Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 332 del 02/07/1986 (Pubblicata nella G. U del 7 luglio 1986 n. 155)
Modifica dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente il reclutamento dei sottufficiali del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.
Modifica dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente il reclutamento dei sottufficiali del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e' sostituito dal seguente: "I vicebrigadieri del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri dello stesso gruppo, che ne facciano domanda, mediante concorso per esami costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale su materie professionali. Possono partecipare al concorso i militari in servizio che abbiano gia' ultimato la ferma e riportato nell'ultimo anno, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente o superiore". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 luglio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SPADOLINI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 13 della legge n. 397/1968 (Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 13. - I vicebrigadieri del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri dello stesso gruppo, che ne facciano domanda, mediante concorso per esami costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale su materie professionali. Possono partecipare al concorso i militari in servizio che abbiano gia' ultimato la ferma e riportato nell'ultimo anno, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente o superiore. Per ciascuna delle prove di esame e' attribuito ad ogni concorrente un punto espresso in ventesimi. Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore ai dieci ventesimi e superano la prova orale i concorrenti che conseguono una votazione di almeno dieci ventesimi. Il punto costituisce la media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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