Legge Ordinaria n. 114 del 17/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 19 aprile 1986 n. 91)
Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Obblighi di comunicazione

  1.  Fermo  quanto  disposto  dagli  articoli  32, 33 e 35 del regio
decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,  convertito  in  legge, con
modificazioni,  dalla  legge  7  marzo  1938,  n.  141,  e successive
modificazioni  e  integrazioni,  e  dall'articolo  14  della legge 10
febbraio  1981,  n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di
situazioni  e  dati  consolidati  alle  aziende  di  credito  ed agli
istituti  di  credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria
vigilanza  che  posseggono,  anche  attraverso societa' controllate o
fiduciarie    ovvero   comunque   attraverso   soggetti   interposti,
partecipazioni   di   societa'  o  enti,  aventi  sedi  in  Italia  o
all'estero,  esercenti attivita' creditizia, ovvero, in via esclusiva
o  principale, attivita' finanziaria consistente nella concessione di
finanziamenti,  sotto  ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni,
nella  compravendita,  possesso,  gestione  o  collocamento di valori
mobiliari.
  Le modalita' e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei
dati  consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per
il  credito  ed  il risparmio che stabilisce altresi' la misura della
partecipazione  rilevante  ai  fini di cui sopra, la quale non potra'
essere  inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni
di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  2.  Le  societa'  e  gli  enti  con  sede  in Italia che esercitano
attivita'  creditizia  e  finanziaria,  di  cui al comma 1, ed il cui
capitale  sia  posseduto  direttamente,  ovvero  attraverso  societa'
controllate  o  fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti,
nella  misura  stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti
di  credito  sottoposti  alla  vigilanza della Banca d'Italia, devono
fornire  alle  aziende  ed  agli  istituti  suddetti  le informazioni
necessarie  per  consentire  il consolidamento nei modi e nei termini
stabiliti  dalle  autorita'  competenti ad esercitare la vigilanza su
base consolidata.
  3.  Le  societa'  e  gli  enti  con  sede  in Italia che esercitano
attivita'  creditizia  e  finanziaria,  di  cui al comma 1, ed il cui
capitale  sia  posseduto  direttamente,  ovvero  attraverso  societa'
controllate  o  fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti,
nella  misura  stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti
di  credito  aventi  sede  in  altro  Stato della Comunita' economica
europea,  debbono  fornire  alle  aziende e agli istituti suddetti le
informazioni di cui al comma 2.
  4.  Fermi  i  poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42
del  regio  decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge,
con  modificazioni,  dalla  legge  7 marzo 1938, n. 141, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' ai sensi dell'articolo 14 della
legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito
e  degli  istituti  di  credito  a  medio  e  lungo termine, la Banca
d'Italia puo' richiedere alle societa' ed agli enti di cui ai commi 2
e  3,  ancorche' non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione
anche  periodica  di  dati  e notizie nonche' la certificazione dello
stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.
  5.  Al  fine  esclusivo  di verificare l'esattezza dei dati e delle
notizie   richiesti   nonche'   delle  informazioni  fornite  per  il
consolidamento,  la  Banca d'Italia puo' eseguire ispezioni presso le
societa' e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria
vigilanza  ovvero  richiedere  che tale verifica sia effettuata dalle
competenti autorita' di controllo o di vigilanza.
  6. La Banca d'Italia puo' altresi' consentire che la verifica delle
informazioni  fornite  dalle  societa' e dagli enti di cui al comma 3
sia  effettuata  dalle  competenti autorita' di vigilanza degli altri
Stati  membri  della  Comunita'  economica  europea  che  ne facciano
richiesta  ovvero  da  un  revisore  o  da  un esperto indicati dalle
predette autorita'.
 
