Legge Ordinaria n. 646 del 06/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 13 ottobre 1986 n. 238)
Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  il  quarto  comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29
luglio  1927,  n.  1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio  1928, n. 1760, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378,
17  novembre  1950, n. 1095, e 13 marzo 1953, n. 208, sono aggiunti i
seguenti:
  "Gli  istituti  di  cui  al  successivo  articolo 14, incaricati di
coordinare,  indirizzare  ed integrare l'azione creditizia degli enti
ed  istituti  locali a favore dell'agricoltura, possono richiedere al
Ministro  del  tesoro  di essere autorizzati ad operare anche in zone
diverse  da  quelle  ivi indicate. L'autorizzazione e' rilasciata con
decreto    del    Ministro    del   tesoro,   sentito   il   Comitato
interministeriale   per   il   credito  ed  il  risparmio,  accertata
l'idoneita'  dell'istituto  a  svolgere  l'attivita'  nel  piu' vasto
ambito territoriale richiesto.
  Con  le stesse modalita' ed alle stesse condizioni, in relazione ad
effettive  esigenze operative, possono essere autorizzati ad ampliare
la   loro  competenza  territoriale  gli  altri  istituti  e  sezioni
abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 ottobre 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

 
          NOTE

          Nota al titolo:
            Per il testo vigente dell'art. 13 del regio decreto-legge
          n. 1509/1927, v. nota successiva.


