Legge Ordinaria n. 332 del 02/07/1986 (Pubblicata nella G. U del 7 luglio 1986 n. 155)
Modifica dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente il reclutamento dei sottufficiali del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  primo  comma dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n.
397, e' sostituito dal seguente:
  "I  vicebrigadieri  del  gruppo  squadroni  carabinieri guardie del
Presidente  della  Repubblica  sono  tratti  dagli  appuntati  e  dai
carabinieri  dello  stesso  gruppo, che ne facciano domanda, mediante
concorso  per  esami  costituito  da  una  prova  scritta  di cultura
generale  e  da  una  prova  orale  su materie professionali. Possono
partecipare  al  concorso  i  militari  in  servizio che abbiano gia'
ultimato   la   ferma  e  riportato  nell'ultimo  anno,  in  sede  di
valutazione  caratteristica, una qualifica non inferiore a "superiore
alla media" o giudizio equivalente o superiore".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 luglio 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              SPADOLINI, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il  testo dell'art. 13 della legge n. 397/1968 (Norme sul
          reclutamento  dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri),
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.   13.  -  I  vicebrigadieri  del  gruppo  squadroni
          carabinieri  guardie  del  Presidente della Repubblica sono
          tratti  dagli  appuntati  e  dai  carabinieri  dello stesso
          gruppo,  che  ne  facciano  domanda,  mediante concorso per
          esami costituito da una prova scritta di cultura generale e
          da  una  prova  orale  su  materie  professionali.  Possono
          partecipare  al concorso i militari in servizio che abbiano
          gia'  ultimato  la  ferma  e riportato nell'ultimo anno, in
          sede  di  valutazione  caratteristica,  una  qualifica  non
          inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente o
          superiore.
            Per  ciascuna  delle prove di esame e' attribuito ad ogni
          concorrente  un  punto  espresso in ventesimi. Sono ammessi
          alla  prova  orale  i concorrenti che abbiano riportato una
          votazione  non  inferiore  ai dieci ventesimi e superano la
          prova  orale  i concorrenti che conseguono una votazione di
          almeno dieci ventesimi.
            Il  punto  costituisce  la  media  aritmetica  dei  punti
          riportati   nella   prova   scritta  e  nella  prova  orale
          costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai
          fini della formazione della graduatoria di merito".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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