Legge Ordinaria n. 656 del 06/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 15 ottobre 1986 n. 240 Suppl. ord.)
Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
  (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra)

  1.  Nell'articolo  1 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre  1981, n. 834, i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;
in  sostituzione di quanto ivi stabilito si applicano le disposizioni
di cui ai seguenti commi 2 e 3.
  2.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1985, gli importi delle pensioni di
cui alle tabelle C, G, M, N ed S, degli assegni di cumulo di cui alla
tabella  F,  degli  assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
dell'indennita'   per   una   volta  tanto  di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo  11  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23
dicembre   1978,   n.   915;   dell'indennita'  di  assistenza  e  di
accompagnamento  e  relativa  integrazione, di cui all'articolo 6 del
citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 834 del 1981;
dell'assegno  integrativo  per  gli  invalidi  di 1ª categoria di cui
all'articolo  15,  dell'assegno  per  cumulo  di  cui  al primo comma
dell'articolo  17,  dell'assegno  di incollocabilita' di cui ai commi
primo e undicesimo dell'articolo 20, dell'assegno di maggiorazione di
cui  all'articolo  39  del  richiamato  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  915  del  1978;  della  maggiorazione  e dell'assegno
previsti,  rispettivamente,  dagli  articoli  62  e  64  dello stesso
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
come  modificato  dall'articolo  11  del decreto del Presidente della
Repubblica  30  dicembre  1981,  n.  834,  gli assegni previsti dagli
articoli 4 e 8 della presente legge, vigenti alla medesima data del 1
gennaio  1985, o a quella fissata dalla presente legge, sono adeguati
automaticamente,  mediante l'attribuzione di assegno aggiuntivo annuo
risultante dall'applicazione, sugli importi di cui sopra, dell'indice
di  variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n.
160, e successive modificazioni.
  3.  L'adeguamento  automatico  di  cui  al  precedente  comma 2 non
compete  sugli  assegni  aggiuntivi  attribuiti  ai  sensi  del comma
stesso,  ne'  su altri assegni o indennita', spettanti ai titolari di
pensioni di guerra diversi da quelli sopra espressamente indicati. Il
medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei
pensionati  di guerra, per le quali continuano ad applicarsi le norme
previgenti.
 
          NOTE

          Nota generale
            Le  tabelle  citate nella presente legge e non modificate
          da  quest'ultima  sono  state  pubblicate  in  allegato  ai
          decreti  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
          n.  915 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1979) e 30 dicembre 1981, n.
          834  (pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 16 del 18 gennaio 1982).


          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il  testo  dell'art. 1 del D.P.R. n. 834/1981 (Definitivo
          riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della
          delega  prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981,
          n.  533),  come  modificato  dalla  presente  legge,  e' il
          seguente:
            "Art.   1   (Adeguamento   automatico   dei   trattamenti
          pensionistici di guerra). - A decorrere dal 10 gennaio 1982
          sono  soppressi  gli  articoli  74  e  75  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed il
          secondo  comma  dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n.
          146.
            Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981, per
          indennita'   integrativa   speciale,  sono  conservati  dai
          beneficiari a titolo di assegno personale non riversibile.
            L'assegno  di cui al comma precedente non spetta a coloro
          che fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno
          o   retribuzione   comunque  collegati  con  le  variazioni
          dell'indice  del costo della vita e con analoghi sistemi di
          adeguamento     automatico    stabiliti    dalle    vigenti
          disposizioni.
            Gli  assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi dell'art. 75
          del  citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 915
          sono  conglobati  negli  importi  delle  pensioni  e  degli
          assegni  di  cui  alle tabelle indicate nel primo comma del
          presente articolo.
            Alla  liquidazione  degli  assegni  previsti dal presente
          articolo   provvedono  d'ufficio  le  competenti  direzioni
          provinciali del tesoro".

