Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 360 del 08/07/1986 (Pubblicata nella G. U del 18 luglio 1986 n. 165)
Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, e' sostituito dal seguente: "I comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti. Essi sono costituiti da un complesso di centosessantatre membri, dei quali: a) cinquantuno sono eletti dai professori di ruolo, di cui trentaquattro appartenenti alla prima e diciassette alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facolta' universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante; b) ventisette sono eletti dai professori di ruolo, di cui diciotto appartenenti alla prima e nove alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facolta' giuridiche, politico-sociali, storico-filosofico-letterarie e delle facolta' di scienze economiche e statistiche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante; c) trentacinque sono eletti dai dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante; d) venti sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante; e) quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonche' nelle attivita' terziarie ad alto contenuto tecnologico, economico-finanziarie e bancarie, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti; f) quindici sono eletti dagli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonche' al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tra gli appartenenti alle medesime categorie ed al medesimo ruolo. La funzione di membro dei comitati nazionali e' incompatibile con la direzione di istituto, centro o progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti dei comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica sino all'insediamento dei nuovi e distinti organi di gestione e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 maggio 1988. Il numero e la competenza dei comitati nazionali, nonche' le modalita' per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5. Alle riunioni dei comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Per l'esame di affari di carattere generale o di notevole importanza il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il consiglio di presidenza, puo' convocare i comitati nazionali in assemblea plenaria".
NOTE Note all'art. 1: - La legge n. 283/1963 reca: "Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica". - L'art. 1 del D.P.R. n. 382/1980 riguarda il ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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