Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 64 del 01/03/1986 (Pubblicata nella G. U del 14 marzo 1986 n. 61)
Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e piani annuali di attuazione) 1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e' destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985. 2. Le attivita' e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttivita' economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualita' della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo. 3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e' aggiornato annualmente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attivita' e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della citata legge 1 dicembre 1983, n. 651, ed al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera a) e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere b) e c), le modalita' sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attivita' produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attivita' promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44 del citato testo unico. 4. Il CIPE determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 1983, n. 651. La determinazione e' compiuta sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero della forza-lavoro in cerca di occupazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, il reddito pro rapite, l'emigrazione. 5. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, dopo le parole: "dalla presente legge", sono aggiunte le seguenti: "e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche". 6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al Ministro stesso, sia di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali. 7. I piani annuali di attuazione, da approvarsi contestualmente all'aggiornamento del programma triennale: a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, l'occupazione derivante dalla realizzazione delle singole opere e degli interventi infrastrutturali, precisando strumenti, tempi e modalita' per la verifica dei risultati e per la individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali scostamenti; b) indicano i criteri, le modalita' e le procedure di esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente; c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge, per la incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attivita' produttive, precisando i settori da agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo anche conto della programmazione e del grado di attuazione della erogazione degli stanziamenti previsti da parte dell'intervento ordinario; d) individuano i soggetti che dovranno curare la gestione delle opere finanziate dalla presente legge. 8. Ai fini della formulazione del primo piano di attuazione le regioni, nonche', per la parte riguardante i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. I termini e le modalita' per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE Note all'art. 1, comma 1: Il decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. L'art. 1 di detto testo unico cosi' recita: "Art. 1. - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata. Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo". Il testo dell'art. 1 della legge n. 651/1983 (Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno) e' il seguente: "Art. 1. - L'intervento straordinario dello Stato nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' finalizzato al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico nazionale e si realizza mediante interventi organici straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione, al potenziamento e allo sviluppo delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei servizi reali, al fine di garantire l'occupazione della manodopera, soprattutto giovanile. In particolare, l'intervento straordinario prevede: a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello sviluppo civile ed economico, interventi diretti a favorire l'attrezzatura del territorio, sopratutto nelle zone interte, e la riorganizzazione dei sistemi urbani; b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attivita' produttive, ivi comprese le incentivazioni e le attivita' promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere l'innovazione tecnologica e la produttivita', commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione; c) attivita' di assistenza tecnica e di formazione dei quadri, funzionali agli obiettivi della presente legge, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali". Note all'art. 1, comma 3: Il testo dell'art. 2 della legge n. 651/1983 (per l'argomento della legge v. nella nota precedente) e' il seguente: "Art. 2. - Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, approva, per il periodo 1984-86, il programma triennale di intervento, con priorita' alle azioni di maggiore rilievo a favore delle regioni e delle aree particolarmente svantaggiate. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla formulazione del programma di cui al comma precedente sulla base delle proposte delle regioni interessate dalla presente legge, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali. Il programma disciplina le azioni organiche di intervento, individua le opere da realizzare, i soggetti pubblici e privati responsabili dell'attuazione del programma stesso e le modalita' sostitutive nel caso di eventuali inadempimenti dei soggetti medesimi, stabilendo la quota finanziaria da assegnare ai singoli settori e formula altresi' i criteri per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 44, primo comma, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Il CIPE, nell'approvare il programma, adotta, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le misure per il coordinamento delle azioni statali, regionali e locali con gli interventi straordinari e con quelle degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici interessati, nonche' con gli interventi finanziati dalle Comunita' europee. Il Ministro formula le proposte di coordinamento tenendo conto anche dei programmi delle amministrazioni statali e regionali interessate, ivi compresi quelli degli enti di cui al comma precedente. Per il puntuale conseguimento degli obiettivi programmati, il Ministro indirizza e controlla l'attuazione del programma triennale. Il programma triennale determina la quota di risorse da destinare alla realizzazione dei progetti regionali di sviluppo di cui al terzo comma del presente articolo, con particolare riferimento a quelli di sviluppo agricolo. Tale quota, che non puo' essere inferiore al 15 per cento dello stanziamento complessivo, e' ripartita fra le regioni interessate, con le modalita' indicate al secondo comma dell'art. 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in relazione a progetti approvati. Sono considerate in eccedenza alla quota di cui al comma precedente le risorse destinate alla realizzazione dei piani e dei progetti di sviluppo di cui agli articoli 35 e 36 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed analogamente quelle destinate, a norma dei rispettivi statuti regionali, alle regioni a statuto speciale. Il programma triennale individua altresi' le attivita' non piu' di competenza dell'intervento straordinario e definisce i criteri per la loro liquidazione. Al fine di assicurare la coerenza della politica finanziaria dello Stato e delle regioni meridionali con gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ciascun armo, trasmette ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla base del programma triennale, le proprie indicazioni per l'elaborazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale, del disegno di legge finanziaria nonche' delle programmazioni di settore disciplinate da leggi di spesa pluriennale. Il CIPE, entro il 15 settembre, adotta su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'aggiornamento annuale del programma triennale, nonche' le conseguenti misure di coordinamento, nel quadro degli adempimenti di cui all'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468". Il testo dell'art. 1 della legge n. 651/1983 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1. Il decreto-legge n. 581.1984, reca norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Il testo dell'art. 44 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218, 1978, e' il seguente: "Art. 44. - Gli interventi delle Regioni finanziati ai sensi del successivo comma si attuano mediante: a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate dal progetto esecutivo, trasferite alle Regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione; b) la concessione da parte delle Regioni delle agevolazioni di cui all'art. 45 riguardante le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976; c) i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attivita' economiche in specifici territori e settori produttivi. Al finanziamento di tali interventi si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'art. 24, di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le Regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le Regioni, sentito il Comitato di cui all'art. 8, nonche' con il fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui al precedente art. 43. Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma saranno considerate prioritariamente le esigenze dell'agricoltura meridionale. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerita' di attuazione dei progetti di sviluppo regionali, nonche' delle altre opere di competenza regionale finanziate con i fondi anzidetti, le Regioni interessate hanno facolta' di avvalersi delle procedure riguardanti l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, previste all'art. 135, e, per quanto applicabili, agli articoli 136, 137 e 138, commi primo, terzo, quinto, sesto e settimo, anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato in materia di contabilita' regionale". Nota all'art. 1, commi 4 e 5: Il testo dell'art. 2, primo comma, della legge n. 651/1983 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 3.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)