Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 304 del 21/06/1986 (Pubblicata nella G. U del 27 giugno 1986 n. 147)
Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unita' sanitarie locali ed esperti esterni.
Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unita' sanitarie locali ed esperti esterni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per far fronte alle esigenze della sanita' militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale medico, il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le unita' sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' con gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della stessa legge n. 833 dei 1978, nonche' con i policlinici a gestione diretta. 2. Analoghe convenzioni possono altresi' essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, ove le esigenze della sanita' militare non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unita' sanitarie locali e degli enti e istituti di cui al comma 1. 3. Il Ministero della difesa puo', sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato. 4. Le convenzioni con i medici civili devono essere stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici. 5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro del tesoro. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 giugno 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 47, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e degli articoli 39, 40, 41 e 42 della stessa legge e' il seguente: "Art. 47, ultimo comma. - Il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con le unita' sanitarie locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unita' sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale". "Art. 39 (Cliniche universitarie e relative convenzioni). - Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e della facolta' di medicina, per i rapporti tra regioni ed universita' relativamente alle attivita' del servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi. Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l'universita' stipulano convenzioni per disciplinare, anche sotto l'aspetto finanziario: 1) l'apporto nel settore assistenziale delle facolta' di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale; 2) l'utilizzazione da parte delle facolta' di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee strutture delle unita' sanitarie locali e l'apporto di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca della universita': Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali di cui al terzo comma dell'articolo 11. Con tali convenzioni: a) saranno indicate le strutture delle unita' sanitarie locali da utilizzare a fini didattici e di ricerca, in quanto rispondano ai requisiti di idoneita' fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanita'; b) al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'attivita' didattica e di ricerca mediante la completa utilizzazione del personale docente delle facolta' di medicina e l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero laureato e di altro personale laureato e qualificato sul piano didattico, saranno indicate le strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera alle quali affidare funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Le strutture a direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni didattiche non possono superare il numero di quelle a direzione universitaria. Le indicazioni previste nelle lettere a) e b) del precedente comma sono formulate previo parere espresso da una commissione di esperti composta da tre rappresentanti della universita' e tre rappresentanti della regione. Le convenzioni devono altresi' prevedere: 1) che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente dall'universita', fermo restando il loro autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attivita' di assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali; 2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed universita'. In caso di mancato accordo tra regioni ed universita' in ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al comma precedente si applica la procedura di cui all'articolo 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate, per quanto concerne la utilizzazione delle strutture assistenziali delle unita' sanitarie locali, con specifiche convenzioni, da stipulare tra l'universita' e l'unita' sanitaria locale, che disciplineranno sulla base della legislazione vigente le materie indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129. Le convenzioni previste nel presente articolo sono stipulate sulla base di schemi tipo da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvati di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanita', sentite le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione". "Art. 40. (Enti di ricerca e relative convenzioni). - Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui all'articolo 39 della presente legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca i cui organi svolgano attivita' finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo, nonche' la utilizzazione del personale degli enti di ricerca secondo i fini della presente legge". "Art. 41. (Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica). - Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonche' degli ospedali di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817. Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformita', sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge. I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonche' con l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unita' sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo". "Art. 42. (Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico). - Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attivita' di ricerca scientifica biomedica. Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti e' effettuato con decreto del Ministro della sanita' di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale. Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unita' sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati. Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presidi ospedalieri delle unita' sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si tratti di istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalita' giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti. Per gli istituti aventi personalita' giuridica di diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto della particolarita' di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge. Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attivita' assistenziali, e' esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell'articolo 49. L'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non e' consentito ove la deroga sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalita' scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della ricerca scientifica. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge uno o piu' decreti aventi valore di legge, per disciplinare: a) la composizione degli organi di amministrazione degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico, che dovra' prevedere la presenza di rappresentanti delle regioni e delle unita' sanitarie locali competenti per territorio; b) i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attivita' non assistenziale, sia per gli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico che per quelli aventi personalita' giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro autonomia; c) le procedure per la formazione dei programmi di ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico e le modalita' di finanziamento dei programmi stessi, prevedendo in particolare il loro inserimento in piani di ricerca, coordinati a livello nazionale e articolati per settore di ricerca, definiti di intesa tra i Ministri della sanita', della pubblica istruzione e per la ricerca scientifica, sentito il Consiglio sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale; con riferimento a detti piani, il Ministro della sanita' potra' stipulare apposite convenzioni con gli istituti di diritto privato per l'attuazione dei programmi di ricerca; d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico in coerenza con quello del personale del servizio sanitario nazionale. Sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi non e' consentito il riconoscimento di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dell'attivita' di ricerca scientifica svolta, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori prevista all'articolo 79, provvede con proprio decreto al riordino degli istituti di cui al presente articolo in relazione alle finalita' e agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, confermando o meno gli attuali riconoscimenti. Gli istituti a carattere scientifico aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la personalita' giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le attrezzature ed il personale, nonche' i rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non e' confermato il riconoscimento abbiano personalita' giuridica di diritto privato, gli stessi sono disciplinati ai sensi del successivo articolo 43".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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