Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 191 del 15/05/1986 (Pubblicata nella G. U del 20 maggio 1986 n. 115)
Sanatoria di infrazioni ed irregolarita' formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria.
Sanatoria di infrazioni ed irregolarita' formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, alle violazioni richiamate nello stesso articolo 7 commesse fino al 31 dicembre 1985 nonche' ai giudizi relativi alle medesime violazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per le violazioni richiamate nel suddetto articolo 7 resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, nonche' l'efficacia delle formalita' eseguite fino al 31 dicembre 1985 dal Pubblico registro automobilistico in applicazione della legge 23 dicembre 1977, n. 952. 3. Le pene pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, limitatamente alla mancata o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nei documenti ivi richiamati, non si applicano alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 1985. Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle medesime violazioni si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882; l'elenco cumulativo previsto nel secondo comma dello stesso articolo 11 deve essere trasmesso entro il semestre successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. 4. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, anche alle violazioni, commesse fino al 31 dicembre 1985, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale o di altro codice corrispondente previsto dai commi sessantaduesimo e sessantatreesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.
Nota all'art. 1, comma 1: Il testo degli articoli 7 e 11 del D.P.R. n. 882/1980 (Sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria) e' il seguente: "Art. 7. - La pena pecuniaria per le violazioni previste dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, non si applica a carico del soggetto che ha chiesto piu' volte l'attribuzione del codice fiscale con gli stessi dati di identificazione, ne' a carico del soggetto cui sono stati attribuiti diversi numeri di codice fiscale a seguito di piu' richieste. In quest'ultimo caso la pena pecuniaria non si applica a condizione che il soggetto dichiari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze, di aver richiesto piu' volte l'attribuzione del numero di codice fiscale, indicando tutti i numeri attribuitigli. Le pene pecuniarie per le violazioni previste dai commi dal secondo all'undicesimo del predetto articolo 13 non si applicano a condizione che il soggetto, se richiesto dall'ufficio competente provveda ad eliminare la omissione o la inesattezza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784. I soggetti in possesso di numero di codice fiscale provvisorio possono richiedere l'attribuzione del numero di codice definitivo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza applicazione di sanzioni". "Art. 11. - I giudizi relativi alle violazioni previste negli articoli precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, alle commissioni tributarie un elenco cumulativo contenente la indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonche' la attestazione che e' stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo comma dell'articolo 2, o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio". Note all'art. 1, comma 2: - Il testo del secondo comma dell'art. 12 e dell'ultimo comma dell'art. 21 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), come sostituiti dal D.P.R. n. 784, 1976, e' il seguente: "Art. 12, secondo comma. - Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze di cui alla lettera g) dell'art. 6 non producono effetti se non recano l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari". "Art. 21, ultimo comma. - Gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6 emessi anteriormente alla data di cui al precedente comma, e le iscrizioni di cui alla lettera J) dell'art. 6 eseguite in base a domande presentate anteriormente alla data di cui al precedente comma, che alla predetta data esplichino ancora i loro effetti, devono essere integrati su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 30 giugno 1979, con la indicazione del numero di codice fiscale. In caso di mancata richiesta si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 13 e gli atti e le iscrizioni non integrate perdono la loro efficacia a tutti gli effetti". - La legge n. 952/1977, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, reca: "Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro". Note all'art. 1, comma 3: - Il testo dell'art. 7 e del secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 627/1978, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, e' il seguente: "Art. 7. - Il mittente e' responsabile della mancata o inesatta compilazione dei documenti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, se non compila detti documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o li indica in quantita' diversa, ovvero li compila in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti, e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque fa uso di tali documenti al Fine di chiudere le prescrizioni del presente decreto. Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del presente decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000 la stessa pena si applica al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'art. 1, o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 1. Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non e' in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 300.000. La stessa pena si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma del precedente art. 1. Ogni violazione diversa da quelle previste nei primi due commi del presente articolo e' punita con la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000 Per le violazioni previste nei commi precedenti non operano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Per violazioni punite con una pena pecuniaria e' consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica del verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione. Chiunque forma in tutte o in parte, o altera, stampati, documenti o registri previsti dal presente decreto o dal decreto ministeriale di cui al precedente art. 5, e ne fa uso, o consente che altri ne faccia uso, al fine di eludere le disposizioni del presente decreto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nella falsificazione fa uso, agli stessi fini, dei documenti di cui al presente comma". "Art. 8, secondo comma. - Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre violazioni previste nel precedente articolo, e' soggetto al ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non inferiore ad un mese ne' superiore a cinque mesi. Il provvedimento e' adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto". Per il testo dell'art. 11 della legge n. 882/1980 v. nella nota all'art. 1, comma 1. Note all'art. 1, comma 4: - Per il testo degli articoli 7 e 11 della legge n. 882/1980 v. nelle note all'art. 1, comma 1. - Il testo dei commi sessantaduesimo e sessantatreesimo dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 (Misure in materia tributaria) e' il seguente: "Con decorrenza dal 1 aprile 1983, nelle dichiarazioni doganali in forma scritta previste nell'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti nelle operazioni doganali e di quelli ad esse interessati. Il Ministro delle finanze, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, puo' disporre che nelle dichiarazioni indicate nel comma precedente, in sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro codice ad uso meccanografico a condizione che esista corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, tra detti codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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