Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 779 del 24/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1985 n. 305)
Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1984 al personale ferroviario, escluso il personale con qualifiche dirigenziali, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire prima categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.110.000 seconda categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.014.200 terza categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.384.100 quarta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.671.800 quinta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.288.300 sesta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.617.100 settima categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.439.100 ottava categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.466.600 nona categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.439.400 2. A decorrere dal 1 gennaio 1985 al personale di cui al precedente comma competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire prima categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.740.000 seconda categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.782.800 terza categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.209.400 quarta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.541.200 quinta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.252.200 sesta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.631.400 settima categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.579.400 ottava categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.764.400 nona categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.039.600 3. La progressione economica degli stipendi annui lordi iniziali indicati ai commi precedenti si sviluppa in otto classi biennali di stipendio in cifra fissa ed in successivi aumenti periodici biennali, in numero illimitato, sempre di importo fisso, nelle misure sottoindicate: ===================================================================== | | Importo degli aumenti Categorie | Importo delle classi di | periodici dopo l'ottava | stipendio | classe ===================================================================== 1 | 316.800 | 162.360 --------------------------------------------------------------------- 2 | 386.496 | 198.079 --------------------------------------------------------------------- 3 | 415.008 | 212.691 --------------------------------------------------------------------- 4 | 437.184 | 224.056 --------------------------------------------------------------------- 5 | 484.704 | 248.410 --------------------------------------------------------------------- 6 | 510.048 | 261.399 --------------------------------------------------------------------- 7 | 573.408 | 293.871 --------------------------------------------------------------------- 8 | 652.608 | 334.461 --------------------------------------------------------------------- 9 | 804.672 | 412.394 4. Sulla base di quanto disposto ai precedenti commi 1, 2 e 3 dal 1 gennaio 1984 la tabella 2 degli stipendi allegata alla legge 10 luglio 1984, n. 292, e' sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge e dal 1 gennaio 1985, quest'ultima tabella e' sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge. 5. Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio per situazioni particolari le misure iniziali e le successive classi di stipendio previste dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali pari per importo a quelli calcolati, per ogni categoria, sulle corrispondenti classi di stipendio di cui alla tabella 2 allegata alla legge 10 luglio 1984, n. 292. 6. In occasione delle trasformazioni tabellari previste dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 1984 e dal 1 gennaio 1985, l'attribuzione delle relative posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio o all'aumento periodico, anche convenzionale, in godimento alle suddette date, con la conservazione dell'anzianita' maturata nella classe o nell'aumento periodico stessi, ai fini dei successivi aumenti. 7. Resta ferma l'eventuale differenza stipendiale di cui al decimo comma dell'articolo 7 della legge 10 luglio 1934, n. 292, la quale viene riassorbita in occasione dell'attribuzione della successiva classe o del successivo aumento periodico di stipendio. 8. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, fatta salva la quota parte dell'indennizzo stesso da calcolarsi sulla base dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'articolo 4 della legge 1 luglio 1982, n. 426, limitatamente a coloro che abbiano presentato la domanda per concessione del beneficio entro il 1 settembre 1983 o che siano cessati dal servizio entro tale data.
NOTE Nota all'art. 1, comma 4: La legge 10 luglio 1984, n. 292, recante nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1984, n. 193. Nota all'art. 1, comma 5: Vedi nota precedente. Nota all'art. 1, comma 7: Il decimo comma dell'art. 7 della legge 10 luglio 1984, n. 292, e' il seguente: "Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi di stipendio o tra l'ultima classe ed il primo aumento periodico o tra due aumenti periodici successivi all'ultima classe, ferma restando la corresponsione di detto nuovo stipendio, il personale si considera inquadrato nella classe di stipendio o nell'aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza fra i due stipendi, quello corrisposto e quello di inquadramento, va considerata, previa temporizzazione ai fini della ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza fra i suddetti stipendi espressa in mesi e' pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dell'aumento periodico in corso di maturazione". Note all'art. 1, comma 8: - Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato. Si trascrive il comma ottavo dell'art. 68 del testo unico, riguardante l'equo indennizzo: "Per l'infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresi', a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonche' un equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato". - L'art. 4 della legge 1 luglio 1982, n. 426 (Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), e' il seguente: "Con effetto dal 1 gennaio 1981, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre amministrazioni dello Stato, fino al 31 dicembre 1980, e' valutato in ragione dei seguenti importi annui per ogni mese, o frazione di mese superiore a quindici giorni: seconda e terza categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.905 quarta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.971 quinta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.039 sesta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.130 settima categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5255 Il beneficio economico come sopra determinato costituisce elemento distinto della retribuzione ed ha effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'attribuzione degli importi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata d'ufficio per il personale nei cui confronti e' stato applicato l'articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i dipendenti immessi in servizio dopo il 1 ottobre 1978, l'attribuzione dei citati importi per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' subordinata alla presentazione entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda. Il beneficio di cui al presente articolo si applica anche al personale in attivita' di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal servizio con decorrenza 1 gennaio 1981. Agli effetti dell'applicazione del primo comma del presente articolo e' valutabile anche il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954. L'attribuzione e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima, non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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