Legge Ordinaria n. 445 del 01/08/1986 (Pubblicata nella G. U del 7 agosto 1986 n. 182)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante  misure  urgenti
per far fronte alla crisi di mercato  dei  settori  ortofrutticolo  e
lattiero-caseario    conseguente    all'incidente    alla    centrale
elettronucleare di Chernobyl, e' convertito in legge con le  seguenti
modificazioni: 
    Nel titolo: 
      le parole: "dei  settori  ortofrutticolo  e  lattiero-caseario"
sono sostituite dalle seguenti: "nel settore agricolo". 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, le parole:  "lire  300  miliardi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "lire 500 miliardi"; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      "2-bis.    Alle    imprese    commerciali,    che    dimostrino
documentalmente di aver eliminato per i motivi previsti nel  presente
articolo i prodotti ortofrutticoli freschi di cui alla  deliberazione
del CIPAA 8 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  137
del 16 giugno 1986, acquistati nei giorni 2 e 3  maggio  1986,  viene
rimborsato dall'AIMA  il  prezzo  corrisposto  per  l'acquisto  delle
verdure stesse. 
      2-ter. Per le imprese esportatrici il rimborso e'  esteso  alle
partite dei prodotti suddetti acquistate dal 2  al  16  maggio  1986,
delle quali  dimostrino  documentalmente  l'obbligo  contrattuale  di
acquisto e l'impossibilita' di esportazione. 
      2-quater. L'AIMA e' altresi' autorizzata a rimborsare gli oneri
documentati,  necessari  per  l'eliminazione   dei   prodotti   sopra
richiamati, secondo le vigenti disposizioni di igiene pubblica. 
      2-quinquies. Per il rimborso degli oneri previsti dal  presente
articolo, si  applicano  le  procedure  stabilite  dal  comma  5  del
successivo articolo 4". 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, sono soppresse le  parole:  ",  alla  scadenza  del
termine ultimo di utilizzo,"; le parole: "detenuti alla data  del  30
giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "detenuti alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto";  e'  aggiunto,  infine,  il
seguente periodo: "Nel caso in cui manchi il  listino  aziendale,  il
rimborso e' corrisposto  sulla  base  della  proposta  formulata  dai
competenti organi regionali e provinciali  di  cui  al  comma  3  del
successivo articolo 4, sentite le camere di commercio locali"; 
      al comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: 
      "o entro il diverso termine fissato dalle autorita' regionali o
locali"; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "4-bis. Ai produttori di carni cunicole e ovicaprine soggette a
divieti di vendita in base a  disposizioni  emanate  dalle  autorita'
regionali o locali, l'AIMA corrisponde,  per  i  capi  eliminati  per
effetto di tali divieti,  un  rimborso  commisurato  alla  media  dei
prezzi alla produzione rilevati dall'IRVAM nel mese di giugno 1986". 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, dopo le parole: "giorno 16 dello stesso mese"  sono
inserite  le  seguenti:  "o  entro  diverso  termine  fissato   dalle
autorita' regionali o locali"; dopo le parole: 
      "imprese  trasformatrici"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  i
prodotti lattiero-caseari trasformati direttamente in azienda"; 
      al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
      "La stessa procedura vale per i rimborsi ai produttori di carni
cunicole e ovicaprine di cui all'articolo 2, comma 4-bis". 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, le parole: "Per i rimborsi di cui  all'articolo  2,
comma 1" sono sostituite dalle seguenti: 
      "Per i rimborsi di cui all'articolo 2, commi 1 e 4-bis"; 
      al comma 3, le parole: "certificazione delle  autorita'  locali
attestante  la  provenienza  nazionale  del  prodotto  e   l'avvenuta
eliminazione  dello  stesso,  dalle  eventuali  certificazioni"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "idonea  documentazione  attestante  la
provenienza nazionale del prodotto, dalla  certificazione  rilasciata
dalle autorita' regionali relativa  all'avvenuta  eliminazione  dello
stesso, dalle certificazioni"; 
      al comma 4, le parole: "quindici giorni dalla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto";  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", cosi'  come  concordato  tra  l'AIMA,  le  unioni
nazionali   dei   produttori   ortofrutticoli,   le    organizzazioni
professionali agricole"; 
      dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      "4-bis.  L'AIMA  e'  autorizzata   a   rimborsare   gli   oneri
documentati, necessari per l'eliminazione dei prodotti ortofrutticoli
e  lattiero-caseari,  secondo  le  vigenti  disposizioni  di   igiene
pubblica"; 
      al comma 5, dopo le  parole:  "le  inoltra"  sono  inserite  le
seguenti: ", entro sessanta giorni dal ricevimento delle medesime,"; 
      al comma 6, le parole: "entro sei mesi" sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro tre mesi"; 
      al comma 7, dopo le parole: "Per i  prodotti  lattiero-caseari"
sono inserite le seguenti: "e per quelli ortofrutticoli"; 
      al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
      "Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,  da
emanarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'effettuazione  di  controlli  sui  soggetti  che  hanno  presentato
domanda di rimborso, prevedendo che i controlli stessi riguardino  la
generalita'  dei  soggetti  che   abbiano   richiesto   rimborsi   di
particolare entita' nel  settore  lattiero-caseario  e,  negli  altri
casi, soggetti individuati mediante sorteggio"; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "8-bis. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste  invia  al
Parlamento, entro il 31 marzo  1987,  una  relazione  sull'attuazione
delle disposizioni del presente decreto". 
    Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: 
    "Art. 4-bis - 1. Gli istituti ed enti che esercitano  il  credito
agrario sono autorizzati a prorogare di sei  mesi,  con  i  privilegi
previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge  29
luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
luglio 1928, n. 1760, la scadenza  delle  rate  delle  operazioni  di
credito agrario, di esercizio e  di  miglioramento  poste  in  essere
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto, con le  aziende  agricole  che  non
abbiano  commercializzato  i  prodotti  indicati  nell'ordinanza  del
Ministro della sanita'  2  maggio  1986,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1986, e si trovino nelle condizioni  di
beneficiare degli interventi dell'AIMA o abbiano consegnato il  latte
ai soggetti di cui all'articolo 2  del  presente  decreto  o  abbiano
consegnato prodotti per  le  operazioni  di  ritiro  ai  sensi  della
deliberazione del CIPAA 8  maggio  1986,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 137 del 16 giugno 1986. Per il periodo di proroga  della
scadenza delle predette  rate  di  credito  agrario  e'  concesso  un
concorso negli interessi con  tasso  a  carico  dei  beneficiari  non
superiore al 3 per cento. La differenza tra il tasso delle operazioni
originarie e quello a carico dei beneficiari, calcolata  in  lire  13
miliardi,  e'  corrisposta  dalle  regioni  nonche'  dalle   province
autonome di Trento e di Bolzano con la procedura prevista dalla legge
15 ottobre 1981, n. 590. 
    2. La proroga delle rate di cui al precedente comma 1 puo' essere
concessa   qualora   le   aziende   agricole    abbiano    produzioni
ortofrutticole o lattiero-casearie in misura non inferiore al 30  per
cento della produzione lorda vendibile totale". 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:+"L'AIMA
rendera' annualmente pubblico l'elenco delle predette imprese"; 
      al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4. Al fine di accelerare i programmi di immissione sul mercato
di prodotti agricoli conferiti all'AIMA e immagazzinati in base  alla
normativa comunitaria o  a  quella  nazionale,  cosi'  da  conseguire
economie di gestione e da realizzare  altresi'  prontamente  introiti
finanziari, l'AIMA stessa  e'  autorizzata  ad  attuare  i  programmi
suddetti anche indipendentemente dalla  destinazione  originaria  dei
prodotti, quando cio' sia imposto dalle condizioni di mercato. L'AIMA
e' altresi' autorizzata ad  attuare  detti  programmi  con  procedure
semplificate deliberate  dal  proprio  consiglio  di  amministrazione
anche in deroga alle norme della contabilita' di Stato". 
    L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 6. - 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo
1, valutato in  lire  500  miliardi  per  l'anno  1986,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario,
all'uopo  parzialmente   utilizzando   i   seguenti   accantonamenti,
iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988: 
      a) quanto a lire 85  miliardi  la  voce  "Piano  nazionale  per
l'informatica"; 
      b) quanto a lire 98 miliardi la voce "Nuovo  ordinamento  della
scuola secondaria superiore"; 
      c) quanto a lire 35 miliardi la voce "Interventi a favore delle
ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse"; 
      d) quanto a lire 99 miliardi la  voce  "Delega  legislativa  al
Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale"; 
      e) quanto a lire 40 miliardi la voce "Revisione e potenziamento
degli uffici  di  conciliazione.  Concorso  dello  Stato  alle  spese
necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice
conciliatore e sistemazione negli  edifici  giudiziari  dei  consigli
dell'Ordine degli avvocati e procuratori"; 
      f) quanto a  lire  48  miliardi  la  voce  "Modificazioni  alle
disposizioni  sulla  nomina  del  conciliatore  e  del  vice  pretore
onorario (Istituzione del giudice di pace)"; 
      g)   quanto   a   lire   12   miliardi   la   voce   "Incentivi
all'apprendistato e alla ristrutturazione del tempo di lavoro"; 
      h) quanto a lire 60 miliardi la voce "Norme per la  tutela  dei
lavoratori italiani dipendenti da  imprese  operanti  all'estero  nei
Paesi extra comunitari"; 
      i) quanto  a  lire  23  miliardi  la  voce  "Riordinamento  del
Ministero degli affari esteri". 
      2. All'onere derivante dall'applicazione  dell'articolo  4-bis,
valutato in 13 miliardi di lire, si provvede  mediante  riduzione  di
pari importo della dotazione, per l'esercizio finanziario  1986,  del
Fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. 
      3. Il Ministro del tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
 
          AVVERTENZA:

            Il   decreto-legge  2  luglio  1986,  n.  319,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          151 del 2 luglio 1986.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 18 agosto 1986.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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