Legge Ordinaria n. 46 del 28/02/1986 (Pubblicata nella G. U del 1 marzo 1986 n. 50)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonche' di calamita' naturali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il  decreto-legge   30   dicembre   1985,   n.   791,   concernente
provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonche'
di calamita'  naturali,  e'  convertito  in  legge  con  le  seguenti
modificazioni: 
    All'articolo 1: 
    al comma 1, le parole: "31 dicembre 1986" sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 1986". 
    dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    1-bis. I limiti di importo fissati dal terzo comma  dell'articolo
12 del suddetto decreto-legge, 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  13  maggio  1965,  n.  431,  modificato
dall'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291,  vengono  elevati
da 300 a 1.500 milioni"; 
    al comma 2, le parole: "31 dicembre 1986" sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 1986"; 
    al comma 3, le parole: "31 dicembre 1986" sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 1986". 
    dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
    3-bis.  Al  fine  di  consentire  l'ultimazione  delle  opere  di
urbanizzazione, dei servizi pubblici e degli interventi  pubblici  di
edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata  e  convenzionata,  il
termine indicato  dall'articolo  2,  ultimo  comma,  della  legge  28
gennaio 1977, n. 10, prorogato dall'articolo 1  del  decreto-legge  8
gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981,  n.  58,  e
dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1983,  n.
747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984,  n.
18, e' prorogato al 31 dicembre 1990. 
    3-ter. Agli stessi fini di cui al  comma  precedente,  i  termini
previsti dai commi quarto e sesto  dell'articolo  18  della  legge  5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni,  sono
prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1987 e al 1 gennaio 1988. 
    3-quater. Ferme restando le disposizioni di cui al  quinto  comma
dell'articolo  18  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  i  nuovi
interventi realizzabili  ai  sensi  del  quarto  comma  del  medesimo
articolo al di fuori dei piani di zona di cui alla  legge  18  aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  e  delle
aree delimitate ai sensi dell'articolo  51  della  legge  22  ottobre
1971, n. 865, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  debbono
essere in ogni  caso  localizzati  su  aree  comprese  nei  programmi
pluriennali di attuazione di  cui  all'articolo  13  della  legge  28
gennaio 1977, n. 10". 
    il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
    "4. L'attivita' ed il funzionamento dell'ispettorato generale per
le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all'articolo 17
della  legge  7  marzo  1981,  n.  64,  nonche'  i  benefici  di  cui
all'articolo 24 della medesima legge, sono ulteriormente prorogati al
31 dicembre 1987. 
  Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti  di  cui
all'articolo 19  della  medesima  legge.  La  spesa  autorizzata  con
l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre  1983,  n.  747,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984,  n.  18,
e' elevata a 900 milioni. 
  4-bis. Alla spesa occorrente per l'attuazione del precedente comma,
valutata in lire 1.037 milioni nell'anno 1986 e in lire 2.337 milioni
nell'anno 1987, si provvede  mediante  riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno 1986  e  al  corrispondente  capitolo  per
l'anno 1987. 
  4-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio
1984, n. 19, convertito, con modificazioni,  nella  legge  18  aprile
1984, n. 80, dopo le parole: "dirigente superiore" sono  aggiunte  le
seguenti: "A tale fine il contingente di ingegneri superiori  di  cui
alla tabella X, quadro B, allegata al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' aumentato di 2 unita'"". 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, le parole: "31  marzo  1986"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 aprile 1986". 
  il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
    "2. L'articolo 5-ter del decreto-legge 26 giugno  1981,  n.  333,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456,  e'
abrogato, fatti salvi i provvedimenti posti in  essere  entro  il  30
dicembre 1985. 
    2-bis. Il  sindaco  di  Napoli  ed  il  presidente  della  giunta
regionale della Campania, nominati con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri commissari straordinari del  Governo,  possono
esercitare i poteri di cui all'articolo 5-bis  del  decreto-legge  26
giugno 1981, n. 333, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  6
agosto 1981, n. 456, esclusivamente nei limiti  dei  fondi  stanziati
dal CIPE per la realizzazione del programma di  cui  al  titolo  VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219". 
  al comma 4, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: 
    "Le ordinanze del  commissario  per  le  zone  terremotate  della
Campania e della Basilicata n. 431 del 16 novembre 1981 e n. 41 del 2
giugno 1982 sono abrogate. Non e'  ammessa  ripetizione  delle  somme
gia' versate e non vi e' obbligo di  corrispondere  le  somme  ancora
dovute". 
  il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
    "5. In considerazione della eccezionale situazione  locativa,  il
termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma  4  dell'articolo  1
del  decreto-legge  27  giugno  1985,   n.   313,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 8 agosto  1985,  n.  422,  concernente  la
sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei  fondi
rustici nei comuni terremotati della Campania e della  Basilicata  e'
prorogato al 30 giugno 1986. 
    5-bis. Tale disposizione non si applica per  i  provvedimenti  di
rilascio fondati sulla morosita' del conduttore e del  subconduttore,
nonche' per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo
59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27  luglio  1978,
n. 392, e dall'articolo 3, primo  comma,  numeri  3),  4)  e  5)  del
decreto-legge   15   dicembre   1979,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. 
