Legge Ordinaria n. 567 del 18/10/1985 (Pubblicata nella G. U del 25 ottobre 1985 n. 252)
Modifica dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente l'ammissibilita' di piu' rappresentanti alle grida degli agenti di cambio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  primo  comma  dell'articolo  7  del regio decreto-legge 7 marzo
1925,  n.  222,  come  sostituito  dall'articolo unico della legge 30
luglio 1973, n. 479, e' modificato come segue:
  "Ogni  agente  di cambio puo' valersi dell'opera di non piu' di due
rappresentanti,  i  quali  possono  alternativamente sostituirlo alle
grida;  tuttavia,  gli  agenti  di cambio che operano presso le borse
valori  dove siano istituiti e regolarmente funzionanti almeno cinque
recinti  per  le  grida,  possono  valersi dell'opera di un numero di
rappresentanti  pari  al  numero dei recinti istituiti e regolarmente
funzionanti, diminuito di due unita'".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 ottobre 1985

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il   R.D.L.   7   marzo   1925,   n.   222,  concerne  il
          "Riordinamento  delle  borse".  Il testo dell'art. 7, primo
          comma,  di  detto  R.D.L.,  come  sostituito dalla legge 30
          luglio 1973, n. 479, era il seguente:
            "Ogni  agente  di  cambio  puo' valersi dell'opera di non
          piu'    di    due    rappresentanti,    i   quali   possono
          alternativamente  sostituirlo  alle  grida;  tuttavia,  gli
          agenti  di  cambio  che operano presso le borse valori dove
          siano  istituiti  e  regolarmente  funzionanti  piu' di tre
          recinti  per  le  grida,  possono valersi della opera di un
          terzo rappresentante".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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