Legge Ordinaria n. 109 del 17/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 18 aprile 1986 n. 90)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge  5  marzo  1986, n. 58, recante modificazioni
delle  aliquote  dell'imposta  di  fabbricazione  su  alcuni prodotti
petroliferi, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1:

    al  comma  1, e' aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986
si  applica  l'ulteriore  aumento  a  L.  77.053  per ettolitro, alla
temperatura di 15° centigradi";
    al  comma  2, e' aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986
si  applica  l'ulteriore  aumento  a  L.  56.584  per ettolitro, alla
temperatura di 15° centigradi";
    al  comma  3, e' aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986
si  applica  l'ulteriore  aumento  a  L. 7.705,30 per ettolitro, alla
medesima temperatura e relativamente alla stessa eccedenza";
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "3-bis.  Le  aliquote  agevolate  dell'imposta di fabbricazione e
della  corrispondente  sovrimposta  di confine previste dalle lettere
D),   punto   3),   ed  F),  punto  1),  della  predetta  tabella  B,
rispettivamente  per  il petrolio lampante per uso di illuminazione e
riscaldamento   domestico  e  per  gli  oli  da  gas  da  usare  come
combustibili,  sono aumentate da L. 11.250 a L. 14.433 e da L. 12.906
a L. 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
    3-ter.  Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  previste  dalla lettera H),
punti  1-b),  1-c)  e  1-d)  della  predetta  tabella  B, per gli oli
combustibili   diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi  e
fluidissimi,  sono  aumentate rispettivamente da L. 4.614 a L. 5.567,
da L. 5.337 a L. 6.480 e da L. 14.733 a L. 18.355 per quintale".
 
          AVVERTENZA:

            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 29 aprile 1986.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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