Legge Ordinaria n. 115 del 17/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 19 aprile 1986 n. 91)
Norme sulla corresponsione dell'indennita' di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1¿ categoria.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Ai presidenti ed ai vicepresidenti delle casse  di  risparmio  e
dei monti di credito su pegno di 1ª categoria spetta  una  indennita'
di carica determinata dal Ministro del tesoro ai sensi  dell'articolo
11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, tenuto conto della  dimensione
di  tali  enti,  nonche'  di  parametri  di  operativita'   aziendale
stabiliti in via generale. 
  2. Il Ministro del tesoro determina altresi', con proprio  decreto,
le  modalita'  per  la  corresponsione  dell'indennita'   di   carica
spettante agli amministratori ed ai sindaci  degli  enti  di  cui  al
precedente comma. 
  3. E' vietato agli amministratori ed  ai  sindaci  delle  casse  di
risparmio e dei  monti  di  credito  su  pegno  di  1ª  categoria  di
partecipare agli utili. 
  4.  Sono  abrogati  il  primo,  il  terzo  ed   il   quarto   comma
dell'articolo 21 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 17 aprile 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  GORIA, Ministro del tesoro 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            L'art.   1   (primo   comma)   della  legge  n.  14/1978,
          concernente  "Norme  per  il  controllo  parlamentare sulle
          nomine negli enti pubblici stabilisce che "le indennita' di
          carica  previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli
          enti  ed  istituti  di  cui all'art. 1 sono determinate con
          decreto  dell'autorita'  competente alla nomina, proposta o
          designazione.
            Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale".
            E'  utile, pertanto, riportare anche il testo dell'art. 1
          della stessa legge, ivi citato, del seguente tenore:
            "Art.  1.  - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il
          Consiglio  dei  Ministri  ed  i  singoli Ministri, prima di
          procedere,  secondo  le  rispettive  competenze,  a nomine,
          proposte  o  designazioni di presidenti e vicepresidenti di
          istituti  e  di  enti  pubblici,  anche  economici,  devono
          richiedere  il  parere parlamentare previsto dalla presente
          legge".

          Nota all'art. 1, comma 4:
            Il  R.D.  n.  967/1929  ha approvato il testo unico delle
          leggi  sulle  Casse  di  risparmio e sui Monti di pieta' di
          prima categoria. Si trascrive il contenuto dell'intero art.
          21  di  tale testo unico, i cui commi primo, terzo e quarto
          sono stati abrogati dalla legge qui pubblicata:
            "Art.  21. - E' vietato agli amministratori ed ai sindaci
          degli enti indicati all'art. 1 di partecipare agli utili ed
          e  vietato  agli  amministratori  di  ricevere  compensi ed
          indennita' salvo per chi eserciti le funzioni di direttore.
            E' parimenti vietato agli amministratori, ai direttori ed
          ai sindaci degli enti suddetti di contrarre obbligazioni di
          qualsiasi  natura,  dirette o indirette, con l'istituto che
          amministrano e dirigono.
            Potranno  pero'  eccezionalmente gli istituti di maggiore
          importanza   consentire   una  medaglia  di  presenza  agli
          amministratori.
            L'ammontare   della   medaglia   di   presenza   per  gli
          amministratori  degli  enti  di cui all'art. 1 del presente
          testo  unico,  sara'  determinato  nei  rispettivi  statuti
          organici degli enti".
            Gli  "enti  di  cui all'art. 1", ai quali si riferisce la
          disposizione  sopra  riportata,  sono  appunto  le Casse di
          risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria.

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