Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 106 del 02/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 15 aprile 1986 n. 87)
Modificazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, recante riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.
Modificazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, recante riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, e' sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 aprile 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE Note al nuovo testo dell'art. 6 della legge n. 190/1985: - Il testo vigente dell'art. 2103, primo comma, del codice civile e il seguente: "Art. 2103. (Mansioni del lavoratore). - Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive". - Il testo dell'art. 2 della legge n. 190/1985 e' il seguente: "Art. 2. - 1. La categoria dei quadri e' costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. 2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa. 3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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