Legge Ordinaria n. 472 del 09/08/1986 (Pubblicata nella G. U del 13 agosto 1986 n. 187)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamita' nonche' finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 30 giugno 1986,  n.  309,  recante  proroga  di
termini e provvedimenti in materia di calamita' nonche' finanziamento
dell'esperimento  pilota  di  avviamento  al  lavoro  nelle   regioni
Campania e  Basilicata,  e'  convertito  in  legge  con  le  seguenti
modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      "1-bis. L'onere derivante dall'assunzione  in  ruolo,  mediante
concorso indetto ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984,
n. 80, del personale  occorrente  per  la  costituzione  dell'ufficio
tecnico dei comuni terremotati della Campania e della  Basilicata  e'
posto a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14  maggio
1981, n. 219, per l'anno 1986. L'importo di spesa di lire 1  miliardo
costituisce base per i trasferimenti statali per gli anni  successivi
agli enti interessati. 
      1-ter. I comuni  sedi  di  titolarita'  di  segretari  comunali
utilizzati dalle amministrazioni dello  Stato  con  provvedimenti  di
comando o distacco adottati ai sensi del  decreto-legge  26  novembre
1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
1980, n. 874, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187,  e  successive
integrazioni e modificazioni, e del decreto-legge 3 aprile  1985,  n.
114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  maggio  1985,  n.
211, possono richiedere, entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   alle
Amministrazioni suddette il rimborso degli emolumenti corrisposti  ai
segretari comunali dalla data della loro utilizzazione"; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2.  Il  31  agosto  1986  cessano  di   avere   efficacia   le
disposizioni di cui all'articolo  5  del  decreto-legge  27  febbraio
1982, n. 57, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  aprile
1982, n. 187. A partire dal 1 settembre 1986 nei comuni disastrati  e
in quelli gravemente danneggiati dal sisma del 23  novembre  1980  e'
autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o  di  un  suo
delegato fino al 31 dicembre 1987"; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      "4-bis. Il termine di due anni previsto dall'articolo 13-novies
del  decreto-legge  26  maggio  1984,   n.   159,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' prorogato al 31
dicembre 1986. 
      4-ter. Le aree  utilizzate  per  la  sistemazione  di  famiglie
terremotate e per l'insediamento di servizi sociali  e  di  attivita'
produttive danneggiate dal sisma, possono essere espropriate, anche a
valere sui fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 
219, dai comuni interessati per essere destinate ad  uso  pubblico  e
collettivo. 
      4-quater. I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo  2  del
decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono  prorogati  al  31  dicembre
1986. 
      4-quinquies. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5
dell'articolo  2  del  decreto-legge  30  dicembre  1985,   n.   791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.  46,
e' prorogato alla scadenza dell'annata agraria 1986-1987". 
 
    Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti: 
 
    "Art.  1-bis.  -  1.  Ai  proprietari  di  aree  e  di   immobili
espropriati o da espropriare in attuazione dei piani di recupero  del
comune di  Pozzuoli  di  cui  al  comma  1-ter  dell'articolo  1  del
decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e' consentito optare,  ai  fini
dell'indennita'   di   espropriazione,   fra   il   regime   previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1971,  n.  475,  e  quello
previsto dal comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre
1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  dicembre
1983, n. 748. All'eventuale maggiore onere  si  fa  fronte  a  carico
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41. 
    2.   L'onere   relativo   al   pagamento    dell'indennita'    di
espropriazione ai proprietari di fabbricati ubicati nel  rione  Terra
del comune di Pozzuoli ed ai proprietari  di  immobili  demoliti  per
effetto del bradisismo del 1970, valutato in  lire  10  miliardi,  fa
carico alla quota di lire 30 miliardi, di cui alla delibera CIPE  del
2 maggio 1985, destinata al risanamento del medesimo rione. 
    3. E'  assegnato  al  comune  di  Pozzuoli  per  l'anno  1986  un
contributo speciale di lire 18,5 miliardi per  compensare  le  minori
entrate e le maggiori spese  causate  dagli  effetti  del  bradisismo
nonche' per le opere necessarie  per  rendere  funzionante  il  nuovo
mercato ittico e realizzare la costruzione della nuova darsena per  i
pescatori. Il relativo onere e' posto a carico dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 7 dell'articolo  16  della  legge  28  febbraio
1986, n. 41. 
  Art. 1-ter. - 1. Ai commi secondo e terzo aggiunti, dopo  il  comma
1-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 3  aprile  1985,  n.  114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio  1985,  n.  211,
dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30  dicembre  1985,  n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.
46, le  parole:  "dieci  rate"  e:  "dodici  rate"  sono  sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "venti rate" e: "ventiquattro rate". 
  2. Alle minori entrate derivanti dalle norme  di  cui  al  comma  1
nell'esercizio finanziario  1986  si  fa  fronte  con  corrispondente
riduzione nell'anno 1986 del fondo di cui all'articolo 3 della  legge
14 maggio 1981, n. 219, con riferimento alla quota destinata dal CIPE
ai comuni. Il fondo viene reintegrato in misura corrispondente  negli
esercizi finanziari 1987 e 1988 con  le  maggiori  entrate  derivanti
dalla  norma  di  cui  al  medesimo  comma  negli   stessi   esercizi
finanziari. 
  Art.  1-quater.  -  1.  Al  comma   5-ter   dell'articolo   2   del
decreto-legge   30   dicembre   1985,   n.   791,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, dopo  la  lettera
e), e' aggiunta la seguente: 
    "f) dal 1 aprile 1988, per  i  provvedimenti  divenuti  esecutivi
entro il 15 luglio 1986." 
    2.  Il  termine  del  30  giugno  1986  indicato  nel   comma   5
dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n.  118,  limitatamente
ai  soggetti  residenti  nelle  regioni  Campania  e  Basilicata,  e'
prorogato al 31 marzo 1987. 
    Art 1-quinquies. 1. Il  fondo  previsto  dall'articolo  2,  comma
5-bis, del decreto-legge 3  aprile  1985,  n.  114,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e' aumentato,  per
l'anno 1986, di lire 50 miliardi. 
All'onere relativo si fa  fronte  mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello   stato   di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  il   1986   utilizzando
l'accantonamento "Modifiche ed  integrazioni  alla  legge  27  luglio
1978, n. 392 (Equo canone)". 
  Art. 1-sexies. 1. Il comma 2 dell'articolo 1-bis del  decreto-legge
2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
31 gennaio 1986, n. 11, e' soppresso". 
 
