Legge Ordinaria n. 251 del 06/06/1986 (Pubblicata nella G. U del 12 giugno 1986 n. 134)
Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  titolo di agrotecnico spetta a coloro che abbiano conseguito il
diploma  di maturita' professionale presso gli istituti professionali
di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754,
e al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253.
  Il  titolo  di  cui al comma precedente abilita all'esercizio della
relativa professione.
 
          Note all'art. 1, comma 1:
            -  La  legge  n.  754/1969  reca:  "Sperimentazione negli
          istituti professionali".
            -  Il  D.P.R.  n.  253/1970  reca:  "Istituzioni di corsi
          sperimentali presso gli istituti professionali di Stato".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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