Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 783 del 23/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 31 dicembre 1985 n. 306)
Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito.
Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito, sono apportate le seguenti modifiche: 1) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Presso la scuola di guerra dell'Esercito vengono svolti i seguenti corsi della durata di un anno accademico: a) corso di stato maggiore, avente lo scopo di completare e uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Armi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attivita' di lavoro dei comandi; b) corso di istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, articolato in piu' fasi, svolte presso la scuola di guerra dell'Esercito, la scuola ufficiali carabinieri e le unita' di impiego; c) corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla precedente lettera a) e, per quelli dell'Arma dei carabinieri, il corso di istituto di cui alla precedente lettera b), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi centrali, delle grandi unita' e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti"; 2) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Alla frequenza del corso di istituto sono destinati i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che non abbiano gia' frequentato il corso di stato maggiore o il corso di aggiornamento tecnico-professionale e che saranno prevedibilmente inclusi nella aliquota di valutazione ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore nell'anno successivo a quello di svolgimento del corso medesimo. Essi vi sono ammessi in ordine di ruolo e dopo aver compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, salvi i rinvii dovuti a motivi di servizio o a gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione o a comprovata infermita'."; 3) all'articolo 5 e' aggiunto il seguente comma: "Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri frequentatori del corso d'istituto sono comunicate le votazioni riportate negli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata nella graduatoria. La graduatoria e' pubblicata nel Giornale ufficiale."; 4) il secondo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di stato maggiore o di corsi d'istituto e ciascun concorso e' riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di stato maggiore o dello stesso corso di istituto."; 5) dopo il quinto comma dell'articolo 6 e' aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno accademico 1986-87, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio verra' stabilito nel bando di concorso in relazione alle esigenze della forza armata, ma non potra' superare le 50 unita'."; 6) il secondo e il terzo comma dell'art. 7 sono sostituiti dai seguenti: Il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore o del corso d'istituto fa media col punteggio risultante dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente. L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, e' effettuato da una commissione, nominata dal Ministro della difesa, che e' presieduta dal comandante della scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualita' di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito ed un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito. Disimpegna le funzioni di segretario senza diritto di voto un ufficiale della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Quando si tratti di esaminare i titoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri fanno altresi' parte della commissione, di cui al precedente comma, in qualita' di membri, il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il capo dell'ufficio personale ufficiali del comando generale dell'Arma dei carabinieri e, in luogo del capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, il comandante della scuola ufficiali carabinieri. Nel caso in cui il comandante della scuola di guerra sia meno elevato in grado o meno anziano in ruolo del direttore generale o del vice comandante dell'Arma dei carabinieri, i suddetti ufficiali generali membri sono sostituiti rispettivamente dal vice direttore generale e dal capo di stato maggiore del comando generale dell'Arma dei carabinieri".
NOTE Nota all'art. 1, numero 3: Il testo dell'art. 5 della legge 28 aprile 1976, n. 192 (Norme sui corsi della scuola dell'Esercito), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 5. - Agli ufficiali frequentatori del corso di stato maggiore sono comunicate le valutazioni trimestrali, le votazioni riportate agli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata in graduatoria. La graduatoria e' pubblicata nel Giornale ufficiale. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri frequentatori del corso d'istituto sono comunicate le votazioni riportate negli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata nella graduatoria. La graduatoria e' pubblicata nel Giornale ufficiale". Nota all'art. 1, numeri 4 e 5: Il testo dell'art. 6 della legge n. 192/1976, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 6. - Per essere ammessi al corso superiore di stato maggiore si deve superare apposito concorso per titoli ed esami. L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di stato maggiore o di corsi d'istituto e ciascun concorso e' riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di stato maggiore o dello stesso corso di istituto. L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro per la difesa con propria determinazione o per comprovate infermita' puo' partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo la cessazione della causa impeditiva. L'ufficiale risultato non vincitore o non ammesso al concorso per insufficienza di titoli puo' partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo quello non superato o al quale non e' stato ammesso. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non puo' superare un sesto del numero degli incarichi, riservati agli ufficiali che abbiano superato il corso superiore di stato maggiore, previsti per i gradi di tenente colonnello e di maggiore nell'articolo 12 della presente legge. A decorrere dall'anno accademico 1986-1987, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio verra' stabilito nel bando di concorso in relazione alle esigenze della forza armata, ma non potra' superare le 50 unita'. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in aggiunta a quelli di cui al precedente comma, e' stabilito nel bando di concorso, in relazione alle esigenze della suddetta Arma, nel limite massimo di sei unita'. Nota all'art. 1, numero 6: Del testo dell'art. 7 della legge n. 192/1976, si riportano il primo e l'ultimo comma, tra i quali vanno inseriti i commi sostituiti dalla presente legge: "primo comma: L'esame dei titoli e' inteso ad accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in modo che l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare con esito positivo il corso superiore di stato maggiore e di disimpegnare successivamente funzioni di stato maggiore". "Ultimo comma: I criteri per la valutazione dei titoli sono stabiliti con il regolamento di esecuzione della presente legge Nota all'art. 2: La legge 12 novembre 1955, n. 1137, concerne: Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. La tabella n. 4 allegata a detta legge riguarda i vantaggi di carriera per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito. Il quadro I di detta tabella - sostituito dalla legge qui pubblicata - concerne il ruolo nell'Arma dei carabinieri.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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