Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 82 del 07/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1985 n. 68)
Abrogazione delle disposizioni che escludono i pensionati statali residenti all'estero dal diritto a percepire l'indennita' integrativa speciale.
Abrogazione delle disposizioni che escludono i pensionati statali residenti all'estero dal diritto a percepire l'indennita' integrativa speciale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, viene estesa a partire dal 1 gennaio 1984 alle pensioni dello Stato pagabili all'estero.
NOTE Nota all'art. 1: - il testo dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, come modificato dalle leggi 3 marzo 1960, n. 185 e 10 agosto 1964, n. 656, e' il seguente: "Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione e' previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e' attribuita una indennita' integrativa speciale mensile determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. L'indennita' integrativa speciale di cui al precedente primo comma: a) e' ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse; b) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile, ne' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennita' di licenziamento; c) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare; d) non e' dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe. L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura piu' favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi. Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennita' integrativa speciale, di cui al presente articolo, e' stabilito in lire 2400 mensili nette. Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennita' integrativa speciale sara' determinato con decreto del Ministro per il tesoro". - Il testo dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, come modificato dalle leggi 3 marzo 1960, n. 185 e 10 agosto 1964, n. 656, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 108, e' il seguente: "Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', sia normali che privilegiati, gia' liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, e' concessa una indennita' integrativa speciale determinata per ogni anno applicando, su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. L'indennita' di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44. Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo: a) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile; b) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare; c) non compete per le pensioni pagabili all'estero. Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennita' integrativa speciale e' corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette. L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura piu' favorevole, ai titolari di piu' pensioni od assegni ordinari. La corresponsione dell'indennita' integrativa speciale e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorche' svolgano attivita' lucrativa. La concessione dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' disposta, d'ufficio, dagli uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno. Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' stabilito in lire 1920 mensili nette. Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennita' integrativa speciale sara' determinato con decreto del Ministro per il tesoro. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo". - Parte della disciplina relativa all'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' contenuta anche nell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (concernente la disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), che ha disposto la trimestralizzazione delle variazioni nella misura dell'indennita' integrativa speciale, e nell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), che, a decorrere dal 1984, ha modificato il sistema di perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti di tutti i settori pubblici e privati.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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