Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 194 del 15/05/1986 (Pubblicata nella G. U del 21 maggio 1986 n. 116)
Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro.
Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'Ordine cavalleresco al merito del lavoro, istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, conferisce il titolo di cavaliere del lavoro ed e' concesso ai cittadini benemeriti nelle sottoindicate attivita' per aver creato o ampliato le stesse: a) nell'agricoltura, per avere compiuto opere rilevanti di difesa o di incremento del patrimonio agrario, zoologico o di bonifica e disciplina di corsi d'acqua o di rimboschimento dei terreni montani; per avere introdotto nuove colture o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; per avere svolto efficace opera di tutela ecologica; b) nell'industria, per le scoperte o le invenzioni industriali di grande importanza pratica; per l'introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per la creazione e l'organizzazione di importanti complessi industriali; per l'utilizzazione piu' efficace delle fonti di energia, di forze motrici o di materie prime; per le ideazioni tecniche atte a garantire la tutela igienico-ambientale dei lavoratori; c) nel commercio, nel turismo e nei servizi per le iniziative imprenditoriali tese all'apertura o all'ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale e all'offerta turistica, all'incremento delle relazioni commerciali, alla creazione e allo sviluppo di organismi atti a favorire gli scambi, alla conclusione di contratti ed accordi aventi duraturi effetti di rilevante interesse per l'economia nazionale; d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana; e) nell'attivita' creditizia e assicurativa, per avere con la creazione o l'organizzazione di efficienti entita' finanziarie contribuito allo sviluppo del complesso delle attivita' economiche nazionali, o per avere posto in essere efficaci azioni a tutela del risparmio e della stabilita' monetaria. 2. Le benemerenze di cui ai punti specificati nel comma precedente possono contribuire a formare titolo all'onorificenza per la stessa persona. 3. Concorrono, inoltre, a formare motivo di particolare benemerenza l'aver operato per l'elevazione economica e sociale dei lavoratori, contribuendo alla eliminazione dei divari esistenti, per lo sviluppo della cooperazione nonche' in aree o in campi di attivita' economicamente depressi.
Nota all'art. 1, comma 1: Il R.D. n. 168/1901, abrogato dall'art. 14 della presente legge, ha istituito un Ordine cavalleresco al merito agrario, industriale e commerciale.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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