Legge Ordinaria n. 37 del 24/02/1986 (Pubblicata nella G. U del 24 febbraio 1986 n. 45)
Disposizioni in materia di indennita' integrativa speciale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  La disciplina dell'adeguamento retributivo al costo della vita,
contenuta   nell'articolo   16   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  1  febbraio  1986,  n.  13,  che  ha  recepito  l'accordo
intercompartimentale 18 dicembre 1985, si applica anche ai dipendenti
dello  Stato  e  delle altre amministrazioni pubbliche, aventi titolo
all'indennita'  integrativa  speciale,  sottratti alla contrattazione
collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al personale
il   cui   trattamento  giuridico  e'  disciplinato  direttamente  da
disposizioni di legge.
  2.  Al personale richiamato nel precedente comma ed a quello di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, la
disciplina  di cui all'articolo 16 del decreto stesso si applica fino
al 31 dicembre 1989.
 
          Note all'art. 1:
            -  Il  D.P.R.  n.  13/1986  reca: "Norme risultanti dalla
          disciplina  prevista  dall'accordo intercompartimentale, di
          cui  all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
          marzo  1983,  n.  93,  relativo  al  triennio  1985-87". Si
          trascrive il testo dell'art. 16 di detto decreto:
              "Art.  16.  (Modifica  del  meccanismo della indennita'
          integrativa speciale).
              1.  L'attuale  sistema  di  adeguamento  retributivo al
          costo della vita e' modificato come segue:
                a)  cadenza  semestrale di rivalutazione retributiva:
          per   tale   rivalutazione   si  fa  riferimento  al  tasso
          percentuale  di  incremento  risultante dal rapporto fra il
          valore  medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto
          a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di
          incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale;
                b)  rivalutazione  del  cento  per cento di una somma
          mensile uguale per tutti di L. 585.000 e di una percentuale
          pari  al  25  per cento della quota di retribuzione mensile
          eccedente tale parte.
              I  benefici  derivanti  dalla  rivalutazione semestrale
          delle   580.000   lire   indicizzate   al   100  per  cento
          costituiscono  base  per  le  correlative rivalutazioni dei
          semestri successivi.
              La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25
          per  cento,  viene  determinata  come  segue:  lo stipendio
          mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo
          per  dodici  quello  annuo  lordo  base  in  atto  il  mese
          precedente  a  quello  dell'adeguamento,  piu' l'indennita'
          integrativa  speciale maturata fino a quel momento, meno la
          quota  di  retribuzione  indicizzata al 100 per cento, come
          sopra rivalutata;
              c)  il primo semestre di attuazione decorre dal mese di
          novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il
          primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986;
              d)  per  la  prima applicazione del nuovo meccanismo il
          tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo
          come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di
          134.00.
              2.  Nel  caso di variazioni delle imposte indirette, ai
          fini  di  un  accorpamento  delle  aliquote  e  di una loro
          razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di
          cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita'
          e  limiti  di  incidenza  di tali variazioni sui prezzi dei
          beni  che  compongono il bilancio familiare, assunto a base
          di   calcolo   per  la  determinazione  dell'indennita'  di
          contingenza.
              3.  L'efficacia  del sistema di adeguamento retributivo
          al  costo  della  vita  di  cui  al presente articolo sara'
          assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni".
              -  La legge n. 93/1983 ha per titolo: "Legge-quadro sul
          pubblico impiego".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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