Legge Ordinaria n. 258 del 06/06/1986 (Pubblicata nella G. U del 14 giugno 1986 n. 136)
Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  L'articolo  1  della legge 2 agosto 1982, n. 527, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 1. - 1. In deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'  consentito produrre,
importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio
o  comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la
denominazione di "aceto di..." seguita dall'indicazione della materia
prima  da  cui  deriva,  il  prodotto,  derivante dalla fermentazione
acetica  di  liquidi  alcoolici  di  origine agricola atti al consumo
alimentare,  che  presenti  un'acidita'  totale,  espressa  in  acido
acetico, compresa tra 6 e 12 grammi per millilitri 100, una quantita'
di  alcole  etilico  non  superiore  a  1,5  per  cento in volume che
contenga  qualsiasi  altra  sostanza  o  elementi  in  quantita'  non
superiore  ai  limiti  di  volta  in volta riconosciuti normali e non
pregiudizievoli   per   la   salute,   con   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  di  concerto  con  quello della
sanita'.
  2.  In deroga a quanto stabilito al comma precedente, nell'aceto di
vino  e  negli  altri  aceti  da frutta, l'alcole etilico puo' essere
presente in misura non superiore al 4 per cento in volume".
  2.  L'uso  nelle varie parti della legge 2 agosto 1982, n. 527, dei
termini  "agro",  "agri"  o  "agro di..." deve intendersi riferito ad
"aceto", "aceti" o "aceto di...".
 
          Nota all'art. 1:
            La  legge n. 527/1982 reca: "Norme per la produzione e la
          commercializzazione degli agri".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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