Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 17 del 24/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 7 febbraio 1986 n. 31)
Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.
Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono iscritti d'ufficio nel ruolo d'onore delle rispettive Forze armate, previo collocamento in congedo assoluto, qualora siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per: a) mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla corrispondente tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure abbiano dato luogo ad un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base a leggi precedentemente vigenti; b) mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni; c) mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. I militari e graduati di truppa del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, solo in tempo di guerra per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.
Note all'art. 1: - Il D.P.R. n. 915/1978 approva il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. La tabella A - come sostituita dalla corrispondente tabella A annessa al D.P.R. n. 834/1981, con il quale e' stato attuato il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533 - reca l'elenco delle lesioni ed infermita' che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo. - Il R.D.L. n. 1345/1926 concerne: "Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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