periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975".
NOTE Nota all'art. 1: Il testo dell'articolo 1 del D.L. n. 225/1974 (Norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74, concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana), cosi' come integrato dal presente articolo, e' il seguente: "Tutti coloro che, alle ore zero del 1 luglio 1974, detenevano, a qualsiasi titolo, zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero e fossero destinatari dei prodotti stessi in corso di trasporto per quantita' superiori a 500 kg debbono versare gli importi riferiti a 100 kg netti di cui all'allegata tabella. La quantita' di zucchero, soggetta al contributo di cui al comma precedente, e' determinata con esclusione delle scorie di esercizio. Si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975. Le aziende a carattere stagionale hanno facolta' di assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo del mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi il 50 per cento del consumo complessivo del periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975. La tabella allegata al decreto-legge, a cui si fa riferimento nel primo comma dell'articolo trascritto, e' la seguente: TABELLA ===================================================================== | |Zucchero greggio | Sciroppi di |Zucchero bianco| (1) | zucchero (2) ===================================================================== Prodotto | | |nazionale: | | |--------------------------------------------------------------------- a) per il quale | | |al 30 giugno 1974| | |non era stato | | |pagato il | | |sovrapprezzo CIP | 6.917,75 | 6364,33 | 69,17 --------------------------------------------------------------------- b) altro | 9.172,75 | 8.438,93 | 91,72 --------------------------------------------------------------------- Prodotto di | | |importazione (3) | 9.172,75 | 8.438,93 | 91,72 (1) Gli importi sono riferiti a resa 92. Per rese diverse essi devono essere adeguati alla resa reale calcolata secondo le norme CEE. (2) Gli importi sono calcolati per ogni 1% di zucchero estraibile contenuto. Essi pertanto devono essere adeguati al contenuto effettivo calcolato secondo le norme CEE. (3) L'importo e' ridotto di un ammontare corrispondente alla riduzione dell'ammontare compensativo monetario effettuata ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 834/74 e successive modifiche, nonche', per lo zucchero greggio, di quanto il detentore dimostri di aver pagato al produttore estero ai sensi dell'art. 2 del predetto regolamento comunitario.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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