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Legge Ordinaria n. 25 del 29/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 14 febbraio 1986 n. 37)
Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio
1980,  n.  384,  al  gestore  di un magazzino di vendita di generi di
monopolio  soppresso  e'  consentito  ottenere  la diretta e gratuita
assegnazione  di  una  rivendita, con l'osservanza delle disposizioni
relative alle distanze e ai parametri di redditivita' previsti per le
istituzioni di rivendite ordinarie.
  Il  gestore  che  intende  ottenere  l'assegnazione deve presentare
domanda  all'ispettorato  compartimentale  competente  per territorio
entro  centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento con il
quale  l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la
data  di  decorrenza  della  soppressione. La disposizione si applica
altresi' al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente
al conferimento della tabaccheria.
  Le  rivendite  di  cui  ai  commi  precedenti  non sono soggette al
triennio  di  esperimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21
della  legge  22  dicembre  1957, n. 1293, e possono essere cedute in
deroga  all'articolo  31  della  predetta  legge nel testo sostituito
dall'articolo 8 della presente legge.
  Le  disposizioni  di  cui  ai commi precedenti hanno effetto per la
durata  di  due  anni  dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
 
          NOTE

          Note all'art. 1:
            -  il  testo  dell'art. 1 della legge n. 384/1980, per le
          modifiche  apportate  dall'art. 11 della presente legge, e'
          il seguente:
            "Art.  1.  -  L'assegnazione delle rivendite di generi di
          monopolio e' effettuata nei seguenti modi:
              a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro
          i  limiti  minimo  e  massimo fissati con scheda segreta ai
          sensi del regolamento di contabilita' generale dello Stato,
          la  somma  di  denaro  piu'  elevata, da corrispondersi, in
          unica      soluzione     all'atto     del     conferimento,
          all'Amministrazione  dei monopoli, se trattasi di rivendita
          ordinaria  di  nuova istituzione nei comuni con popolazione
          superiore  a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia
          ovvero  di  rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti
          del titolare;
              b)  a  trattativa privata, a favore di chi si obbliga a
          corrispondere  all'Amministrazione  dei  monopoli, in unica
          soluzione,  una  somma  di denaro nella misura stabilita da
          apposita  commissione,  nominata  con  decreto del Ministro
          delle  finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova
          istituzione  o  di  rivendite  di prima e seconda categoria
          vacanti   del  titolare,  la  cui  asta  o  concorso  siano
          risultati   deserti  o  infruttuosi,  ovvero  di  rivendite
          ordinarie  vacanti  del  titolare,  rivestenti  particolari
          importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della
          legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
            In  presenza  di piu' aspiranti e' preferito chi offra la
          somma  piu'  elevata  sulla  misura  base  stabilita  dalla
          commissione.
            La  stessa  procedura e' seguita per l'assegnazione delle
          rivendite  di nuova istituzione, nei comuni con popolazione
          superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia,
          ai  profughi  gia'  intestatari  di  analoghi  esercizi nel
          territorio di provenienza;
            c)  secondo  le  modalita' gia' stabilita' dagli articoli
          21,  secondo comma, 25, quinto e settimo comma, della legge
          22  dicembre  1957,  n.  1293,  se  trattasi  di  rivendite
          ordinarie  di  nuova istituzione nei comuni con popolazione
          non  superiore  a  30  mila  abitanti, nonche' di quelle di
          seconda categoria, vacanti del titolare".
            -  Il testo dell'intero art. 21 della legge n. 1293/1957,
          e' il seguente:
            "Art.  21.  (Istituzione delle rivendite ordinarie). - Le
          rivendite   ordinarie   sono   istituite   dove   e  quando
          l'Amministrazione    lo    ritenga   utile   ed   opportuno
          nell'interesse del servizio.
            Nei  comuni  con  popolazione  non  superiore  ai  30.000
          abitanti  le  rivendite ordinarie di nuova istituzione sono
          assegnate  in  esperimento mediante concorso riservato agli
          invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate
          per legge ed ai decorati al valor militare.
            Negli  altri  comuni  e  nei  capoluoghi  di provincia le
          rivendite  ordinarie sono appaltate in esperimento mediante
          asta pubblica.
            La rivendita e' aggiudicata al concorrente che, osservati
          i requisiti posti nell'avviso di asta, offra il sopracanone
          piu' elevato.
            L'esperimento   di   cui  ai  precedenti  commi  dura  un
          triennio,  allo  scadere  del quale la rivendita, se non e'
          stata  soppressa, e' classificata ai sensi dell'articolo 25
          e  puo'  essere  appaltata a trattativa privata o assegnata
          direttamente allo stesso titolare".
            -  Il  testo  dell'art.  31  della legge n. 1293/1957, e'
          integralmente riformulato dall'art. 8 della presente legge.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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