    5-ter.  Dopo  la  data  del  30  giugno  1986  l'esecuzione   dei
provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso  di  abitazione,
divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge  25
marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, dal 24 novembre 1980 e
non ancora eseguiti, sara' effettuata: 
    a) dal 1 luglio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino
al 31 dicembre 1981; 
    b) dal 1 ottobre 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra
il 1 gennaio 1982 ed il 31 dicembre 1982; 
    c) dal 1 gennaio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra
il 1 gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1983; 
    d) dal 1 luglio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi  tra
il 1 gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1984; 
    e) dal 1 gennaio 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra
il 1 gennaio 1985 e  la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
  Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 2-bis. - 1. Le disposizioni contenute nei commi 5, 5-bis  e
5-ter del precedente articolo 2 sono estese ai comuni  di  Venezia  e
Chioggia. 
  2. I proprietari  o  altri  aventi  titolo  di  unita'  immobiliari
interrate, seminterrate e site al piano  terra,  soggette  alle  alte
maree nei comuni di Venezia e Chioggia, che  stipulino  contratti  di
locazione per tali unita' da adibire ad uso di abitazione, provvedono
a loro spese  all'assistenza  dei  nuclei  familiari  sgomberati  per
effetto dell'alta marea. 
  3. I conduttori  che  abbiano  acquisito  in  locazione  le  unita'
immobiliari  di   cui   al   precedente   comma   per   uso   diverso
dall'abitazione e adibiscano le unita' stesse a  fini  abitativi,  in
caso  di  sgombero  per  alta  marea  non  hanno  diritto  ad  alcuna
assistenza e perdono ogni diritto ad essere inclusi nelle graduatorie
per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica". 
  All'articolo 3: 
    al  comma  2,  terzo  capoverso,  le  parole:  "nove  rate"  sono
sostituite dalle seguenti: "dodici rate"; 
    al comma 2,  terzo  capoverso,  le  parole:  "giugno  1986"  sono
sostituite dalle seguenti: "settembre 1986". 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "2-bis. Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette  e
dei contributi assistenziali  e  previdenziali  di  cui  all'articolo
13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984,  n.  159,  convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  24  luglio  1984,   n.   363,   ed
all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n.  114,  convertito,
con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, non concorrono
alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". 
  All'articolo 4: 
    dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    2-bis. Le modificazioni degli organici  disposte  dai  precedenti
commi 1 e 2 avranno effetto a decorrere dal 1 aprile 1986"; 
    il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Sono fatte altresi' salve le  assunzioni  da  effettuarsi  ai
sensi della legge 22  agosto  1985,  n.  444,  tabella  A,  e  quelle
disposte ai sensi della legge 2 aprile 1968,  n.  482,  ancorche'  in
corso di definizione alla data del 10 aprile 1986"; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5. All'onere derivante dall'applicazione dei  precedenti  commi,
valutato in lire 20 miliardi in ragione d'anno, si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1986-1988,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1986,
all'uopo utilizzando  la  voce  "Aumento  degli  organici  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco""; 
    i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
    "6. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n.  197,  dopo  il
comma 3, e' aggiunto il seguente: 
    "3-bis. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile,
d'intesa con  il  Ministro  dell'interno,  approva  i  piani  annuali
relativi  alla  ristrutturazione  delle  colonne  mobili   regionali,
ponendo la relativa spesa a carico del fondo per la protezione civile
ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  10  del  decreto-legge  26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni,  nella  legge  24
luglio 1984, n. 363". 
    7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197,
e' sostituito dal seguente: 
    "4. I piani di cui ai precedenti commi 3 e 3-bis sono  comunicati
al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali
piani dovranno essere corredati del parere di cui all'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210""; 
    il comma 8 e' sostituito dal seguente. 
    "8. Il Ministro dell'interno  e'  tenuto  ad  emanare,  ai  sensi
dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, entro 90  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il  decreto  di
riassetto degli  ispettorati  dei  vigili  del  fuoco,  istituendoli,
secondo i criteri che verranno in esso stabiliti, nelle  regioni  che
ne sono prive". 
  All'articolo 5. 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "1-bis. Al punto 27 della tabella A, parte II, allegata al  decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  come
modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1985,
dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le  seguenti:  "nonche'
beni e servizi  destinati  alla  ricostruzione  ed  al  recupero  del
patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti  sismici  del
29 aprile e 7 e  11  maggio  1984  e  dalla  deflagrazione  provocata
dall'incendio  dei  serbatoi   di   carburante   dello   stabilimento
AGIP-Petroli di Napoli". Al punto 40 della  medesima  tabella,  parte
II, dopo  la  parola:  "modificazioni"  sono  aggiunte  le  seguenti:
"nonche' del decreto-legge 26 maggio 1984, n.  159,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24  luglio  1984,  n.  363,  e  successive
integrazioni e modificazioni. 
  1-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma  si  applicano  a
decorrere dalla data degli eventi di cui al medesimo comma. 
