Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 445 del 01/08/1986 (Pubblicata nella G. U del 7 agosto 1986 n. 182)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: Nel titolo: le parole: "dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario" sono sostituite dalle seguenti: "nel settore agricolo". All'articolo 1: al comma 1, le parole: "lire 300 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "lire 500 miliardi"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. Alle imprese commerciali, che dimostrino documentalmente di aver eliminato per i motivi previsti nel presente articolo i prodotti ortofrutticoli freschi di cui alla deliberazione del CIPAA 8 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 1986, acquistati nei giorni 2 e 3 maggio 1986, viene rimborsato dall'AIMA il prezzo corrisposto per l'acquisto delle verdure stesse. 2-ter. Per le imprese esportatrici il rimborso e' esteso alle partite dei prodotti suddetti acquistate dal 2 al 16 maggio 1986, delle quali dimostrino documentalmente l'obbligo contrattuale di acquisto e l'impossibilita' di esportazione. 2-quater. L'AIMA e' altresi' autorizzata a rimborsare gli oneri documentati, necessari per l'eliminazione dei prodotti sopra richiamati, secondo le vigenti disposizioni di igiene pubblica. 2-quinquies. Per il rimborso degli oneri previsti dal presente articolo, si applicano le procedure stabilite dal comma 5 del successivo articolo 4". All'articolo 2: al comma 1, sono soppresse le parole: ", alla scadenza del termine ultimo di utilizzo,"; le parole: "detenuti alla data del 30 giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto"; e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Nel caso in cui manchi il listino aziendale, il rimborso e' corrisposto sulla base della proposta formulata dai competenti organi regionali e provinciali di cui al comma 3 del successivo articolo 4, sentite le camere di commercio locali"; al comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "o entro il diverso termine fissato dalle autorita' regionali o locali"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Ai produttori di carni cunicole e ovicaprine soggette a divieti di vendita in base a disposizioni emanate dalle autorita' regionali o locali, l'AIMA corrisponde, per i capi eliminati per effetto di tali divieti, un rimborso commisurato alla media dei prezzi alla produzione rilevati dall'IRVAM nel mese di giugno 1986". All'articolo 3: al comma 1, dopo le parole: "giorno 16 dello stesso mese" sono inserite le seguenti: "o entro diverso termine fissato dalle autorita' regionali o locali"; dopo le parole: "imprese trasformatrici" sono inserite le seguenti: "o i prodotti lattiero-caseari trasformati direttamente in azienda"; al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa procedura vale per i rimborsi ai produttori di carni cunicole e ovicaprine di cui all'articolo 2, comma 4-bis". All'articolo 4: al comma 1, le parole: "Per i rimborsi di cui all'articolo 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per i rimborsi di cui all'articolo 2, commi 1 e 4-bis"; al comma 3, le parole: "certificazione delle autorita' locali attestante la provenienza nazionale del prodotto e l'avvenuta eliminazione dello stesso, dalle eventuali certificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "idonea documentazione attestante la provenienza nazionale del prodotto, dalla certificazione rilasciata dalle autorita' regionali relativa all'avvenuta eliminazione dello stesso, dalle certificazioni"; al comma 4, le parole: "quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", cosi' come concordato tra l'AIMA, le unioni nazionali dei produttori ortofrutticoli, le organizzazioni professionali agricole"; dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. L'AIMA e' autorizzata a rimborsare gli oneri documentati, necessari per l'eliminazione dei prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari, secondo le vigenti disposizioni di igiene pubblica"; al comma 5, dopo le parole: "le inoltra" sono inserite le seguenti: ", entro sessanta giorni dal ricevimento delle medesime,"; al comma 6, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre mesi"; al comma 7, dopo le parole: "Per i prodotti lattiero-caseari" sono inserite le seguenti: "e per quelli ortofrutticoli"; al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione di controlli sui soggetti che hanno presentato domanda di rimborso, prevedendo che i controlli stessi riguardino la generalita' dei soggetti che abbiano richiesto rimborsi di particolare entita' nel settore lattiero-caseario e, negli altri casi, soggetti individuati mediante sorteggio"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "8-bis. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste invia al Parlamento, entro il 31 marzo 1987, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto". Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis - 1. Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare di sei mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le aziende agricole che non abbiano commercializzato i prodotti indicati nell'ordinanza del Ministro della sanita' 2 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1986, e si trovino nelle condizioni di beneficiare degli interventi dell'AIMA o abbiano consegnato il latte ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto o abbiano consegnato prodotti per le operazioni di ritiro ai sensi della deliberazione del CIPAA 8 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 1986. Per il periodo di proroga della scadenza delle predette rate di credito agrario e' concesso un concorso negli interessi con tasso a carico dei beneficiari non superiore al 3 per cento. La differenza tra il tasso delle operazioni originarie e quello a carico dei beneficiari, calcolata in lire 13 miliardi, e' corrisposta dalle regioni nonche' dalle province autonome di Trento e di Bolzano con la procedura prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590. 2. La proroga delle rate di cui al precedente comma 1 puo' essere concessa qualora le aziende agricole abbiano produzioni ortofrutticole o lattiero-casearie in misura non inferiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile totale". All'articolo 5: al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:+"L'AIMA rendera' annualmente pubblico l'elenco delle predette imprese"; al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Al fine di accelerare i programmi di immissione sul mercato di prodotti agricoli conferiti all'AIMA e immagazzinati in base alla normativa comunitaria o a quella nazionale, cosi' da conseguire economie di gestione e da realizzare altresi' prontamente introiti finanziari, l'AIMA stessa e' autorizzata ad attuare i programmi suddetti anche indipendentemente dalla destinazione originaria dei prodotti, quando cio' sia imposto dalle condizioni di mercato. L'AIMA e' altresi' autorizzata ad attuare detti programmi con procedure semplificate deliberate dal proprio consiglio di amministrazione anche in deroga alle norme della contabilita' di Stato". L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988: a) quanto a lire 85 miliardi la voce "Piano nazionale per l'informatica"; b) quanto a lire 98 miliardi la voce "Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore"; c) quanto a lire 35 miliardi la voce "Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse"; d) quanto a lire 99 miliardi la voce "Delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale"; e) quanto a lire 40 miliardi la voce "Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore e sistemazione negli edifici giudiziari dei consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori"; f) quanto a lire 48 miliardi la voce "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario (Istituzione del giudice di pace)"; g) quanto a lire 12 miliardi la voce "Incentivi all'apprendistato e alla ristrutturazione del tempo di lavoro"; h) quanto a lire 60 miliardi la voce "Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extra comunitari"; i) quanto a lire 23 miliardi la voce "Riordinamento del Ministero degli affari esteri". 2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4-bis, valutato in 13 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione, per l'esercizio finanziario 1986, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
AVVERTENZA: Il decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 2 luglio 1986. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 18 agosto 1986.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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