Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 654 del 07/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 14 ottobre 1986 n. 239)
Modifica del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, sul reclutamento dei carabinieri.
Modifica del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, sul reclutamento dei carabinieri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera c) dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, e' sostituita dalla seguente: "c) possedere il diploma di licenza della scuola dell'obbligo;". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 ottobre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SPADOLINI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE Nota all'art. 1: Si trascrive l'intero testo dell'art. 3 del D.L.L. n. 857/1945, comprensivo della modifica intervenuta con la presente legge: "Art. 3. Gli aspiranti all'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri reali debbono possedere i seguenti requisiti: a) avere compiuto: il 17° e non superato il 26° anno di eta'. b) essere celibi o vedovi senza prole; c) possedere il diploma di licenza della scuola dell'obbligo; d) possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneita' morale, da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione secondo i criteri stabiliti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri reali; e) essere di statura non inferiore a metri 1,65 per aspiranti all'arruolamento nell'Arma a piedi e di metri 1,68 per aspiranti all'arruolamento nell'Arma a cavallo; f) avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85; g) avere costituzione fisica robusta, ed assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi, oppure malattie nervose o ledenti le facolta' mentali".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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