Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 58 del 27/02/1985 (Pubblicata nella G. U del 11 marzo 1985 n. 60)
Disposizioni per la costituzione di un fondo straordinario per l'anno europeo della musica.
Disposizioni per la costituzione di un fondo straordinario per l'anno europeo della musica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario 1985, e' istituito un fondo straordinario di lire cinque miliardi per il sostegno finanziario delle iniziative e manifestazioni promosse in occasione dell'anno europeo della musica dall'apposito comitato italiano per l'anno europeo della musica, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1982. Il fondo e' destinato: 1) alla realizzazione in Italia ed all'estero di spettacoli e manifestazioni musicali, incluse nel programma celebrativo predisposto dal comitato, da parte di enti, istituzioni o organismi musicali; 2) alla organizzazione, alla realizzazione od al sostegno di convegni, concorsi, mostre e pubblicazioni editoriali, inclusi nel programma celebrativo, promossi da pubbliche amministrazioni o da enti pubblici e privati; 3) all'attivita' promozionale dell'anno europeo della musica; 4) al conferimento di incarichi di studio e di ricerca; 5) alle esigenze di funzionamento del comitato secondo le modalita' che sono fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. Per il raggiungimento delle suddette finalita' possono essere stipulate apposite convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati dal Ministro del turismo e dello spettacolo sentito il comitato di cui al primo comma.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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