Legge Ordinaria n. 64 del 01/03/1986 (Pubblicata nella G. U del 14 marzo 1986 n. 61)
Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
(Intervento straordinario, programma triennale per  lo  sviluppo  del
             Mezzogiorno e piani annuali di attuazione) 
 
  1.  L'intervento   straordinario   e   aggiuntivo   nei   territori
meridionali di cui all'articolo  1  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.  218,  ha
durata novennale. Per la sua attuazione si provvede  per  il  periodo
1985-1993 con un apporto complessivo di lire  120.000  miliardi,  dei
quali e' destinato agli  interventi  indicati  all'articolo  1  della
legge 1 dicembre 1983, n. 651, un apporto  annuale  non  inferiore  a
10.000  miliardi,  fermo  restando  l'apporto  fissato  dalla   legge
finanziaria per il 1985. 
  2. Le attivita' e le  iniziative,  con  particolare  riguardo  alle
produzioni  sostitutive  di  importazioni  e  alle  innovazioni,  che
concorrono  al  risanamento,  all'ammodernamento   e   all'espansione
dell'apparato   produttivo,   all'accrescimento   dei   livelli    di
produttivita' economica, al riequilibrio territoriale  interno,  alla
valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualita'
della  vita,  al  potenziamento   e   alla   riqualificazione   delle
istituzioni  locali  economiche,  tecnico-scientifiche  e  culturali,
formative  ed  amministrative,  possono   rientrare   nell'intervento
straordinario ed essere finanziate  o  agevolate  in  esecuzione  del
programma triennale di sviluppo. 
  3. Il programma triennale di sviluppo, formulato  ed  approvato  ai
sensi e con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 1 dicembre
1983, n. 651, e' aggiornato annualmente  con  le  medesime  procedure
anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso
indica, tra l'altro, le attivita' e le  iniziative  da  promuovere  e
realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b)  e
c) dell'articolo 1 della citata legge 1 dicembre 1983, n. 651, ed  al
decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17  novembre  1984,  n.  775,  i  soggetti
pubblici relativamente agli interventi di cui alla  lettera  a)  e  i
soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle
lettere b) e c), le modalita' sostitutive  nel  caso  di  carenza  di
iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote
finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare  riguardo
alle  risorse  da  destinare  alle  incentivazioni  delle   attivita'
produttive, sulla base anche  delle  linee  generali  della  politica
industriale  e  delle  indicazioni  del  piano  agricolo   nazionale;
individua  i  criteri  generali  per   lo   sviluppo   dell'attivita'
promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i  criteri
per il finanziamento e la realizzazione dei  programmi  regionali  di
sviluppo di cui all'articolo 44 del citato testo unico. 
  4. Il CIPE determina, entro 90 giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, le regioni  e  le  aree  particolarmente
svantaggiate di cui al primo comma  dell'articolo  2  della  legge  1
dicembre 1983, n. 651. La determinazione e' compiuta  sulla  base  di
indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero
della  forza-lavoro  in  cerca  di  occupazione  e  il  rapporto  tra
occupazione industriale  e  popolazione  residente,  il  reddito  pro
rapite, l'emigrazione. 
  5. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 1983, n.
651, dopo  le  parole:  "dalla  presente  legge",  sono  aggiunte  le
seguenti:  "e  tenendo  conto  dei  programmi  delle  amministrazioni
pubbliche". 
  6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede  mediante
piani  annuali  di  attuazione,  formulati  dal  Ministro   per   gli
interventi straordinari nel  Mezzogiorno,  sentito  il  comitato  dei
rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di  progetti
di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro  il  31  maggio  al
Ministro stesso,  sia  di  progetti  interregionali  o  di  interesse
nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano  i
riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti
all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi
secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato  dei
rappresentanti delle regioni meridionali. 
