Legge Ordinaria n. 554 del 16/10/1985 (Pubblicata nella G. U del 23 ottobre 1985 n. 250)
Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-75.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, sono
aggiunti, in fine, i seguenti due commi:
  "La  quantita'  di zucchero, soggetta al contributo di cui al comma
precedente, e' determinata con esclusione delle scorte di esercizio.
  Si  considera  scorta  di  esercizio  il  quantitativo  di zucchero
detenuto  dalle  aziende  utilizzatrici  in  misura  pari  ai quattro
cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1 luglio 1974-30
giugno  1975.  Le  aziende  a  carattere stagionale hanno facolta' di
assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al
consumo  del  mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi il 50
per cento del consumo complessivo del periodo 1 luglio 1974-30 giugno
1975".
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il  testo dell'articolo 1 del D.L. n. 225/1974 (Norme per
          l'applicazione  dei  regolamenti  comunitari n. 834/74 e n.
          1495/74,  concernenti  zuccheri destinati all'alimentazione
          umana),  cosi'  come integrato dal presente articolo, e' il
          seguente:
            "Tutti  coloro  che,  alle  ore  zero  del 1 luglio 1974,
          detenevano,  a  qualsiasi titolo, zucchero bianco, zucchero
          greggio  e  sciroppi  di zucchero e fossero destinatari dei
          prodotti   stessi  in  corso  di  trasporto  per  quantita'
          superiori  a  500 kg debbono versare gli importi riferiti a
          100 kg netti di cui all'allegata tabella.
            La  quantita'  di zucchero, soggetta al contributo di cui
          al  comma  precedente,  e' determinata con esclusione delle
          scorie di esercizio.
            Si  considera  scorta  di  esercizio  il  quantitativo di
          zucchero  detenuto  dalle  aziende  utilizzatrici in misura
          pari  ai  quattro  cinquantaduesimi del consumo di zucchero
          nel  periodo  1  luglio  1974-30  giugno 1975. Le aziende a
          carattere stagionale hanno facolta' di assumere come scorta
          di  esercizio  un  quantitativo di zucchero pari al consumo
          del mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi il 50
          per  cento  del  consumo  complessivo  del periodo 1 luglio
          1974-30 giugno 1975.
            La  tabella  allegata  al  decreto-legge,  a  cui  si  fa
          riferimento nel primo comma dell'articolo trascritto, e' la
          seguente:

                               TABELLA

=====================================================================
                 |               |Zucchero greggio |   Sciroppi di
                 |Zucchero bianco|       (1)       |  zucchero (2)
=====================================================================
Prodotto         |               |                 
|nazionale:       |               |                 
|---------------------------------------------------------------------
a) per il quale  |               |                 
|al 30 giugno 1974|               |                 
|non era stato    |               |                 
|pagato il        |               |                 
|sovrapprezzo CIP |   6.917,75    |     6364,33     |      69,17
---------------------------------------------------------------------
b) altro         |   9.172,75    |    8.438,93     |      91,72
---------------------------------------------------------------------
Prodotto di      |               |                 
|importazione (3) |   9.172,75    |    8.438,93     |      91,72

  (1)  Gli  importi  sono  riferiti  a resa 92. Per rese diverse essi
devono  essere  adeguati  alla  resa reale calcolata secondo le norme
CEE.
  (2)  Gli  importi sono calcolati per ogni 1% di zucchero estraibile
contenuto.   Essi   pertanto  devono  essere  adeguati  al  contenuto
effettivo calcolato secondo le norme CEE.
  (3)  L'importo  e'  ridotto  di  un  ammontare  corrispondente alla
riduzione  dell'ammontare  compensativo monetario effettuata ai sensi
dell'art.  5  del regolamento (CEE) n. 834/74 e successive modifiche,
nonche',  per lo zucchero greggio, di quanto il detentore dimostri di
aver  pagato  al  produttore estero ai sensi dell'art. 2 del predetto
regolamento comunitario.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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