Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 115 del 17/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 19 aprile 1986 n. 91)
Norme sulla corresponsione dell'indennita' di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1¿ categoria.
Norme sulla corresponsione dell'indennita' di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1¿ categoria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai presidenti ed ai vicepresidenti delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria spetta una indennita' di carica determinata dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, tenuto conto della dimensione di tali enti, nonche' di parametri di operativita' aziendale stabiliti in via generale. 2. Il Ministro del tesoro determina altresi', con proprio decreto, le modalita' per la corresponsione dell'indennita' di carica spettante agli amministratori ed ai sindaci degli enti di cui al precedente comma. 3. E' vietato agli amministratori ed ai sindaci delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria di partecipare agli utili. 4. Sono abrogati il primo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 21 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 aprile 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE Nota all'art. 1, comma 1: L'art. 1 (primo comma) della legge n. 14/1978, concernente "Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici stabilisce che "le indennita' di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'art. 1 sono determinate con decreto dell'autorita' competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale". E' utile, pertanto, riportare anche il testo dell'art. 1 della stessa legge, ivi citato, del seguente tenore: "Art. 1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge". Nota all'art. 1, comma 4: Il R.D. n. 967/1929 ha approvato il testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pieta' di prima categoria. Si trascrive il contenuto dell'intero art. 21 di tale testo unico, i cui commi primo, terzo e quarto sono stati abrogati dalla legge qui pubblicata: "Art. 21. - E' vietato agli amministratori ed ai sindaci degli enti indicati all'art. 1 di partecipare agli utili ed e vietato agli amministratori di ricevere compensi ed indennita' salvo per chi eserciti le funzioni di direttore. E' parimenti vietato agli amministratori, ai direttori ed ai sindaci degli enti suddetti di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, con l'istituto che amministrano e dirigono. Potranno pero' eccezionalmente gli istituti di maggiore importanza consentire una medaglia di presenza agli amministratori. L'ammontare della medaglia di presenza per gli amministratori degli enti di cui all'art. 1 del presente testo unico, sara' determinato nei rispettivi statuti organici degli enti". Gli "enti di cui all'art. 1", ai quali si riferisce la disposizione sopra riportata, sono appunto le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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