Legge Ordinaria n. 599 del 26/09/1986 (Pubblicata nella G. U del 1 ottobre 1986 n. 228)
Revisione della legislazione valutaria.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad  emanare,  entro  un
anno dall'entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del
Ministro del commercio con l'estero di concerto con  i  Ministri  del
tesoro, delle finanze e di grazia e  giustizia,  disposizioni  aventi
valore di legge intese a riordinare la legislazione valutaria vigente
e ad apportarvi le modifiche opportune o necessarie in conformita' ai
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  liberta'  delle  relazioni  economiche  e   finanziarie   con
l'estero. Eccezioni  e  limitazioni  potranno  essere  stabilite  con
decreti dei Ministri competenti secondo le norme  vigenti  e  saranno
dirette  a  perseguire  finalita'  di  politica  monetaria  ovvero  a
contrastare  effetti  dannosi  all'equilibrio  della   bilancia   dei
pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali  e  dei  diritti
fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo alle liberta' di
circolazione e soggiorno, cura, lavoro, cultura. Saranno fatti  salvi
il monopolio dei cambi e i poteri  delle  altre  autorita'  valutarie
secondo le norme  vigenti.  Saranno  comunque  vietati  trasferimenti
valutari relativi ai pagamenti  dei  compensi  di  mediazione  quando
questi  non  siano  conformi  agli  usi  commerciali  o   non   siano
compatibili  con  l'equilibrio  generale  del  contratto  principale,
ovvero  quando  la  mediazione  non  sia  strumentale  e  contestuale
rispetto al  contratto  principale  o  contrasti  con  gli  interessi
dell'economia nazionale o nasconda trasferimenti a favore di soggetti
residenti; 
    b) elencazione specifica nelle norme delegate  delle  limitazioni
che richiedono prestazioni a carattere patrimoniale. Tali limitazioni
potranno essere disposte solo con decreto del Ministro del  commercio
con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro; 
    c) espressa previsione nelle  norme  delegate  delle  materie  da
disciplinare con i decreti ministeriali di cui alla lettera a) e  non
con circolare ministeriale; 
    d) determinazione con  decreto  ministeriale  dei  casi  e  delle
condizioni  per  eventuali  autorizzazioni   -   da   adottarsi   con
provvedimenti delle autorita'  valutarie  cui  spetta  la  competenza
secondo le norme vigenti in  deroga  alle  limitazioni  ed  eccezioni
previste; 
    e) revisione della disciplina relativa alla importazione  di  oro
greggio  per  uso   industriale   e   produttivo   finalizzata   alla
semplificazione  degli  adempimenti  amministrativi  degli  operatori
autorizzati, fermo  restando  il  monopolio  previsto  dalle  vigenti
disposizioni. Il commercio tra residenti dell'oro  greggio  importato
sara' ammesso solo per finalita' produttive; 
    f) maggiore chiarezza e conoscibilita' della normativa  valutaria
e garanzia d'informazione nei confronti degli interessati. A tal fine
saranno individuati modalita'  e  termini  per  una  revisione  delle
disposizioni  valutarie  non  legislative  a  carattere   precettivo,
attuativo e di esecuzione  e  di  quelle,  connesse,  concernenti  le
materie del commercio con l'estero o relative all'importazione di oro
greggio ed al commercio interno dell'oro greggio importato; 
    g)  obbligo  di   comunicazione   al   Parlamento   dei   decreti
ministeriali, delle disposizioni di  cui  alla  lettera  f)  e  delle
notizie relative ai movimenti valutari alla fine di ogni semestre  di
riferimento; 
    h)  previsione  che  l'Ufficio  italiano  dei  cambi  disciplini,
mediante istruzione alle banche agenti  di  cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo  luogotenenziale  17  maggio  1945,  n.  331,  la
materia attinente  alla  gestione  del  monopolio  dei  cambi  e  che
l'osservanza delle disposizioni stesse sia garantita da  sanzioni  di
carattere amministrativo; previsione che le informazioni di interesse
valutario, raggruppate per operatore, affluiscano, nei limiti fissati
dall'Ufficio italiano dei cambi,  al  sistema  informativo  valutario
operante   presso   il   predetto   Ufficio;   previsione   che    le
amministrazioni statali, ferma restando  per  quelle  ad  ordinamento
autonomo la facolta' di ricorrere allo stesso Ufficio, effettuino  le
operazioni con l'estero per il tramite dell'Ufficio stesso; 
    i) previsione di norme dirette al coordinamento dell'attivita' in
materia valutaria del servizio vigilanza della  Banca  d'Italia,  del
servizio ispettorato dell'Ufficio  italiano  dei  cambi,  del  nucleo
speciale di polizia valutaria; 
    l) semplificazione e snellimento delle  procedure  amministrative
tali da facilitare la partecipazione  della  produzione  italiana  al
commercio internazionale. Sara' previsto, in particolare,  l'istituto
del silenzio assenso; ed inoltre la sostituzione di verifiche e altri
adempimenti procedurali  con  responsabili  dichiarazioni  rilasciate
dagli operatori  interessati,  salva  la  possibilita'  di  verifiche
successive. A questo fine saranno dettate norme per l'accertamento  a
campione; 
    m) riordinamento e razionalizzazione in conformita'  ai  principi
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento relativo
all'accertamento degli illeciti valutari ed  alla  irrogazione  delle
sanzioni amministrative. 