  7. I piani annuali di  attuazione,  da  approvarsi  contestualmente
all'aggiornamento del programma triennale: 
    a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica  e
finanziaria,  l'occupazione  derivante  dalla   realizzazione   delle
singole  opere  e  degli  interventi   infrastrutturali,   precisando
strumenti, tempi e modalita' per la verifica dei risultati e  per  la
individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di  eventuali
scostamenti; 
    b) indicano i criteri, le modalita' e le procedure di  esecuzione
delle opere ai sensi della legislazione vigente; 
    c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un
quadro finanziario  certo  nell'ambito  degli  stanziamenti  previsti
dalla presente legge, per  la  incentivazione,  la  promozione  e  lo
sviluppo  delle  attivita'  produttive,  precisando  i   settori   da
agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo  anche  conto  della
programmazione e del  grado  di  attuazione  della  erogazione  degli
stanziamenti previsti da parte dell'intervento ordinario; 
    d) individuano i soggetti che dovranno curare la  gestione  delle
opere finanziate dalla presente legge. 
  8. Ai fini della formulazione del  primo  piano  di  attuazione  le
regioni, nonche', per la parte riguardante i progetti  interregionali
o di  interesse  nazionale,  le  amministrazioni  statali,  anche  ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici  economici  trasmettono  al
Ministro  per  gli  interventi  straordinari   nel   Mezzogiorno   le
rispettive proposte entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
  9. I  termini  e  le  modalita'  per  gli  adempimenti  di  cui  ai
precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza  delle
proposte suindicate, sono fissati con decreto del  Ministro  per  gli
interventi straordinari nel  Mezzogiorno,  sentito  il  comitato  dei
rappresentanti delle regioni meridionali, entro 30 giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
 
          NOTE

          Note all'art. 1, comma 1:
            Il  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 218/1978
          approva  il  testo  unico  delle leggi sugli interventi nel
          Mezzogiorno. L'art. 1 di detto testo unico cosi' recita:
            "Art.  1.  -  Il presente testo unico si applica, qualora
          non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni,
          alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata.
          Calabria,  Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di
          Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi
          nell'ex  circondario  di  Cittaducale,  ai  comuni compresi
          nella  zona  del comprensorio di bonifica del fiume Tronto,
          ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della
          bonifica  di  Latina, all'isola d'Elba, nonche' agli interi
          territori  dei  comuni  di  Isola  del  Giglio e di Capraia
          Isola.
            Qualora  il territorio dei comprensori di bonifica di cui
          al  precedente comma comprenda parte di quello di un comune
          con  popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
          18  agosto  1957,  l'applicazione  del  testo  unico  sara'
          limitata  al  solo  territorio di quel comune facente parte
          dei comprensori medesimi.
            Gli  interventi  comunque previsti da leggi in favore del
          mezzogiorno  d'Italia,  escluse  quelle che hanno specifico
          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni
          caso,  estesi  a  tutti  i  territori indicati nel presente
          articolo".
            Il   testo   dell'art.   1   della   legge   n.  651/1983
          (Disposizioni   per   il   finanziamento   triennale  degli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno) e' il seguente:
            "Art.  1.  -  L'intervento  straordinario dello Stato nei
          territori  di  cui  all'art.  1 del testo unico delle leggi
          sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218, e'
          finalizzato al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo
          dei  territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico
          nazionale   e  si  realizza  mediante  interventi  organici
          straordinari   e  aggiuntivi,  volti  alla  promozione,  al
          potenziamento  e  allo sviluppo delle attivita' produttive,
          delle  infrastrutture  e  dei  servizi  reali,  al  fine di
          garantire   l'occupazione   della  manodopera,  soprattutto
          giovanile.
