Legge Ordinaria n. 180 del 15/05/1986 (Pubblicata nella G. U del 17 maggio 1986 n. 113)
Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui  all'articolo  5,
secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e' prorogato  fino
alla data di entrata in  vigore  della  nuova  legge  organica  sulla
cittadinanza. 
  2. Chi ha perduto la  cittadinanza  per  non  aver  reso  l'opzione
prevista dall'articolo 5, secondo comma, della legge 21 aprile  1983,
n. 123, la riacquista ove renda apposita dichiarazione  all'autorita'
prevista dall'articolo 3, primo comma, della citata legge  21  aprile
1983, n. 123. 
 
          Note all'art. 1:
            -  L'art.  5,  secondo  comma,  della  legge  n. 123/1983
          (Disposizioni in materia di cittadinanza) prevede che: "Nel
          caso  di  doppia  cittadinanza, il figlio dovra' optare per
          una  sola  cittadinanza  entro  un  anno dal raggiungimento
          della maggiore eta'".
            -  L'art.  3, primo comma, della citata legge n. 123/1983
          cosi' recita:
            "Ai sensi dell'articolo 1 la cittadinanza si acquista con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica su proposta del
          Ministro    dell'interno,   a   istanza   dell'interessato,
          presentata  al  sindaco del comune di residenza ovvero alla
          competente autorita' consolare".

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