Legge Ordinaria n. 754 del 16/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 23 dicembre 1985 n. 301)
Disposizioni in materia di provvidenze per l'industria armatoriale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini  dell'applicazione  del titolo III della legge 11 dicembre
1984,  n.  848,  e  successive modificazioni, non e' richiesto che il
requisito  della proprieta' della nave da demolire sussista alla data
del  1 gennaio 1985 da parte della stessa impresa che provvede ad una
nuova costruzione.
  La  disposizione  di cui al precedente comma ha effetto a decorrere
dal 1 gennaio 1985.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            La  legge  11 dicembre 1984, n. 848, concerne Provvidenze
          per  l'industria  armatoriale. Il titolo III di detta legge
          riguarda:
            "Proroga,  con modificazioni ed integrazioni, della legge
          14  agosto  1982,  n. 600". (Provvidenze per la demolizione
          del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita).

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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