          NOTE

          Nota al titolo:
            La   direttiva   CEE   n.  83/350  del  13  giugno  1983,
          concernente  la  "Vigilanza  su base consolidata degli enti
          creditizi"  e'  stata  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee N.C. 193/18 del 18 luglio 1983.
            -  Il testo degli articoli 31, 32, 33, 35 e 42 del R.D.L.
          n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per
          la    disciplina    della    funzione    creditizia)    e',
          rispettivamente, il seguente:
            "Art.  31.  - Le aziende sottoposte alle disposizioni del
          presente  titolo sono tenute a trasmettere all'ispettorato,
          nei  modi  e  nei  termini da esso stabiliti, le situazioni
          periodiche ed i bilanci, nonche' ogni altro dato richiesto.
            L'Ispettorato    potra'    inoltre   disporre   ispezioni
          periodiche  e  straordinarie  a  mezzo  di  funzionari  che
          avranno  facolta'  di  chiedere  la  esibizione  di tutti i
          documenti   e   gli   atti  che  riterranno  opportuni  per
          l'esercizio delle loro funzioni.
            Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le
          ispezioni  dell'Ispettorato  potranno estendersi anche alle
          attivita'  del titolare estranee all'esercizio dell'azienda
          bancaria, anche se amministrativamente distinte.
            I  titolari  di  tali  aziende hanno l'obbligo di inviare
          all'Ispettorato.  oltre  ai  dati di cui al primo comma del
          presente   articolo,  anche  le  situazioni  ed  i  bilanci
          riguardanti  l'attivita' non bancaria, secondo le norme che
          verranno stabilite dall'ispettorato.
            Le  aziende  sottoposte  alle  disposizioni  del presente
          titolo   in   ogni   atto,   lettera   o   annunzio,  anche
          pubblicitario  che  ad esse si riferisca devono indicare il
          capitale versato ovvero il fondo di dotazione e le riserve,
          secondo l'ultimo bilancio approvato".
            "Art.   32.   -  Le  aziende  di  credito  soggette  alle
          disposizioni  della  presente legge dovranno attenersi alle
          istruzioni  che  l'ispettorato  comunichera'  conformemente
          alle    deliberazioni    del    Comitato    dei   Ministri,
          relativamente:
              a)  alle  forme tecniche dei bilanci e delle situazioni
          periodiche  delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai
          termini  e  modalita' per la formazione, la pubblicazione e
          l'invio all'Ispettorato delle situazioni periodiche stesse;
              b)  ai  limiti  dei  tassi  attivi  e  passivi  ed alle
          condizioni   delle   operazioni  di  deposito  e  di  conto
          corrente;
              c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;
              d)  alla  proporzione  fra  le diverse categorie sia di
          investimenti  considerate  in rapporto alla liquidita', sia
          alle  diverse branche di attivita' economiche alle quali si
          riferiscono gli investimenti;
              e)  alle  percentuali  minime degli utili da destinarsi
          alle  riserve, anche in maggior misura di quanto dispongano
          le leggi vigenti;
              f)  al rapporto fra il patrimonio netto e le passivita'
          ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in
          eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;
              g)  alla  rigorosa  osservanza dell'obbligo cui debbono
          sottostare  i  debitori  e  i  creditori  delle  aziende di
          credito  di  far pervenire alle stesse in iscritto entro un
          termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito
          agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati
          con  la  tassativa  conseguenza che, in mancanza di reclamo
          specificato  entro  tale  termine,  il  conto si intendera'
          senz'altro riconosciuto esatto ed approvato;
              h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio
          derivanti dal cumulo dei fidi.
              Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e
          di  legge per le Casse di risparmio che regolano la materia
          di cui al presente articolo".
            "Art.  33.  -  Il  Comitato  dei  Ministri ha facolta' di
          stabilire  che  determinate forme di impiego debbano essere
          preventivamente autorizzate dall'ispettorato.
            I  provvedimenti  di  cui  al  precedente  ed al presente
          articolo   possono  essere  di  carattere  generale  ovvero
          particolari  a  categorie di aziende o a singole aziende, e
          possono  essere  sempre  modificati, con congruo periodo di
          preavviso".
            "Art.   35.   -  L'ispettorato  ha  anche  facolta',  nei
          confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:
              a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci
          e   degli   enti  partecipanti,  nonche'  dei  consigli  di
          amministrazione  e  di  altri  organi  amministrativi,  per
          sottoporre  all'esame  i  provvedimenti ritenuti utili alle
          aziende  e  di  provvedere direttamente a tali convocazioni
          quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;
              b)  di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive
          contro i debitori per i quali, a giudizio dell'ispettorato,
          l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;
              c)   di   fissare   modalita'  per  l'eliminazione,  la
          riduzione  o,  comunque,  la  sistemazione  di  immobilizzi
          riscontrati nella situazione delle aziende predette.
              L'Ispettorato ha inoltre facolta':
                a)  di  disciplinare  il  rapporto  fra il patrimonio
          sociale e gli investimenti di immobili e titoli azionari;
                b)   di   determinare   i  limiti  massimi  dei  fidi
          concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni
          in caso di constatate eccedenze;
                c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i
          richiedenti  i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni
          patrimoniali  ed  economiche  perche' i Fidi stessi vengano
          concessi;
                d)  di  esprimere  il  proprio  parere  in  merito al
          ricorso  che  l'azienda intenda presentare al tribunale per
          la  convocazione  dei  creditori  al  fine  di  proporre un
          concordato    preventivo.    Il   ricorso   e'   dichiarato
          inammissibile    dall'autorita'    giudiziaria,    se   non
          accompagnato   dal   suddetto   parere   o  dalla  semplice
          dichiarazione  di  questo che nulla osta alla presentazione
          del ricorso".
              "Art.  42.  - L'ispettorato ha facolta' di disporre nei
          riguardi  degli  istituiti  indicati nell'art. 41 ispezioni
          periodiche  o  straordinarie a mezzo funzionari che avranno
          facolta'  di  chiedere la esibizione di tutti i documenti e
          degli  atti  che riterranno opportuni per l'esercizio delle
          loro funzioni.
              Tali istituti sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato
          i bilanci annui ed ogni altro dato richiesto.
              Si  applicano  ai dirigenti e ai membri degli organi di
          sorveglianza degli istituti predetti le disposizioni del 1°
          comma dell'art. 38.
              Agli  istituti  indicati nell'art. 41 e' applicabile la
          procedura  di  amministrazione  straordinaria  regolata dal
          capo  II  del  titolo  VII  della  presente  legge,  quando
          ricorrano le ipotesi prevedute nell'art. 57".