            In particolare, l'intervento straordinario prevede:
              a)  interventi organici consistenti nella realizzazione
          di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio
          dello  sviluppo  civile  ed economico, interventi diretti a
          favorire  l'attrezzatura  del  territorio, sopratutto nelle
          zone interte, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;
              b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attivita'
          produttive,  ivi  comprese le incentivazioni e le attivita'
          promozionali    dell'iniziativa    economica,   dirette   a
          migliorare  l'utilizzazione  delle risorse, anche naturali,
          storiche  e  artistiche,  diffondere  i  servizi  idonei ad
          accrescere  l'innovazione  tecnologica  e la produttivita',
          commercializzare  e valorizzare la produzione, sostenere la
          ricerca e la sperimentazione;
              c)  attivita' di assistenza tecnica e di formazione dei
          quadri, funzionali agli obiettivi della presente legge, con
          particolare   riguardo   al  raggiungimento  di  efficienti
          strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle
          autonomie locali".

          Note all'art. 1, comma 3:
            Il  testo  dell'art.  2  della  legge  n.  651/1983  (per
          l'argomento  della  legge  v.  nella nota precedente) e' il
          seguente:
            "Art.   2.   -   Il  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione  economica  (CIPE), su proposta del Ministro
          per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la
          Commissione  parlamentare per il controllo sugli interventi
          nel  Mezzogiorno,  approva,  per  il  periodo  1984-86,  il
          programma  triennale  di  intervento,  con  priorita'  alle
          azioni  di  maggiore rilievo a favore delle regioni e delle
          aree particolarmente svantaggiate.
            Il   Ministro   per   gli   interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno provvede alla formulazione del programma di cui
          al comma precedente sulla base delle proposte delle regioni
          interessate  dalla  presente legge, sentito il comitato dei
          rappresentanti delle regioni meridionali.
            Il   programma   disciplina   le   azioni   organiche  di
          intervento,  individua  le  opere da realizzare, i soggetti
          pubblici   e   privati   responsabili  dell'attuazione  del
          programma  stesso  e  le  modalita' sostitutive nel caso di
          eventuali  inadempimenti  dei soggetti medesimi, stabilendo
          la  quota  finanziaria  da  assegnare  ai singoli settori e
          formula  altresi'  i  criteri  per  la  realizzazione degli
          interventi  previsti nei programmi regionali di sviluppo di
          cui  all'art.  44, primo comma, lettera c), del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
          marzo 1978, n. 218.
            Il CIPE, nell'approvare il programma, adotta, su proposta
          del   Ministro   per   gli   interventi   straordinari  nel
          Mezzogiorno,  le  misure  per il coordinamento delle azioni
          statali, regionali e locali con gli interventi straordinari
          e  con  quelle  degli enti di gestione delle partecipazioni
          statali  e  degli  altri enti pubblici interessati, nonche'
          con gli interventi finanziati dalle Comunita' europee.
            Il  Ministro formula le proposte di coordinamento tenendo
          conto  anche  dei programmi delle amministrazioni statali e
          regionali  interessate,  ivi  compresi quelli degli enti di
          cui al comma precedente.
            Per    il    puntuale   conseguimento   degli   obiettivi
          programmati, il Ministro indirizza e controlla l'attuazione
          del programma triennale.
            Il  programma  triennale determina la quota di risorse da
          destinare  alla  realizzazione  dei  progetti  regionali di
          sviluppo  di  cui al terzo comma del presente articolo, con
          particolare riferimento a quelli di sviluppo agricolo. Tale
          quota,  che non puo' essere inferiore al 15 per cento dello
          stanziamento  complessivo,  e'  ripartita  fra  le  regioni
          interessate,  con  le  modalita'  indicate al secondo comma
          dell'art.  44  del  testo  unico  approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218, in
          relazione a progetti approvati.
            Sono  considerate in eccedenza alla quota di cui al comma
          precedente  le  risorse  destinate  alla  realizzazione dei
          piani  e dei progetti di sviluppo di cui agli articoli 35 e
          36  della  legge  14  maggio  1981, n. 219, ed analogamente
          quelle destinate, a norma dei rispettivi statuti regionali,
          alle regioni a statuto speciale.
