Legge Ordinaria n. 98 del 07/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1985 n. 76)
Modifica all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante norme per la corresponsione delle indennita' dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni o contaminazione. Assunzione del relativo onere a totale carico dello Stato.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  A decorrere dal 1 gennaio 1983 l'importo delle  indennita'  di  cui
all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, e' posto a  totale
carico dello Stato e la conseguente spesa fa carico allo stanziamento
iscritto al capitolo 4081 dello stato  di  previsione  del  Ministero
della sanita' per l'anno finanziario 1985 e per quelli successivi. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 7 marzo 1985 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              DEGAN, Ministro della sanita' 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
 
                                     NOTE 
            - L'art. 1 della legge 23 gennaio 1968,  n.  34,  prevede
          un'indennita' per  il  proprietario  di  animali  abbattuti
          perche'   infetti   o   sospetti   di   infezione   o    di
          contaminazione. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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