Legge Ordinaria n. 16 del 24/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 6 febbraio 1986 n. 30)
Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.   A   decorrere  dal  1  gennaio  1983,  la  retribuzione  annua
contributiva,  per  gli  iscritti  alla  Cassa  per  le pensioni agli
ufficiali  giudiziari,  agli  aiutanti  ufficiali  giudiziari  ed  ai
coadiutori, e' costituita dal trattamento economico minimo garantito,
comprensivo    della   tredicesima   mensilita'   e   dell'indennita'
integrativa  speciale  di  cui  all'articolo  2 della legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni.
  2.  Detta  retribuzione viene arrotondata di diecimila in diecimila
lire,  trascurando  il  suo  importo  marginale  nel  caso in cui non
risulti superiore a lire cinquemila.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            La  legge  n. 324/1959, concerne "Miglioramenti economici
          al  personale  in  attivita'  ed  in  quiescenza". Il testo
          dell'art. 2 di tale legge e' il seguente:
            "Art. 2 - Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni,
          vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di
          riversibilita',   sia   normali   che   privilegiati,  gia'
          liquidati  o  da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo
          pensioni  delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione
          ferroviaria,   del   Fondo  per  il  culto,  del  Fondo  di
          beneficenza   e   di   religione   della  citta'  di  Roma,
          dell'Azienda  dei  patrimoni  riuniti  ex economali e degli
          Archivi  notarili,  e'  concessa  a  decorrere dal 1 luglio
          1959,  una  indennita' integrativa speciale determinata per
          ogni  anno  finanziario  applicando  su una base fissata in
          lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la
          variazione  percentuale  dell'indice  del  costo della vita
          relativo   all'anno   solare   immediatamente   precedente,
          rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a
          100.   Nella  percentuale  che  misura  la  variazione,  si
          trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi e si
          arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
            L'indennita' di cui al presente articolo compete anche ai
          titolari  di  pensioni  o  di assegni indicati nell'art. 20
          della  legge  29  aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della
          legge 12 febbraio 1955, n. 44.
            Si  intende  per  indice  del costo della vita relativo a
          ciascun  anno  solare,  la  media  aritmetica  degli indici
          mensili  del  costo  della  vita che per l'anno stesso sono
          stati  accertati dall'Istituto centrale di statistica per i
          settori dell'industria e del commercio.
            L'indennita'  integrativa  speciale  di  cui  al presente
          articolo:
              a)  e'  corrisposta  in misura intera a coloro che sono
          provvisti  di  pensione  od assegno non inferiore alle lire
          24.000 mensili lorde;
              b)   e'   dovuta   in  ragione  rispettivamente  di  un
          ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o
          frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti
          dei  titolari di pensioni od assegni diretti inferiori alle
          lire  24.000  mensili  lorde  e  dei titolari di pensioni o
          assegni  indiretti  o di riversibilita' inferiori alle lire
          18.000 mensili lorde;
              e) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;
              d)  e'  esente  da  ritenute  erariali e non concorre a
          formare   il   reddito  complessivo  ai  fini  dell'imposta
          complementare.
              Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello
          Stato  o delle amministrazioni di cui al primo comma, ed in
          parte  a  carico  di  altri  enti, l'indennita' integrativa
          speciale  e'  corrisposta  per  la parte proporzionale alla
          quota  di  pensione  od assegno originariamente liquidata a
          carico dello Stato o delle amministrazioni anzidette.
              L'indennita'  integrativa  speciale  compete ad un solo
          titolo,  con  opzione  per  la  misura  piu' favorevole, ai
          titolari di piu' pensioni od assegni ordinari.
              La corresponsione della suddetta indennita' integrativa
          speciale  e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni
          od  assegni  ordinari  che  prestino  opera  retribuita  in
          dipendenza   della  quale  gia'  percepiscono  la  medesima
          indennita'.    Qualora    pero'   quest'ultima   indennita'
          risultasse  meno  favorevole.  se  ne  dovra' sospendere la
          corresponsione  e  disporre  il  pagamento  dell'indennita'
          integrativa speciale annessa alla pensione.
              La  concessione dell'indennita' integrativa speciale di
          cui  al  presente  articolo  e'  disposta, d'ufficio, dagli
          uffici  provinciali  del  tesoro  che  hanno  in  carico le
          rispettive partite di pensione od assegno.
              Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo
          dell'indennita'  integrativa  speciale  di  cui al presente
          articolo e' stabilito in lire 1920 mensili nette.
              Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della
          indennita'   integrativa  speciale  sara'  determinato  con
          decreto del Ministro per il tesoro.
              Le   disposizioni   di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche ai titolari di pensioni a carico del fondo
          per  il  trattamento  di  quiescenza di cui all'art. 77 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n.
          656.
              Il  relativo  maggior  onere  resta  a carico del fondo
          medesimo".
            Le  principali  modifiche  apportate  successivamente  in
          materia,  risultano  dalle  leggi  qui appresso citate, per
          ciascuna  delle  quali  si  riporta brevemente il contenuto
          essenziale:
              1)  legge  31  luglio  1975,  n.  364  (Modifiche  alla
          disciplina  dell'indennita'  integrativa  speciale  e delle
          quote di aggiunta di famiglia):
                introduce progressivamente il sistema del punto unico
          di scala mobile e le variazioni dell'indennita' integrativa
          speciale sono apportate ogni semestre;
                2)  legge  21 dicembre 1978, n. 843 [Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria):
                  introduce  il  divieto  di  cumulo  dell'indennita'
          integrativa,  speciale  con  la  retribuzione  percepita in
          costanza  di  rapporto  di lavoro alle dipendenze di terzi.
          Amplia il divieto fino allora limitato all'attivita' svolta
          nel  settore  pubblico  (art.  99 del D.P.R. n. 1092/1973);
          inoltre  conferma  il  sistema  di perequazione annuale con
          l'applicazione  dell'indice del settore privato, abbassando
          di  3  punti  l'indice stesso che viene fissato in 2,9% per
          tutte le pensioni private e pubbliche;
                  3) legge 30 marzo 1981, n. 119 [Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 1981):
                    introduce    la    quadrimestralizzazione   delle
          variazioni dell'indennita' integrativa speciale;
                    4)  legge  29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del
          trattamento   di   fine   servizio   e   norme  in  materia
          pensionistica):   introduce  la  trimestralizzazione  delle
          variazioni dell'indennita' integrativa speciale;
                    5)   decreto-legge   29   gennaio  1983,  n.  17,
          convertito,  con  modificazioni, nella legge 25 marzo 1983,
          n.  79:  modifica la disciplina dell'indennita' integrativa
          speciale  nei  casi  di  prepensionamento  e  stabilisce il
          differimento  della  pensione  per  le  donne coniugate che
          chiedono le dimissioni con 15 anni di servizio;
                    6)  legge  27 dicembre 1983, n. 730 [Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 1984):
                      l'art.   21  stabilisce  un  nuovo  sistema  di
          calcolo   per  la  scala  mobile.  Indice  del  costo  vita
          predeterminato  e  attribuito  per  fasce  d'importo  della
          pensione:  100%  dell'indice  fino  a  640.000 mensili, 90%
          dell'indice fino a 960.000 mensili e 75% dell'indice per le
          pensioni d'importo superiore.
                    Inoltre viene garantita la liquidazione immediata
          della  pensione  alle  donne coniugate che hanno presentato
          domanda  di pensionamento con 15 anni di servizio prima del
          29  gennaio 1983 e siano state gia' collocate a riposo alla
          data di entrata in vigore della legge finanziaria.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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