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
 
  "Art. 2. - 1. Il termine del 30 aprile 1986 indicato  nel  comma  1
dell'articolo  2  del  decreto-legge  30  dicembre  1985,   n.   791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.  46,
relativo alla realizzazione del programma straordinario  di  edilizia
residenziale nell'area metropolitana di Napoli, e'  differito  al  31
dicembre 1986. A decorrere  dal  1  gennaio  1987,  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 84, ultimo comma, della  legge  14  maggio
1981,  n.  219,  qualora  non  sia  entrata  in  vigore   un'apposita
disciplina che determini l'ambito  della  gestione-stralcio  e  detti
disposizioni per una efficiente conclusione del  programma  da  parte
della regione, dei comuni e delle altre amministrazioni  interessate,
nonche' per una adeguata gestione delle realizzazioni  del  programma
medesimo. Anche a tal fine, entro il 15 settembre 1986, il comune  di
Napoli  e  la  regione  Campania,  previa  delibera  dei   rispettivi
consigli, nonche' i commissari straordinari del  Governo  trasmettono
al  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   apposita   relazione
concernente le esigenze strutturali, procedurali e  funzionali  della
regione e degli enti locali. 
  2. Contestualmente alla disciplina di cui al comma 1, sono  dettate
disposizioni   sulle   materie   concernenti   tutte   le    gestioni
straordinarie nelle zone terremotate. 
  3. Entro il 30 settembre 1986, il CIPE delibera  il  programma  per
gli  interventi  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria   ancora
necessari al completamento della funzionalita'  interna  dei  singoli
ambiti territoriali in cui e articolato il programma di cui al titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219,  sulla  base  dei  programmi
gia' trasmessi dai commissari straordinari  del  Governo  al  momento
dell'entrata in vigore del presente decreto. Il CIPE formula altresi'
direttive alle amministrazioni statali, regionali e locali competenti
finalizzate alla realizzazione degli altri  interventi  previsti  nei
programmi medesimi, da considerare prioritaria nell'ambito delle loro
attivita'". 
 
  All'articolo 3: 
 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. A decorrere dal 1 ottobre 1986 e sino al 31 dicembre 1987, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  provvede,  anche  mediante
delega,  alle  attivita'  necessarie  per  il   completamento   delle
iniziative approvate". 
 
  Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 3-bis. 1. La misura di contributi per le  iniziative  di  cui
all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.  219,  e'  aggiornata,
nei limiti delle somme stanziate per il  finanziamento  del  medesimo
articolo 32 ai sensi della medesima legge, sulla base  dell'andamento
dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di  operai  e  di
impiegati rilevato dall'Istituto centrale di  statistica  tra  il  31
dicembre  1982  e  la  data  di  consegna  dell'area  destinata  alla
realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non e'
dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione.  Il  limite
di  24  miliardi  di  cui  al  terzo  comma   dell'articolo   9   del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, puo' essere superato ai soli fini
dell'adeguamento di cui al presente articolo". 
 
  All'articolo 4: 
    al comma 2, le parole: "limitatamente  alle  ipotesi  di  cui  al
comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "per le  iniziative  di  cui
all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti  del
contributo previsto"; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
    "Fino al 31 dicembre 1986 i  contratti  di  formazione  e  lavoro
dovranno realizzarsi almeno per il 50 per cento per chiamata numerica
alle competenti commissioni"". 
 
  All'articolo 5: 
    al comma 1,  le  parole:  "80  miliardi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "90 miliardi"; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "4-bis. Gli atti relativi  alla  determinazione  dei  criteri  di
selezione  degli  interventi   indicati   dalle   regioni   e   dalle
amministrazioni  statali  nonche'  i  provvedimenti   adottati   sono
trasmessi alle competenti commissioni parlamentari". 
 
  Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 5-bis - 1. Per  i  primi  interventi  urgenti  relativi  alle
eccezionali calamita' verificatesi a Senise a seguito della frana del
26 luglio 1986 il fondo della protezione civile e' aumentato di  lire
10 miliardi per il 1986. 
  2. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1986,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento "Difesa del suolo". 
  Art. 5-ter. - 1. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato  ad
utilizzare la riserva di cui all'articolo 3, lettera q), della  legge
5  agosto  1978,  n.  457,  per  la  realizzazione  di  un  programma
straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise". 
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  30  giugno  1986,  n.  309,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          149 del 30 giugno 1986.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 22 agosto 1986.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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