Legge Ordinaria n. 304 del 21/06/1986 (Pubblicata nella G. U del 27 giugno 1986 n. 147)
Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unita' sanitarie locali ed esperti esterni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Per  far  fronte  alle  esigenze della sanita' militare che non
possono  essere  soddisfatte  con  il  proprio  personale  medico, il
Ministero  della  difesa  puo'  stipulare  convenzioni, nei limiti di
stanziamento  di  bilancio,  con le unita' sanitarie locali, ai sensi
dell'articolo 47, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
nonche' con gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e
42  della  stessa  legge n. 833 dei 1978, nonche' con i policlinici a
gestione diretta.
  2.  Analoghe  convenzioni  possono  altresi'  essere  stipulate con
medici  civili, generici o specialisti, ove le esigenze della sanita'
militare  non  possano  essere  soddisfatte  con  il personale medico
militare  o  con  quello delle unita' sanitarie locali e degli enti e
istituti di cui al comma 1.
  3.  Il  Ministero  della  difesa  puo',  sempre  che  ricorrano  le
condizioni  di  cui  al  comma  2,  stipulare  convenzioni  anche con
laureati  in  medicina  veterinaria,  chimica, psicologia e biologia,
estranei all'Amministrazione dello Stato.
  4.  Le  convenzioni con i medici civili devono essere stipulate con
l'osservanza  dei  contenuti  normativi  ed  economici previsti dagli
accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio
sanitario nazionale e medici.
  5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono
stabiliti  annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 giugno 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          Nota all'art. 1:
            Il  testo vigente dell'art. 47, ultimo comma, della legge
          23   dicembre   1978,  n.  833  (Istituzione  del  servizio
          sanitario nazionale) e degli articoli 39, 40, 41 e 42 della
          stessa legge e' il seguente:
            "Art.  47, ultimo comma. - Il Ministero della difesa puo'
          stipulare  convenzioni  con  le unita' sanitarie locali per
          prestazioni    professionali   presso   la   organizzazione
          sanitaria  militare  da  parte  del  personale delle unita'
          sanitarie  locali  nei  limiti di orario previsto per detto
          personale".
            "Art. 39 (Cliniche universitarie e relative convenzioni).
          -  Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e della
          facolta'  di  medicina,  per  i  rapporti  tra  regioni  ed
          universita'   relativamente  alle  attivita'  del  servizio
          sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai
          successivi commi.
            Al  fine  di  realizzare  un  idoneo  coordinamento delle
          rispettive    funzioni    istituzionali,   le   regioni   e
          l'universita' stipulano convenzioni per disciplinare, anche
          sotto l'aspetto finanziario:
              1)  l'apporto  nel settore assistenziale delle facolta'
          di   medicina  alla  realizzazione  degli  obiettivi  della
          programmazione sanitaria regionale;
              2) l'utilizzazione da parte delle facolta' di medicina,
          per  esigenze  di  ricerca  e  di  insegnamento,  di idonee
          strutture  delle  unita'  sanitarie  locali  e l'apporto di
          queste  ultime  ai  compiti  didattici  e  di ricerca della
          universita':

                Tali  convenzioni  una volta definite fanno parte dei
          piani   sanitari   regionali   di   cui   al   terzo  comma
          dell'articolo 11.

              Con tali convenzioni:
                a)   saranno   indicate  le  strutture  delle  unita'
          sanitarie  locali  da  utilizzare  a  fini  didattici  e di
          ricerca,  in  quanto  rispondano  ai requisiti di idoneita'
          fissati  con decreto interministeriale adottato di concerto
          tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanita';
                b)  al  fine  di  assicurare il miglior funzionamento
          dell'attivita'  didattica e di ricerca mediante la completa
          utilizzazione  del  personale  docente  delle  facolta'  di
          medicina   e   l'apporto   all'insegnamento   di  personale
          ospedaliero  laureato  e  di  altro  personale  laureato  e
          qualificato   sul  piano  didattico,  saranno  indicate  le
          strutture  a  direzione  universitaria e quelle a direzione
          ospedaliera   alle   quali   affidare  funzioni  didattiche
          integrative   di   quelle  universitarie.  Le  strutture  a
          direzione  ospedaliera  cui  vengono  affidate  le suddette
          funzioni  didattiche  non  possono  superare  il  numero di
          quelle a direzione universitaria.
                Le  indicazioni  previste  nelle  lettere a) e b) del
          precedente  comma  sono formulate previo parere espresso da
          una  commissione  di esperti composta da tre rappresentanti
          della universita' e tre rappresentanti della regione.
