Legge Ordinaria n. 654 del 07/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 14 ottobre 1986 n. 239)
Modifica del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, sul reclutamento dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.   La   lettera   c)  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo
luogotenenziale   9  novembre  1945,  n.  857,  e'  sostituita  dalla
seguente:
  "c) possedere il diploma di licenza della scuola dell'obbligo;".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 ottobre 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              SPADOLINI, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Si  trascrive  l'intero  testo  dell'art. 3 del D.L.L. n.
          857/1945,  comprensivo  della  modifica  intervenuta con la
          presente legge:
            "Art.   3.   Gli  aspiranti  all'arruolamento  volontario
          nell'Arma   dei   carabinieri  reali  debbono  possedere  i
          seguenti requisiti:
              a) avere compiuto: il 17° e non superato il 26° anno di
          eta'.
              b) essere celibi o vedovi senza prole;
              c)   possedere  il  diploma  di  licenza  della  scuola
          dell'obbligo;
              d)  possedere  i  requisiti  richiesti  da uno speciale
          attestato   di   idoneita'  morale,  da  rilasciarsi  dagli
          ufficiali  o  dai  comandanti  di sezione secondo i criteri
          stabiliti  dal  comando  generale dell'Arma dei carabinieri
          reali;
              e)  essere  di  statura  non inferiore a metri 1,65 per
          aspiranti  all'arruolamento  nell'Arma  a  piedi e di metri
          1,68 per aspiranti all'arruolamento nell'Arma a cavallo;
              f)  avere  un  perimetro toracico non inferiore a metri
          0,85;
              g)  avere  costituzione  fisica  robusta, ed assenza di
          ogni  sintomo  che possa far sospettare precedenti morbosi,
          oppure malattie nervose o ledenti le facolta' mentali".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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