            Il  programma  triennale  individua altresi' le attivita'
          non  piu'  di  competenza  dell'intervento  straordinario e
          definisce i criteri per la loro liquidazione.
            Al   fine   di  assicurare  la  coerenza  della  politica
          finanziaria dello Stato e delle regioni meridionali con gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno, il Ministro per
          gli  interventi  straordinari  nel Mezzogiorno, entro il 30
          giugno  di ciascun armo, trasmette ai Ministri del tesoro e
          del  bilancio  e della programmazione economica, sulla base
          del   programma   triennale,  le  proprie  indicazioni  per
          l'elaborazione   dei   progetti   di   bilancio  annuale  e
          pluriennale, del disegno di legge finanziaria nonche' delle
          programmazioni  di  settore  disciplinate da leggi di spesa
          pluriennale.
            Il  CIPE,  entro  il 15 settembre, adotta su proposta del
          Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno
          l'aggiornamento annuale del programma triennale, nonche' le
          conseguenti  misure  di  coordinamento,  nel  quadro  degli
          adempimenti  di  cui all'art. 34 della legge 5 agosto 1978,
          n. 468".
            Il testo dell'art. 1 della legge n. 651/1983 e' riportato
          nelle note all'art. 1, comma 1.
            Il  decreto-legge  n. 581.1984, reca norme urgenti per la
          prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
            Il  testo  dell'art. 44 del testo unico delle leggi sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 218, 1978, e' il seguente:
            "Art.  44.  -  Gli interventi delle Regioni finanziati ai
          sensi del successivo comma si attuano mediante:
              a)  la  realizzazione delle opere incluse nei programmi
          approvati  dal Ministro per gli interventi straordinari nel
          Mezzogiorno   alla  data  del  6  marzo  1976,  non  ancora
          corredate  dal  progetto esecutivo, trasferite alle Regioni
          competenti per territorio ai fini della loro esecuzione;
              b)   la   concessione  da  parte  delle  Regioni  delle
          agevolazioni  di  cui all'art. 45 riguardante le iniziative
          alberghiere  per  le quali non sia intervenuta decisione di
          ammissione  ad  istruttoria  bancaria alla data del 6 marzo
          1976;
              c)   i   progetti   regionali   di   sviluppo   per  la
          realizzazione   di   iniziative   organiche   a   carattere
          intersettoriale  per lo sviluppo di attivita' economiche in
          specifici territori e settori produttivi.
            Al  finanziamento  di  tali  interventi  si  provvede con
          l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'art.
          24,  di  lire  2.000  miliardi,  la cui ripartizione tra le
          Regioni  interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta
          del   Ministro   per   gli   interventi   straordinari  nel
          Mezzogiorno  d'intesa  con  il  Ministro  per  le  Regioni,
          sentito il Comitato di cui all'art. 8, nonche' con il fondo
          per  i programmi regionali di sviluppo di cui al precedente
          art. 43.
            Nella   utilizzazione   dello   stanziamento  di  cui  al
          precedente  comma  saranno  considerate prioritariamente le
          esigenze dell'agricoltura meridionale.
            Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerita'
          di  attuazione  dei progetti di sviluppo regionali, nonche'
          delle  altre opere di competenza regionale finanziate con i
          fondi  anzidetti,  le Regioni interessate hanno facolta' di
          avvalersi  delle  procedure  riguardanti l'attuazione degli
          interventi  di  competenza  della Cassa per il Mezzogiorno,
          previste  all'art.  135,  e,  per  quanto applicabili, agli
          articoli  136, 137 e 138, commi primo, terzo, quinto, sesto
          e  settimo,  anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato
          in materia di contabilita' regionale".

          Nota all'art. 1, commi 4 e 5:
            Il  testo  dell'art.  2,  primo  comma,  della  legge  n.
          651/1983 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 3.

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