          AVVERTENZE:

            L'"Ispettorato",   cui  si  riferiscono  le  nonne  sopra
          trascritte,  e'  quello  "per la difesa del risparmio e per
          l'esercizio del credito" di cui all'art. 11 del citato R.D.
          n.  375/1936.  Le  sue  funzioni sono state attribuite alla
          Banca d'Italia con D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691.
            Il  "Comitato dei Ministri" figurante negli articoli 32 e
          33 e', ora, il Comitato interministeriale per il credito ed
          il risparmio.
            L'ultimo comma dell'art. 42 e' stato aggiunto dalla legge
          10 giugno 1940, n. 933.
            -   Il   testo   dell'art.  14  della  legge  n.  23/1981
          (Conferimenti  al  capitale  e  al  fondo  di  dotazione di
          istituti   ed   enti   di   credito  di  diritto  pubblico;
          modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, recante lo
          sviluppo  dell'attivita'  creditizia  nel campo industriale
          nell'Italia    meridionale   ed   insulare;   fusione   per
          incorporazione  dell'istituto  di credito per le imprese di
          pubblica  utilita'  nel  Consorzio  di credito per le opere
          pubbliche) e' il seguente:
            "Art. 14. - Agli istituti o enti che hanno per oggetto la
          raccolta  del  risparmio  a  medio  o  a  lungo  termine si
          applicano  le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del
          regio  decreto-legge  12 marzo 1936, n. 375, convertito con
          la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e
          integrazioni,   ad  eccezione  di  quelle  contenute  negli
          articoli 32, 33 e 35.
            Gli  istituti  ed  enti  suddetti dovranno attenersi alle
          istruzioni    che    la    Banca   d'Italia   comunichera',
          conformemente     alle     deliberazioni    del    Comitato
          interministeriale   per   il   credito   ed  il  risparmio,
          relativamente  alle  forme  tecniche  dei  bilanci  e delle
          situazioni  periodiche  nonche'  ai criteri per limitare la
          concentrazione dei rischi.
            La Banca d'Italia ha facolta', nei confronti dei medesimi
          istituti   ed  enti,  di  ordinare  la  convocazione  delle
          assemblee  dei  soci e degli enti partecipanti, nonche' dei
          consigli    di    amministrazione   e   di   altri   organi
          amministrativi, quando lo ritenga necessario.
            La  Banca  d'Italia  ha inoltre facolta' di dare ai detti
          istituti  ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i
          loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza.
            E'  abrogato  l'art.  1  del decreto legislativo del Capo
          provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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