Legge Ordinaria n. 592 del 26/09/1986 (Pubblicata nella G. U del 30 settembre 1986 n. 227)
Finanziamento degli oneri per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Per  l'organizzazione  e  l'attuazione  delle  celebrazioni del
quarantesimo  anniversario  della  fondazione  della  Repubblica, che
ricorre il 2 giugno 1986, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi,
da   iscriversi  nello  stato  di  previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri per l'anno 1986.
  2.   La   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  provvede  a
somministrare   le   somme   occorrenti  per  l'organizzazione  e  lo
svolgimento  delle  celebrazioni,  mediante  aperture  di  credito, a
favore  di  un  funzionario  delegato,  di importo anche eccedente il
limite  previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923,
n.  2440,  come  modificato  dall'articolo unico della legge 26 marzo
1975, n. 92.
  3.  In  relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita'
di  far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture, le
prestazioni  di  opere  e di servizi, nonche' gli incarichi di studio
sono  eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello
Stato.
  4.  Il  rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di
credito  e'  presentato annualmente, entro sei mesi dalla conclusione
dell'esercizio  finanziario  entro  il  quale  le  spese  sono  state
erogate,  alla ragioneria centrale del Ministero del tesoro - Ufficio
speciale  presso  la  Presidenza  del consiglio dei Ministri - che ne
cura l'inoltro alla Corte dei conti.
  5.  Le  eventuali economie risultanti alla fine dell'anno 1986 sono
versate  in  apposito  conto  corrente da aprirsi presso la tesoreria
centrale   dello   Stato   per   essere   riassegnate  nell'esercizio
successivo,  in  tutto  o  in  parte,  allo stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le residue esigenze di cui
alla presente legge, con decreti del Ministro del tesoro.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il  testo  vigente  dell'art.  56  del  R.D. n. 2440/1923
          (Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
          sulla   contabilita'   generale  dello  Stato)  cosi'  come
          modificato dall'articolo unico della legge n. 92/1975 e' il
          seguente:
            "Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto
          incaricato  del  servizio  di  tesoreria,  nel  caso in cui
          l'adozione  di  altra  forma di pagamento sia incompatibile
          con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore
          di  funzionari  delegati,  per  il pagamento delle seguenti
          spese,  sia in conto della competenza dell'esercizio che in
          conto residui:
              1) spese da farsi in economia;
              2)   spese   fisse  ed  indennita',  quando  non  siano
          prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione
          e  di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per
          il   personale   che  presta  servizio  presso  gli  uffici
          periferici;
              3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle
          poste, dei telegrafi e dei telefoni;
              4)  spese  da farsi in occorrenze straordinarie, per le
          quali sia indispensabile il pagamento immediato;
              5)  spese  di  qualsiasi  natura  per  le quali leggi e
          regolamenti  consentano  il pagamento a mezzo di funzionari
          delegati;
              6)  spese  di  riscossione  delle  entrate  indicate in
          apposito  elenco  per  capitoli,  da  unirsi  alla legge di
          approvazione  dello  stato  di  previsione  della spesa del
          Ministero del tesoro;
              7)   assegni   fissi   e  indennita'  degli  ufficiali,
          sottufficiali  ed  uomini  di truppa, spese di mantenimento
          della  truppa  e  dei quadrupedi e per servizi di rimonta e
          acquisto  dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica;
              8)  paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente
          al servizio dello Stato;
              9)  somme  da  pagarsi all'estero e per fornire i fondi
          alle  legazioni,  consolati  e missioni all'estero, nonche'
          alle navi viaggianti fuori dello Stato;
              10)  pagamenti  in  conto,  dipendenti da contratti con
          associazioni  cooperative di produzione e lavoro o consorzi
          di  cooperative,  ovvero  da altri contratti di forniture e
          lavori  per  i  quali  l'amministrazione giudichi opportuna
          tale forma di pagamento;
              11)   pagamenti   relativi  alla  devoluzione  ed  alla
          restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
          indebitamente percette.
              Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le
          aperture  di  credito  per  ciascun  capitolo  di spesa non
          possono  superare,  singolarmente,  il  limite  di lire 480
          milioni,  salvo  maggiori  limiti  stabiliti da particolari
          disposizioni di legge e di regolamento.
              Per  le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di
          credito  distintamente  per  ogni  contratto di fornitura o
          lavoro".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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