  1-quater. Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18
settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 1976, n. 730, gia' prorogato da ultimo al  31  dicembre  1985
dal  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  790,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  23  febbraio  1982,  n.  47,  nonche'  il
termine previsto dall'articolo 41 del medesimo decreto-legge  n.  648
del 1976, sono prorogati al 31 dicembre 1986. 
  Il termine di 5 anni di cui al secondo comma  dell'articolo  41-ter
del citato decreto-legge n. 648 del 1976 e' elevato a 10 anni. 
  1-quinquies. Tale proroga e' concessa con  le  limitazioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207,  convertito,
con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376. 
  1-sexies. Restano ferme le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
secondo  comma,  del  decreto-legge  22  dicembre   1981,   n.   790,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47. 
  1-septies.  Le  disposizioni  agevolative  di  cui  al  nono  comma
dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1977, n.  546,  come  sostituito
dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonche' quelle
contenute nell'articolo 17 della stessa legge 11  novembre  1982,  n.
828, sono prorogate al 31 dicembre 1986. 
  1-octies. La previsione dell'articolo 40, comma primo, lettera  f),
del  decreto-legge  18  settembre  1976,  n.  648,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730,  va  intesa  come
riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o  di  pubblica  utilita'
riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andra',  comunque,  a
riparare, ricostruire o costruire sino alla data di  validita'  della
predetta previsione nell'ambito della zona  terremotata,  cosi'  come
delimitata con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  18
maggio 1976. e successive integrazioni". 
  All'articolo 6: 
    il comma 2 e' soppresso. 
  All'articolo 8: 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "3-bis. Per le roulottes che al  termine  dell'emergenza  vengono
restituite ai legittimi proprietari, la sospensione dell'obbligo  del
pagamento  della  tassa  sulla  proprieta'  deve  intendersi   estesa
all'intero anno in cui ha avuto luogo la restituzione". 
  All'articolo 10: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Il Ministro per  il  coordinamento  della  protezione  civile
puo', con le disponibilita' del fondo per la protezione  civile,  nel
limite massimo di lire 15 miliardi, estendere ai comuni della Sicilia
orientale, colpiti dai terremoti del  dicembre  1985  e  del  gennaio
1986, la disciplina concernente l'opera di riattazione degli  edifici
del comune di Zafferana Etnea danneggiati dal terremoto  dell'ottobre
1984"; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    1-bis.  Le  spese  relative  agli  interventi  di  riattazione  e
ricostruzione  nel  settore  agricolo  e   nei   settori   produttivi
danneggiati dagli eventi di cui al  comma  precedente  fanno  carico,
rispettivamente, ai fondi di cui alla legge 15 ottobre 1981, n.  590,
e al  decreto-legge  15  dicembre  1951,  n.  1334,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 13 febbraio  1952,  n.  50,  e  successive
integrazioni e modificazioni. 
    1-ter. Il Ministro per il coordinamento della  protezione  civile
provvede a stabilire con  proprie  ordinanze  le  necessarie  deroghe
procedurali per consentire l'immediata esecuzione degli interventi. 
    1-quater. Per gli  interventi  di  ricostruzione  si  applica  la
disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e  successive
modificazioni e integrazioni. 
    1-quinquies. Il Ministro per il  coordinamento  della  protezione
civile  puo',  con  proprie  ordinanze,  derogare  ai  termini,  alle
procedure e alle norme tecniche  previste  dalla  predetta  legge  14
maggio 1981, n. 219". 
    L'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Il termine del 31 dicembre 1985  previsto  dal  quinto  comma
dell'articolo 1 della legge  7  dicembre  1984,  n.  818,  sostituito
dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407,  relativo  alla
presentazione  della  istanza  per  il  rilascio   del   nulla   osta
provvisorio di prevenzione incendi, e' prorogato al 31 ottobre 1986. 
    2. Il termine per il  rilascio  del  nulla  osta  provvisorio  di
prevenzione incendi, previsto dal quinto comma dell'articolo 2  della
legge 7 dicembre 1984, n. 818,  modificato  dall'articolo  1-bis  del
decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con  modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 31 ottobre 1986. 
    3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano  anche
alle istanze presentate entro le scadenze previste dal  quinto  comma
dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e  dall'articolo
1  del  decreto-legge  21  giugno  1985,  n.  288,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407. 
    4. Per coloro che, a seguito  della  presentazione  dell'istanza,
abbiano gia' ricevuto o riceveranno entro la data del 31 ottobre 1986
la  comunicazione  del  comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco
relativa alle prescrizioni e condizioni da attuare, il termine di 120
giorni previsto dal punto 1 del decreto del Ministro dell'interno  14
agosto 1985 decorre dal 31 ottobre 1986". 
    Dopo l'articolo 13, e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 13-bis. - I titolari delle attivita'  esistenti,  anche  se
hanno  presentato  la  istanza  per  il  rilascio  del   nulla   osta
provvisorio, sono tenuti, entro il 28  febbraio  1987,  a  completare
l'istanza medesima con la  documentazione  indicata  al  terzo  comma
dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno  8  marzo  1985
recante le direttive sulle  misure  piu'  urgenti  ed  essenziali  di
prevenzione incendi". 
 
          AVVERTENZA:

            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 12 marzo 1986.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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