Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 198 del 20/05/1986 (Pubblicata nella G. U del 22 maggio 1986 n. 117)
Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonche' agli esercenti pubbliche funzioni o attivita' professionali.
Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonche' agli esercenti pubbliche funzioni o attivita' professionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e' concesso condono per: a) le sanzioni inflitte in via definitiva per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, degli enti pubblici e degli enti di diritto pubblico, quanto le sanzioni comminate non hanno comportato la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro; b) le sanzioni inflitte in via definitiva non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da esercenti pubbliche funzioni o attivita' professionali. Il condono previsto dalla presente legge non si estende agli effetti accessori o collaterali gia' prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte. Delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 maggio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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