  Saranno, in  particolare,  dettate  norme  sulle  prescrizioni  del
diritto dello Stato alla riscossione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie,  nonche'  sull'applicazione  di  misure   cautelari   nel
procedimento stesso; 
  n) previsione di  nuove  disposizioni,  sempre  in  conformita'  ai
principi di cui alla citata legge 24 novembre 1981, n.  689,  per  la
irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  previste  dalle   norme
valutarie nei casi di violazione delle discipline del  commercio  con
l'estero connesse con la materia  valutaria  e  di  violazione  delle
norme  sull'importazione  dell'oro  greggio  e  sul   commercio   tra
residenti dell'oro greggio importato; 
  o)  specifica  indicazione,  anche  con  riferimento   all'elemento
psicologico,  dei  tipi   di   illecito   amministrativo   valutario,
stabilendosi in relazione a ciascuno di essi la misura delle sanzioni
amministrative entro il limite massimo previsto dalle vigenti  norme,
tenuto    conto    dell'elemento     psicologico,     dell'importanza
dell'interesse pubblico tutelato e della gravita' del danno cagionato
dalla sua lesione. 
  2. Le disposizioni legislative delegate di cui al precedente  comma
1 sono adottate con uno o piu' decreti, previo parere, da  esprimersi
entro sessanta giorni dalla richiesta, delle  competenti  Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica,
le quali indicano specificamente le eventuali  disposizioni  che  non
ritengono corrispondenti alla legge di delega. 
  3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,  entro  sei
mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e con le  modalita'
nello stesso comma indicate, un testo unico delle norme di  legge  in
materia  valutaria,   apportando   alle   stesse   le   modificazioni
eventualmente necessarie ai fini di  coordinamento  ed  elencando  le
norme eventualmente abrogate. 
  4. Per lo studio e  la  risoluzione  dei  problemi  concernenti  la
revisione, ai sensi del presente articolo, della normativa in materia
valutaria anche di carattere non legislativo, e' istituita presso  il
Ministero del commercio con l'estero un'apposita commissione composta
da due  rappresentanti  del  Ministero  stesso,  uno  dei  quali  con
funzioni di presidente,  da  due  rappresentanti  del  Ministero  del
tesoro, da un rappresentante  del  Ministero  delle  finanze,  da  un
rappresentante della Banca d'Italia e da  uno  dell'Ufficio  italiano
dei cambi, nonche'  da  tre  esperti  designati  rispettivamente  dal
Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro del  tesoro  e  dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  La commissione sara' integrata con un rappresentante del  Ministero
di grazia e giustizia per l'esame  dei  problemi  di  competenza.  Le
funzioni di  segreteria  saranno  espletate  da  due  funzionari  del
Ministero del commercio con l'estero e da uno  dell'Ufficio  italiano
dei cambi. 
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, lettera h):
            Si  trascrive il testo dell'art. 2 del D.L.L. n. 331/1945
          (in   G.U.   n.   79   del   3  luglio  1945),  concernente
          "Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a
          quest'ultimo  delle  funzioni dell'Istituto nazionale per i
          cambi con l'estero":
            "Art.  2.  -  L'Ufficio  ha  per scopo di acquistare e di
          vendere a pronti ed a termine oro, divise estere, biglietti
          di  Stato  e  di  banca  esteri,  titoli esteri ed italiani
          emessi  all'estero, titoli italiani emessi in valuta estera
          e  di  eseguire  in genere tutte le operazioni collegate ai
          suoi fini.
            Fino   a  quando  durera'  il  monopolio  dei  cambi,  e'
          riservato all'Ufficio italiano dei cambi il commercio delle
          divise  e  di  qualsiasi  altro mezzo che possa servire per
          pagamenti all'estero, in tutte le possibili forme.
            L'Ufficio  ha  il  monopolio  del commercio dell'oro, per
          quanto  si riferisce agli acquisti ed alle vendite dell'oro
          all'estero.  Esso  puo'  proporre al Ministro per il tesoro
          norme  intorno  al commercio dell'oro all'interno, volte ad
          assicurare  il  suo  monopolio  del  commercio dell'oro con
          l'estero.
            L'Ufficio  effettua  all'interno  le  operazioni  di  sua
          competenza  a  mezzo della Banca d'Italia e delle banche da
          questa autorizzate a fungere da sue agenzie.
            Per   la   consecuzione  dei  suoi  fini  l'Ufficio  puo'
          costituire  all'estero uffici in concorso o d'intesa con la
          Banca d'Italia".

          Nota all'art. 1, lettere m) e n):
            La  legge  n. 689/1981 (in suppl. ord. G.U. n. 329 del 30
          novembre 1981) reca "Modifiche al sistema penale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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