          Note all'art. 1, comma 2:
            -  Per  l'argomento  del D.P.R. n. 834/1981 v. nella nota
          precedente.
            Il testo vigente dell'art. 11, terzo comma, del D.P.R. n.
          915/1978 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di
          guerra) e' il seguente:
            "Qualora   la   menomazione  fisica  sia  una  di  quelle
          contemplate   nell'allegata   tabella   B,  e'  corrisposta
          un'indennita'  per  una  volta tanto, in una misura pari ad
          una  o  piu' annualita' della pensione di 8ª categoria, con
          un  massimo di cinque annualita', secondo la gravita' della
          menomazione  fisica. Quando sussistano piu' menomazioni che
          diano titolo ciascuna ad indennita' per una volta tanto, il
          trattamento  spettante  all'invalido e' determinato in base
          alla   riduzione   della   capacita'   lavorativa  generica
          risultante  dal  complesso  delle menomazioni stesse, fermo
          restando il limite massimo di cinque annualita' ove, per il
          complesso delle invalidita', non spetti pensione od assegno
          temporaneo".
            -  Per  il  testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 834/1981 vedi
          nella successiva nota all'art. 3, comma 1.
            - il testo vigente dell'art. 15 del D.P.R. n. 915/1978 e'
          il seguente:
            "Art.  15  (Assegni  spettanti  ai grandi invalidi). - In
          aggiunta  alla  pensione  od  all'assegno  temporaneo,  gli
          invalidi  affetti  da  lesioni  o infermita' elencate nella
          tabella  E,  annessa al presente testo unico, hanno diritto
          ad  un assegno per superinvalidita', non riversibile, nella
          misura indicata nella tabella stessa.
            Agli  invalidi  affetti  da  lesioni  o  infermita'  o da
          complesso  di  menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª
          categoria  di  pensione  e  che non siano contemplate nella
          tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno
          temporaneo,  un  assegno  integrativo  non  riversibile, in
          misura  pari  alla  meta'  dell'assegno di superinvalidita'
          previsto nella lettera H della tabella E".
            -  Il testo vigente dell'art. 17, primo comma, del D.P.R.
          n. 915/1978 e' il seguente:
            "Qualora  con  una invalidita' di 2ª categoria coesistano
          altre  infermita'  minori, senza pero' che nel complesso si
          raggiunga,  in  base a quanto previsto dall'annessa tabella
          F-1,  un'invalidita'  di  1ª  categoria,  e' corrisposto un
          assegno  per  cumulo,  non  riversibile,  non  superiore ai
          cinque  decimi ne' inferiore ai due decimi della differenza
          fra  il  trattamento  economico della 1ª categoria e quello
          della  2ª  categoria di cui l'invalido fruisce in relazione
          alla  gravita'  delle minori infermita' coesistenti tenendo
          conto dei criteri informatori della predetta tabella.
            -   Il   testo   vigente  dell'art.  20,  commi  primo  e
          undicesimo, del D.P.R. n. 915/1978 e' il seguente:
            "comma primo: Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con
          diritto  a  pensione  o ad assegno delle categorie dalla 2ª
          alla  8ª,  che  siano  incollocabili  ai sensi dell'art. 3,
          lettera  b),  della  legge  3  giugno  1950,  n. 375 (8), e
          successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la
          natura  ed  il  grado  della  loro  invalidita'  di guerra,
          possano    riuscire    di   pregiudizio   alla   salute   o
          all'incolumita'  dei  compagni  di lavoro od alla sicurezza
          degli  impianti e che risultino effettivamente incollocati,
          e'  attribuito,  in  aggiunta  alla  pensione o all'assegno
          temporaneo  di guerra, e fino al compimento del 65° anno di
          eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla
          differenza  fra  il  trattamento  corrispondente  a  quello
          previsto  per gli ascritti alla 1ª categoria con assegno di
          superinvalidita'  di cui alla tabella E, lettera H, esclusa
          l'indennita'  di  assistenza e di accompagnamento, e quello
          complessivo di cui sono titolari";
            "comma  undicesimo: Qualora l'invalido ometta la denuncia
          di  cui  al  precedente  comma, vengono recuperate le somme
          indebitamente  corrisposte a decorrere dal primo giorno del
          mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'attivita'
          lavorativa.  In  tale  ipotesi  puo'  essere comminata, con
          decreto  del Ministro del tesoro, una sanzione pecuniaria a
          carattere  civile fino ad un importo massimo corrispondente
          a sei mensilita' dell'assegno di incollocabilita'".
            - Il testo vigente dell'art. 39 del D.P.R. n. 915/1978 e'
          il seguente:
            "Art.  39 (Assegno di maggiorazione a favore della vedova
          e  degli orfani). - Alla vedova, alla vedova assimilata, ed
          agli  orfani di militari o di civili deceduti a causa della
          guerra  nonche'  alla vedova, alla vedova assimilata e agli
          orfani  di  cui al precedente art. 38, che si trovino nelle
          condizioni  economiche previste dall'art. 70, e' liquidato,
          a  domanda,  in aggiunta della pensione di guerra indiretta
          di  cui  all'annessa  tabella G un assegno di maggiorazione
