Legge Ordinaria n. 253 del 05/06/1986 (Pubblicata nella G. U del 13 giugno 1986 n. 135)
Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonche' per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  Ministro  per  i  beni  culturali  e ambientali, sentito il
competente  comitato  di  settore  del Consiglio nazionale per i beni
culturali  e  ambientali,  puo'  concedere ai privati ed agli enti di
diritto  privato  che  siano  proprietari,  possessori o detentori di
archivi dichiarati di notevole interesse storico, a norma del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  30  settembre  1963,  n.  1409,
contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei
loro archivi.
  2.  Il  contributo  e'  concesso annualmente sulla base di un esame
comparativo  delle richieste motivate e documentate, presentate dagli
interessati al soprintendente archivistico competente per territorio.
  3. Restano salvi per il privato gli obblighi di cui all'articolo 38
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409.
  4.  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti si estendono anche
agli  archivi privati dichiarati di notevole interesse storico che si
trovino presso enti pubblici.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il    D.P.R.   n.   1409/1963   reca:   "Norme   relative
          all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

          Nota all'art. 1, comma 3:
            Il  testo  vigente  dell'art. 38 del D.P.R. n. 1409/1963,
          come  modificato  dall'art.  5  del D. L. 5 luglio 1972, n.
          288,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1972, n. 487, e' il seguente:
            "Art.   38.   (Obblighi   per   il  privato).  I  privati
          proprietari,  possessori  o  detentori  degli archivi o dei
          singoli  documenti dichiarati di notevole interesse storico
          hanno l'obbligo di:
              a)  conservare  gli  archivi  e  i  singoli  documenti,
          nonche'   ordinarli   e   inventariali,  o  consentire  che
          all'ordinamento    e    all'inventariazione   provveda   il
          competente      sovrintendente      archivistico.     Copia
          dell'inventario    deve    comunque   essere   inviata   al
          sovrintendente che provvede a rimborsarne il costo.
              b)  permettere  agli studiosi, che ne facciano motivata
          richiesta     tramite    il    competente    sovrintendente
          archivistico,  la consultazione dei documenti che, d'intesa
          con  il sovrintendente, non siano riconosciuti di carattere
          riservato.  La  consultazione  puo'  avvenire, a scelta del
          privato,  mediante riproduzione fotografica eseguita a cura
          del sovrintendente, oppure mediante temporaneo deposito dei
          documenti presso il competente archivio di Stato, oppure in
          altro  modo  che  venga  concordato  volta  a  volta fra il
          sovrintendente  e  il privato. Le spese sono a carico dello
          studioso;
              c)   comunicare  entro  trenta  giorni  dall'evento  al
          sovrintendente  archivistico  competente  la  perdita  o la
          distruzione  degli archivi o dei singoli documenti, nonche'
          il trasferimento di essi in altra sede;
              d)  procedere  al restauro dei documenti deteriorati, o
          consentire  che  vi  provveda  il competente sovrintendente
          archivistico;
              e)  non  trasferire,  a  titolo  oneroso o gratuito, la
          proprieta', il possesso o la detenzione degli archivi o dei
          singoli   documenti,   senza  dame  preventiva  notizia  al
          competente    sovrintendente    archivistico.   La   stessa
          comunicazione  debbono  fare coloro che acquistano a titolo
          di  eredita' o di legato gli archivi o i singoli documenti,
          nonche' il notaio, nei casi di suo intervento;
              f)  non  esportare  dal territorio della Repubblica gli
          archivi   o   i   singoli  documenti  senza  la  preventiva
          autorizzazione      della     competente     sovrintendenza
          archivistica,  che  esercita  la  funzione  di  ufficio  di
          esportazione.  Entro  il  termine  di  novanta giorni dalla
          richiesta  di  autorizzazione, il Ministro per l'interno ha
          facolta'  di  acquistare,  per  il  valore dichiarato nella
          richiesta   stessa,   le   cose  che  presentino  interesse
          documentale  o  archivistico.  Ai fini dell'esercizio della
          predetta facolta', nei confronti dei beni per i quali viene
          richiesta  autorizzazione  di  esportazione  verso  i Paesi
          appartenenti alla Comunita' economica europea, il prezzo di
          acquisto e' proposto dal Ministro stesso. Ove l'esportatore
          ritenga  di  non accettare il prezzo offerto dal Ministro e
          non   rinunzi   all'esportazione  il  prezzo  stesso  sara'
          stabilito  insindacabilmente  e in modo irrevocabile da una
          commissione  composta  da  tre membri, da nominarsi uno dal
          Ministro,   l'altro   dall'esportatore   ed  il  terzo  dal
          presidente del tribunale.
              Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.
              La disposizione di cui al precedente comma si applica a
          chiunque  intenda esportare dal territorio della Repubblica
          archivi  o  singoli  documenti  anche  se non dichiarati di
          notevole interesse storico;
              g)  non  smembrare  gli archivi, i quali debbono essere
          conservati nella loro organicita';
              h)  non procedere a scarti senza osservare la procedura
          prescritta dall'art. 42;
              i)   consentire   al   sovrintendente  archivistico  di
          procedere,   previe   intese,   a   visite   per  accertare
          l'adempimento degli obblighi posti dal presente articolo".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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