          Note all'art. 1:
            -  La  legge di conversione n. 1760/1928 non ha apportato
          modifiche all'art. 13 del regio decreto-legge n. 1509/1927.
          Occorre  invece tener conto delle modifiche ed integrazioni
          intervenute con le citate leggi n. 378/1938, n. 1095/1950 e
          n.  208/1953, nonche' con le leggi 11 ottobre 1960, n. 1235
          e  21  maggio  1961, n. 456, anche se queste due ultime non
          sono  citate dalla legge qui pubblicata. Tenuto conto, poi,
          della integrazione disposta con la legge qui pubblicata, il
          testo del citato art. 13 risulta il seguente:
            "Art.  13  - Sono autorizzati a compiere le operazioni di
          credito  agrario  di  esercizio  gli enti morali aventi per
          fine  l'esercizio  del  credito  agrario,  quali  le  casse
          agrarie  e  i  monti frumentari e nummari. Tali istituzioni
          sono  trasformate  in casse comunali di credito agrario, il
          cui  ordinamento e funzionamento sara' regolato dalle norme
          regolamentari  per  l'esecuzione  del presente decreto. Nei
          comuni  dove  dette  istituzioni  siano  piu'  di una, esse
          potranno   essere   fuse   con  decreto  del  Ministro  per
          l'economia  nazionale (ora, con decreto del Ministro per il
          tesoro,   sentito  il  Comitato  interministeriale  per  il
          credito  e  il risparmio) in unica cassa comunale. Gli atti
          con  i  quali  sara' eseguita tale fusione saranno soggetti
          alle normali tasse di bollo ed a tassa fissa di registro ed
          ipotecaria,  salvo  gli  emolumenti  ai  conservatori delle
          ipoteche  [ora,  conservatori dei registri immobiliari]. Le
          casse  comunali  di  credito  agrario  di nuova istituzione
          dovranno  essere  erette  in  ente morale con regio decreto
          promosso  dal  Ministro  per  l'economia nazionale [ora con
          decreto  del  Ministro  per  il tesoro, sentito il Comitato
          interministeriale per il credito e il risparmio].
            Possono  essere  autorizzati  dal Ministero dell'economia
          nazionale  (ora,  con  decreto  del Ministro per il tesoro,
          sentito  il  Comitato interministeriale per il credito e il
          risparmio)  a  compiere le operazioni di credito agrario di
          esercizio,   e  -  in  quanto  abbiano  disponibilita'  per
          impieghi  a  lungo termine - anche le operazioni di credito
          agrario  per miglioramenti, ai sensi delle disposizioni del
          presente  decreto, le casse di risparmio, i monti di pieta'
          [ora,  monti  di credito su pegno], gli istituti ordinari e
          cooperativi  di credito, i consorzi agrari, le associazioni
          agrarie  legalmente  costituite  e  l'opera nazionale per i
          combattenti.
            Possono  essere  autorizzati  a compiere le operazioni di
          credito  agrario  di  miglioramento,  ai sensi del presente
          decreto,  gli  istituti  di  credito  fondiario  e la Cassa
          nazionale  per  le  assicurazioni  sociali  [ora,  Istituto
          nazionale della previdenza sociale].
            Sono  infine  autorizzati  a  compiere  le  operazioni di
          credito  agrario  di  esercizio e di miglioramento la Banca
          nazionale  del  lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura
          e, per la propria zona di competenza, la Cassa di risparmio
          di Calabria e gli istituti indicati nel successivo art. 14.
          E'  altresi' autorizzata, per le sole operazioni di credito
          agrario  di miglioramento nella propria zona di competenza,
          la  sezione  autonoma  di  credito agrario di miglioramento
          dell'istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo
          termine nella regione Trentino-Alto Adige.
            La  sezione  per  il  credito alla cooperazione presso la
          Banca  del  lavoro e' autorizzata a compiere nel territorio
          nazionale  operazioni  di  credito agrario di esercizio. La
          Banca   centrale   di  credito  popolare  "Centrobanca"  e'
          autorizzata  a  compiere  operazioni  di credito agrario di
          miglioramento  nel  territorio  nazionale.  La  sezione  di
          credito  fondiario  dell'istituto  bancario  San  Paolo  di
          Torino  e  autorizzata  a  compiere  operazioni  di credito
          agrario  di  miglioramento nelle province in cui l'istituto
          bancario San Paolo di Torino ha proprie dipendenze.
            Gli  istituti di cui al successivo art. 14, incaricati di
          coordinare,  indirizzare  ed  integrare l'azione creditizia
          degli  enti  ed  istituti locali a favore dell'agricoltura,
          possono   richiedere  al  Ministro  del  tesoro  di  essere
          autorizzati  ad operare anche in zone diverse da quelle ivi
          indicate.
            L'autorizzazione  e  rilasciata  con decreto del Ministro
          del  tesoro,  sentito  il Comitato interministeriale per il
          credito    ed    il    risparmio,   accertata   l'idoneita'
          dell'istituto  a svolgere l'attivita' nel piu' vasto ambito
          territoriale richiesto.
            Con  le  stesse  modalita'  ed alle stesse condizioni, in
          relazione  ad  effettive esigenze operative, possono essere
          autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale gli
          altri   istituti  e  sezioni  abilitati  all'esercizio  del
          credito agrario di miglioramento.
            La   Banca   nazionale   dell'agricoltura,  la  Cassa  di
          risparmio  di  Calabria,  la  Cassa  centrale  di risparmio
          Vittorio  Emanuele  per  le  province siciliane, la sezione
          autonoma  di credito agrario di miglioramento dell'istituto
          per  l'esercizio  del credito a medio e lungo termine nella
          regione   Trentino-Alto  Adige  e  la  sezione  di  credito
          fondiario   dell'istituto  bancario  San  Paolo  di  Torino
          potranno   compiere   operazioni   di  credito  agrario  di
          miglioramento  con  le modalita' ed entro il limite massimo
          di  somma  che  saranno stabilite dagli organi di vigilanza
          sulle aziende di credito".
            -  L'art.  14  del  regio  decreto-legge n. 1509/1927, al
          quale la legge di conversione n. 1760/1928 non ha apportato
          modifiche, elenca i cosiddetti istituti speciali di credito
          agrario,  abilitati ad operare nei settori dell'esercizio e
          del miglioramento.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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