                Le convenzioni devono altresi' prevedere:
                  1)  che  le cliniche e gli istituti universitari di
          ricovero  e  cura che sono attualmente gestiti direttamente
          dall'universita',   fermo   restando   il   loro   autonomo
          ordinamento,  rientrino, per quanto concerne l'attivita' di
          assistenza   sanitaria,  nei  piani  sanitari  nazionali  e
          regionali;
                  2)  che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e
          servizi  per  sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca
          che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico
          delle  regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed
          universita'.
                  In   caso   di   mancato  accordo  tra  regioni  ed
          universita'  in  ordine alla stipula della convenzione o in
          ordine  alla  istituzione  di  nuove  divisioni,  sezioni e
          servizi  di cui al comma precedente si applica la procedura
          di  cui  all'articolo  50  della legge 12 febbraio 1968, n.
          132,  sentiti  il  Consiglio  sanitario  nazionale  e la 1ª
          sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
                  Le  convenzioni  di  cui  al  secondo  comma  vanno
          attuate,   per   quanto  concerne  la  utilizzazione  delle
          strutture  assistenziali delle unita' sanitarie locali, con
          specifiche  convenzioni,  da  stipulare tra l'universita' e
          l'unita'  sanitaria  locale, che disciplineranno sulla base
          della    legislazione    vigente    le   materie   indicate
          nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
          27 marzo 1969, n. 129.
                  Le  convenzioni previste nel presente articolo sono
          stipulate  sulla  base  di schemi tipo da emanare entro sei
          mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvati
          di  concerto  tra  i  Ministri  della pubblica istruzione e
          della  sanita',  sentite le regioni, il Consiglio sanitario
          nazionale  e  la  1ª  sezione del Consiglio superiore della
          pubblica istruzione".
                  "Art. 40. (Enti di ricerca e relative convenzioni).
          -  Convenzioni  analoghe  a quelle previste per le cliniche
          universitarie,  e  di  cui  all'articolo  39 della presente
          legge,  potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti
          di ricerca i cui organi svolgano attivita' finalizzata agli
          obiettivi  del  servizio  sanitario  nazionale,  al fine di
          disciplinare  la  erogazione  da  parte  di  tali organi di
          prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e
          riabilitativo, nonche' la utilizzazione del personale degli
          enti di ricerca secondo i fini della presente legge".
                  "Art.  41.  (Convenzioni  con istituzioni sanitarie
          riconosciute  che  erogano assistenza pubblica). - Salva la
          vigilanza  tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria
          locale  competente  per  territorio, nulla e' innovato alle
          disposizioni   vigenti   per   quanto  concerne  il  regime
          giuridico-amministrativo    degli    istituti    ed    enti
          ecclesiastici   civilmente   riconosciuti   che  esercitano
          l'assistenza  ospedaliera,  nonche'  degli  ospedali di cui
          all'articolo 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817.
                  Salva   la  vigilanza  tecnico-sanitaria  spettante
          all'unita'  sanitaria  locale  competente  per  territorio,
          nulla  e'  innovato  alla  disciplina  vigente  per  quanto
          concerne  l'ospedale  Galliera  di  Genova. Con legge dello
          Stato,  entro  il  31  dicembre  1979, si provvede al nuovo
          ordinamento  dell'Ordine  mauriziano,  ai  sensi  della XIV
          Disposizione  transitoria e finale della Costituzione ed in
          conformita',  sentite  le  regioni  interessate, per quanto
          attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla
          presente legge.
                  I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti
          per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al
          primo  comma  che  abbiano  ottenuto  la classificazione ai
          sensi  della  legge  12  febbraio 1968, n. 132, nonche' con
          l'ospedale  Galliera  di  Genova  e  con  il Sovrano Ordine
          militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
                  Le  convenzioni  di cui al terzo comma del presente
          articolo  devono  essere  stipulate in conformita' a schemi
          tipo  approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del
          Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio sanitario
          nazionale.
                  Le    regioni,    nell'assicurare    la   dotazione
          finanziaria  alle  unita'  sanitarie  locali,  devono tener
          conto delle convenzioni di cui al presente articolo".
                  "Art.  42.  (Istituti  di  ricovero  e  di  cura  a
          carattere scientifico).
                  -   Le   disposizioni   del  presente  articolo  si
          applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie
          di ricovero e cura svolgono specifiche attivita' di ricerca
          scientifica biomedica.
                  Il  riconoscimento  del  carattere  scientifico  di
          detti istituti e' effettuato con decreto del Ministro della
          sanita'   di   intesa   con   il  Ministro  della  pubblica
          istruzione,  sentite  le regioni interessate e il Consiglio
          sanitario nazionale.
