Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 726 del 05/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 14 dicembre 1985 n. 294)
Norme in materia di trattamento economico del personale impiegato per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del Canale di Suez.
Norme in materia di trattamento economico del personale impiegato per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del Canale di Suez.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al personale italiano facente parte della missione inviata nelle acque del Canale di Suez e del Mar Rosso, a seguito di accordi internazionali, ai fini di una necessaria bonifica per la pacifica navigazione nelle acque sopracitate, sono estesi, indipendentemente dalla durata dell'intervento: il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642; a tal fine l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa e' fissata nella misura del 40 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero; il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301.
NOTE Note all'art. 1: - La legge 8 luglio 1961, n. 642, concerne il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. Di questa legge si trascrivono l'art. 1, primo comma, e l'art. 3 (specificamente richiamato dalla legge qui pubblicata): "Art. 1. - Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a sei mesi, percepisce: a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; c) le indennita' che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono". "Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennita' speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361". Le modalita' previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361 (legge peraltro interamente abrogata dall'art. 18, secondo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838) sono le seguenti: "decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, presente il rappresentante del Ministero della difesa, come previsto dall'art. 32 della presente legge "". - La legge 18 maggio 1982, n. 301, contiene norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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