Legge Ordinaria n. 344 del 05/07/1986 (Pubblicata nella G. U del 14 luglio 1986 n. 161)
Assunzione straordinaria presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, di personale temporaneo a contratto, per l'elezione dei comitati della emigrazione italiana.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Le  rappresentanze  diplomatiche  e  gli uffici consolari di 1ª
categoria  nella  cui  circoscrizione  e'  prevista  l'elezione di un
comitato  dell'emigrazione  italiana,  possono essere autorizzati dal
Ministero  degli  affari  esteri ad assumere, a titolo straordinario,
impiegati  temporanei  con contratto trimestrale non rinnovabile, per
un totale complessivo di non oltre 200 unita'.
  2.  Gli  impiegati  assunti  con  i predetti contratti non potranno
essere  assunti  una  seconda  volta,  a titolo straordinario, con un
nuovo contratto stipulato ai sensi della presente legge.
  3.  L'assunzione,  da  espletarsi  con  le  modalita'  previste dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, e
successive  modificazioni,  e'  consentita  in  deroga  ai  limiti di
contingente  e  ai  divieti  di  assunzione  in  vigore ed i relativi
contratti  prevederanno  espressamente  lo  svolgimento di operazioni
connesse alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana.
  4.  All'onere  derivante  nel 1986 dall'applicazione della presente
legge,   valutato   in  lire  1.500  milioni,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario  1986,  all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento:
"Assunzione  straordinaria  di personale temporaneo a contratto per i
lavori    organizzativi   connessi   alle   elezioni   dei   comitati
dell'emigrazione italiana".
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Nota all'art. 1:
  Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 18/1967, concerne
l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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