Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 19 del 27/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 8 febbraio 1986 n. 32)
Modifica delle leggi 22 maggio 1978, n. 217 e 18 dicembre 1980, n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei servizi da parte, rispettivamente, dei medici e degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della CEE.
Modifica delle leggi 22 maggio 1978, n. 217 e 18 dicembre 1980, n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei servizi da parte, rispettivamente, dei medici e degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della CEE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 217, e' cosi' modificato: "Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticita' degli stessi alla competente autorita' dello Stato membro nonche' conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE".
Nota all'art. 1: La legge n. 217/1978 reca norme sul diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunita' europee. Il testo dell'art. 3, coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 3. - Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine dei medici della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso. Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma della autenticita' degli stessi alla competente autorita' dello Stato membro nonche' conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE. Qualora il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza. Le informazioni sono coperte dal segreto. Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni il termine di cui al primo comma e' sospeso. Tale sospensione non puo' eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta. Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato. L'ordine dei medici, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione inviata dal Ministero, adempie alla procedura per l'iscrizione stabilita dalle vigenti leggi. Il cittadino di altri Stati membri delle Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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