Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 16 del 24/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 6 febbraio 1986 n. 30)
Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.
Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1983, la retribuzione annua contributiva, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, e' costituita dal trattamento economico minimo garantito, comprensivo della tredicesima mensilita' e dell'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. 2. Detta retribuzione viene arrotondata di diecimila in diecimila lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire cinquemila.
NOTE Nota all'art. 1: La legge n. 324/1959, concerne "Miglioramenti economici al personale in attivita' ed in quiescenza". Il testo dell'art. 2 di tale legge e' il seguente: "Art. 2 - Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni, vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', sia normali che privilegiati, gia' liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, e' concessa a decorrere dal 1 luglio 1959, una indennita' integrativa speciale determinata per ogni anno finanziario applicando su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. L'indennita' di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44. Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo: a) e' corrisposta in misura intera a coloro che sono provvisti di pensione od assegno non inferiore alle lire 24.000 mensili lorde; b) e' dovuta in ragione rispettivamente di un ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti dei titolari di pensioni od assegni diretti inferiori alle lire 24.000 mensili lorde e dei titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita' inferiori alle lire 18.000 mensili lorde; e) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile; d) e' esente da ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare. Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennita' integrativa speciale e' corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle amministrazioni anzidette. L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura piu' favorevole, ai titolari di piu' pensioni od assegni ordinari. La corresponsione della suddetta indennita' integrativa speciale e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale gia' percepiscono la medesima indennita'. Qualora pero' quest'ultima indennita' risultasse meno favorevole. se ne dovra' sospendere la corresponsione e disporre il pagamento dell'indennita' integrativa speciale annessa alla pensione. La concessione dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' disposta, d'ufficio, dagli uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno. Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' stabilito in lire 1920 mensili nette. Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennita' integrativa speciale sara' determinato con decreto del Ministro per il tesoro. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo". Le principali modifiche apportate successivamente in materia, risultano dalle leggi qui appresso citate, per ciascuna delle quali si riporta brevemente il contenuto essenziale: 1) legge 31 luglio 1975, n. 364 (Modifiche alla disciplina dell'indennita' integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia): introduce progressivamente il sistema del punto unico di scala mobile e le variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono apportate ogni semestre; 2) legge 21 dicembre 1978, n. 843 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria): introduce il divieto di cumulo dell'indennita' integrativa, speciale con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Amplia il divieto fino allora limitato all'attivita' svolta nel settore pubblico (art. 99 del D.P.R. n. 1092/1973); inoltre conferma il sistema di perequazione annuale con l'applicazione dell'indice del settore privato, abbassando di 3 punti l'indice stesso che viene fissato in 2,9% per tutte le pensioni private e pubbliche; 3) legge 30 marzo 1981, n. 119 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981): introduce la quadrimestralizzazione delle variazioni dell'indennita' integrativa speciale; 4) legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine servizio e norme in materia pensionistica): introduce la trimestralizzazione delle variazioni dell'indennita' integrativa speciale; 5) decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79: modifica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale nei casi di prepensionamento e stabilisce il differimento della pensione per le donne coniugate che chiedono le dimissioni con 15 anni di servizio; 6) legge 27 dicembre 1983, n. 730 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): l'art. 21 stabilisce un nuovo sistema di calcolo per la scala mobile. Indice del costo vita predeterminato e attribuito per fasce d'importo della pensione: 100% dell'indice fino a 640.000 mensili, 90% dell'indice fino a 960.000 mensili e 75% dell'indice per le pensioni d'importo superiore. Inoltre viene garantita la liquidazione immediata della pensione alle donne coniugate che hanno presentato domanda di pensionamento con 15 anni di servizio prima del 29 gennaio 1983 e siano state gia' collocate a riposo alla data di entrata in vigore della legge finanziaria.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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