Legge Ordinaria n. 75 del 07/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 15 marzo 1985 n. 64)
Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  titolo  di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici
che  abbiano  conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti
scolastici.
  L'esercizio  della  libera  professione  e' riservato agli iscritti
nell'albo professionale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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