                  Detti  istituti  per  la  parte  assistenziale sono
          considerati  presidi  ospedalieri  multizonali delle unita'
          sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.
                  Nei  confronti  di  detti  istituti,  per  la parte
          assistenziale,  spettano  alle regioni le funzioni che esse
          esercitano  nei  confronti  dei  presidi  ospedalieri delle
          unita'  sanitarie  locali  o  delle  case di cura private a
          seconda  che  si  tratti  di  istituti  aventi personalita'
          giuridica   di   diritto  pubblico  o  di  istituti  aventi
          personalita' giuridica di diritto privato.
                  Continuano  ad  essere  esercitate  dai  competenti
          organi   dello   Stato  le  funzioni  attinenti  al  regime
          giuridico-amministrativo degli istituti.
                  Per  gli  istituti aventi personalita' giuridica di
          diritto  privato  sono  stipulate dalle regioni convenzioni
          per   assistenza  sanitaria,  sulla  base  di  schemi  tipo
          approvati  dal  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta del
          Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio sanitario
          nazionale,  che tengano conto della particolarita' di detti
          istituti.  I  rapporti tra detti istituti e le regioni sono
          regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44
          della presente legge.
                  Il  controllo  sulle  deliberazioni  degli istituti
          aventi  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico, per
          quanto  attiene alle attivita' assistenziali, e' esercitato
          nelle forme indicate dal primo comma dell'articolo 49.
                  L'annullamento   delle  deliberazioni  adottate  in
          deroga alle disposizioni regionali non e' consentito ove la
          deroga  sia  stata  autorizzata con specifico riguardo alle
          finalita'  scientifiche dell'istituto, mediante decreto del
          Ministro  della  sanita'  di concerto con il Ministro della
          ricerca scientifica.
                  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro un anno
          dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge uno o piu'
          decreti aventi valore di legge, per disciplinare:
                    a)    la    composizione    degli    organi    di
          amministrazione  degli  istituti con personalita' giuridica
          di  diritto  pubblico,  che dovra' prevedere la presenza di
          rappresentanti  delle  regioni  e  delle  unita'  sanitarie
          locali competenti per territorio;
                    b)  i  sistemi  di  controllo sugli atti relativi
          all'attivita'  non  assistenziale,  sia  per  gli  istituti
          aventi  personalita'  giuridica di diritto pubblico che per
          quelli  aventi  personalita'  giuridica di diritto privato,
          nel rispetto della loro autonomia;
                    c)  le  procedure per la formazione dei programmi
          di  ricerca  biomedica degli istituti di diritto pubblico e
          le   modalita'   di  finanziamento  dei  programmi  stessi,
          prevedendo  in  particolare il loro inserimento in piani di
          ricerca,  coordinati  a  livello nazionale e articolati per
          settore di ricerca, definiti di intesa tra i Ministri della
          sanita',   della  pubblica  istruzione  e  per  la  ricerca
          scientifica,  sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale,
          anche  con  riferimento  agli  obiettivi indicati nel piano
          sanitario  nazionale;  con  riferimento  a  detti piani, il
          Ministro    della   sanita'   potra'   stipulare   apposite
          convenzioni   con  gli  istituti  di  diritto  privato  per
          l'attuazione dei programmi di ricerca;
                    d)  la  disciplina  dello  stato  giuridico e del
          trattamento  economico  del personale degli istituti aventi
          personalita'  giuridica di diritto pubblico in coerenza con
          quello del personale del servizio sanitario nazionale.
                    Sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui
          ai  successivi commi non e' consentito il riconoscimento di
          nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
                    Entro   un  anno  dall'entrata  in  vigore  della
          presente  legge  il Ministro della sanita', di concerto con
          il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  previa verifica
          dell'attivita'  di  ricerca  scientifica svolta, sentiti il
          Consiglio  sanitario nazionale e la Commissione composta da
          10   deputati  e  10  senatori  prevista  all'articolo  79,
          provvede  con proprio decreto al riordino degli istituti di
          cui al presente articolo in relazione alle finalita' e agli
          obiettivi  del  servizio sanitario nazionale, confermando o
          meno gli attuali riconoscimenti.
                    Gli   istituti  a  carattere  scientifico  aventi
          personalita'  giuridica  di  diritto pubblico, ai quali non
          viene confermato il riconoscimento, perdono la personalita'
          giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma
          i beni, le attrezzature ed il personale, nonche' i rapporti
          giuridici  in atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli
          66 e 68.
                    Ove  gli  istituti  ai quali non e' confermato il
          riconoscimento  abbiano  personalita'  giuridica di diritto
          privato,   gli   stessi  sono  disciplinati  ai  sensi  del
          successivo articolo 43".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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