Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 344 del 05/07/1986 (Pubblicata nella G. U del 14 luglio 1986 n. 161)
Assunzione straordinaria presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, di personale temporaneo a contratto, per l'elezione dei comitati della emigrazione italiana.
Assunzione straordinaria presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, di personale temporaneo a contratto, per l'elezione dei comitati della emigrazione italiana.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria nella cui circoscrizione e' prevista l'elezione di un comitato dell'emigrazione italiana, possono essere autorizzati dal Ministero degli affari esteri ad assumere, a titolo straordinario, impiegati temporanei con contratto trimestrale non rinnovabile, per un totale complessivo di non oltre 200 unita'. 2. Gli impiegati assunti con i predetti contratti non potranno essere assunti una seconda volta, a titolo straordinario, con un nuovo contratto stipulato ai sensi della presente legge. 3. L'assunzione, da espletarsi con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' consentita in deroga ai limiti di contingente e ai divieti di assunzione in vigore ed i relativi contratti prevederanno espressamente lo svolgimento di operazioni connesse alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana. 4. All'onere derivante nel 1986 dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Assunzione straordinaria di personale temporaneo a contratto per i lavori organizzativi connessi alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana". 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 1: Il decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, concerne l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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