          nella misura di L. 474.000 annue.
            Qualora  la  vedova  e  gli  orfani  fruiscano  gia'  del
          trattamento  pensionistico,  l'assegno  di  cui al presente
          articolo e' liquidato, in assenza dei prescritti requisiti,
          dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.
            L'assegno  di  maggiorazione  puo'  essere  in ogni tempo
          revocato   con   provvedimento   del  competente  direttore
          provinciale  del  tesoro,  da notificarsi agli interessati,
          quando  vengano  meno le condizioni economiche che ne hanno
          determinato il conferimento.
            I titolari dell'assegno di cui al presente articolo hanno
          l'obbligo   di   comunicare   alla   competente   direzione
          provinciale  del  tesoro,  entro  tre  mesi  dalla  data di
          scadenza  del  termine per la denuncia ai fini dell'imposta
          sui  redditi  delle  persone fisiche (IRPEF), il venir meno
          del  requisito  delle  condizioni  economiche richiesto per
          fruire dell'assegno stesso.
            Qualora  il pensionato effettui la comunicazione entro il
          predetto  termine di tre mesi, la soppressione dell'assegno
          ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
          scadenza   del   termine   stesso.  Negli  altri  casi,  la
          soppressione   ha   effetto   dal  primo  giorno  dell'anno
          successivo  a  quello  in  cui si sono superati i limiti di
          reddito.
            I titolari di pensioni possono conseguire un solo assegno
          di maggiorazione".
            -  Il  testo  dell'art.  62  del D.P.R. n. 915/1978, come
          modificato  dall'art.  11  del  D.P.R.  n.  834/1981, e' il
          seguente:
            "Art. 62 (Genitore che abbia perduto piu' figli per causa
          di guerra). - Il genitore di piu' militari o civili morti a
          causa  del servizio di guerra o attinente alla guerra o per
          i  fatti  di  guerra di cui agli articoli 8 e 9 consegue, a
          prescindere  dall'eta'  e  dalle  condizioni economiche, la
          pensione piu' favorevole che gli compete.
            Oltre  a  tale  pensione  spetta  anche  un aumento nella
          misura  del  90%  della  pensione di cui al primo comma per
          ciascuno dei figli oltre il primo.
            Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  non  si
          applicano  nei confronti dei collaterali e degli assimilati
          a  genitori ai quali compete in ogni caso una sola pensione
          sempreche'  si  trovino  nelle  condizioni  previste  dagli
          articoli 57 e 58".
            - Il testo vigente dell'art. 64 del D.P.R. n. 915/1978 e'
          il seguente:
            "Art. 64 (Genitore rimasto privo di prole). - Il genitore
          che per la morte di uno o piu' figli sia rimasto totalmente
          privo  di  prole consegue, finche' duri tale situazione, la
          pensione  piu'  favorevole  che gli compete aumentata della
          meta'.
            Il  genitore  che abbia perduto l'unico figlio ha diritto
          allo  stesso  trattamento  di  cui  al  comma  precedente a
          prescindere  dal  requisito  dell'eta'  e  dalle condizioni
          economiche.
            L'aumento   e'  cumulabile  con  quello  contemplato  nel
          secondo  comma dell'art. 62" - Il testo vigente dell'art. 9
          della  legge  n.  160/1975  (Norme per il miglioramento dei
          trattamenti   pensionistici  e  per  il  collegamento  alla
          dinamica salariale) e' il seguente:
            "Art.  9 (Collegamento del trattamento minimo di pensione
          alle retribuzioni degli operai dell'industria). - L'importo
          mensile  del trattamento minimo di pensione di cui all'art.
          1,  con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, e' aumentato
          in   misura   percentuale   pari   all'aumento  percentuale
          dell'indice    dei    tassi   delle   retribuzioni   minime
          contrattuali   degli  operai  dell'industria,  esclusi  gli
          assegni  familiari,  calcolato  dall'istituto  centrale  di
          statistica.
            Ai  fini  previsti  nel  precedente  comma  la variazione
          percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime
          contrattuali  e'  determinata  confrontando il valore medio
          dell'indice    relativo    al    periodo    compreso    dal
          diciassettesimo  al sesto mese anteriore a quello da cui ha
          effetto  l'aumento  dell'importo  mensile  del  trattamento
          minimo  con il valore medio dell'indice in base al quale e'
          stato effettuato il precedente aumento.
            In sede di prima applicazione e con effetto dal 1 gennaio
          1976,  il confronto e' effettuato con riferimento al valore
          medio  dell'indice  relativo al periodo dall'agosto 1973 al
          luglio   1974   e   l'aumento   percentuale   e'  applicato
          all'importo di L. 52.550.
            A   partire   dalla  seconda  applicazione  del  presente
          articolo  le  variazioni  dell'indice di cui al primo comma
          sono  calcolate  dall'istituto  centrale  di  statistica al
          netto delle variazioni del volume di lavoro.
            La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al
          primo  comma  e'  accertata con decreto del Ministro per il
          lavoro  e la previdenza sociale di concerto con il Ministro
          per il tesoro".

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