Legge Ordinaria n. 657 del 04/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 15 ottobre 1986 n. 240)
Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1.  Il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato  ad   emanare   le
disposizioni  occorrenti  per  l'istituzione  e  la  disciplina   del
servizio di riscossione dei tributi secondo  i  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) il servizio, da  istituire  nell'ambito  del  Ministero  delle
finanze come ufficio centrale alle dipendenze  del  Ministro,  dovra'
provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi  vigenti
all'entrata in vigore della  presente  legge  sono  riscossi  tramite
esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di  atto  avente
efficacia di titolo esecutivo, della  imposta  sul  valore  aggiunto,
delle imposte di registro,  ipotecarie  e  catastali,  delle  imposte
sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale  sull'incremento
di valore degli  immobili,  delle  imposte  di  fabbricazione,  delle
imposte erariali di consumo  e  dei  diritti  doganali  nonche'  alla
riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni  altro
accessorio relativi ai predetti tributi; 
    b) il servizio  potra'  anche  provvedere  alla  riscossione  dei
versamenti diretti delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  sul
valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuati  presso
le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti  di
credito, fermo restando tale sistema di riscossione; 
    c) potra' inoltre attribuirsi  al  servizio  la  riscossione  dei
canoni e proventi del demanio e del  patrimonio  indisponibile  dello
Stato, nonche' di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri
enti pubblici; 
    d) sara' previsto l'affidamento in concessione amministrativa  di
durata decennale, disposta con decreto del  Ministro  delle  finanze,
della  gestione  del  servizio  in  ambiti  territoriali   di   norma
coincidenti con il territorio di  una  o  piu'  province,  anche  non
contigue, determinati con decreto del Ministro delle finanze  secondo
criteri di efficienza ed economicita', tenuto anche conto del  numero
dei contribuenti e dell'ammontare globale dei  tributi  riscuotibili,
evitando in  ogni  caso  delimitazioni  territoriali  che  comportino
accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato  rapporto
tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso; 
    e) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente: 
      1) alle aziende e istituti di credito di  cui  all'articolo  5,
lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12  marzo  1936,  n.
375,  e  successive  modificazioni,  nonche'  alle  casse  rurali  ed
artigiane di cui alla lettera f)  dello  stesso  articolo  aventi  un
patrimonio non inferiore a lire un miliardo; 
      2)  a  speciali  sezioni  autonome  delle  predette  aziende  e
istituti di credito; 
      3) a societa' per azioni con sede nel territorio dello Stato  e
con capitale interamente versato non inferiore  a  lire  un  miliardo
aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del  servizio
e costituite da soggetti indicati nel numero 1 o da persone fisiche e
il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della societa' del
trasferimento  di  azioni  per  atto  tra  vivi  non  preventivamente
autorizzato dal Ministero delle finanze; 
      4) a societa' cooperative con capitale non inferiore a lire  un
miliardo che, alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
siano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni; 
    f)  la  disciplina  del  rapporto  di   concessione   dovra'   in
particolare prevedere: 
      1) le procedure di conferimento delle  concessioni  rispondenti
all'esigenza di garantire il  concorso  dei  soggetti  interessati  e
l'aggiudicazione   al   concorrente   che   risulti    piu'    idoneo
all'espletamento del servizio e ad  assicurare  l'economicita'  della
gestione, nonche' le modalita' ed i termini  di  recesso,  nel  corso
della concessione, delle parti interessate; 
      2) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause  di
revoca e di decadenza anche  con  riguardo  alle  disposizioni  della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche'  il
potere dell'Amministrazione finanziaria di disporre cautelarmente, su
parere della commissione prevista dalla  successiva  lettera  h),  la
sospensione dell'attivita' di gestione, quando nello  svolgimento  di
essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in  materia
di riscossione da leggi generali o speciali; 
      3)  l'unificazione  delle  concessioni  conferite  al  medesimo
soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicita'  di
gestione del servizio; 
      4) l'imposizione  di  adeguata  cauzione  ai  concessionari,  i
criteri  per  il  suo  periodico  adeguamento,  e  l'attribuzione  ai
medesimi della qualita' di agente della riscossione, nonche' le norme
concernenti i termini e le modalita' di versamento delle somme dovute
e la presentazione di rendiconti periodici della gestione; 
      5) l'applicazione del principio del non riscosso come  riscosso
relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e  le  procedure
per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a
criteri di tempestivita' e speditezza; 
      6) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio  secondo
le  direttive  dell'Amministrazione  finanziaria,  anche  per  quanto
attiene alla  ubicazione  e  organizzazione  degli  uffici  destinati
all'accesso dei contribuenti nonche' di  assumere,  a  richiesta,  il
servizio di tesoreria di enti  locali  a  condizioni  che  assicurino
adeguata remunerazione; 
      7) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo
criteri di trasparenza, di correlazione con l'attivita'  richiesta  e
di congruita' ai costi medi della gestione  al  fine  di  assicurarne
l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere  della
commissione di cui alla successiva lettera h): 
      I) una commissione per la riscossione  dei  versamenti  diretti
stabilita  in  misura  percentuale  della  somma  riscossa   con   la
determinazione di un importo minimo e di un importo massimo; 
      II) un compenso stabilito in  misura  percentuale  delle  somme
riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un  importo
massimo, per i pagamenti spontanei  dei  contribuenti  a  seguito  di
iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro titolo esecutivo, determinato
tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche  del  prevedibile
ammontare globale di tali riscossioni; 
      III) un compenso stabilito in misura  percentuale  delle  somme
riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare  medio  delle
esecuzioni  fruttuose  e   all'incidenza   di   esso   sull'ammontare
complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle
spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i  diversi
adempimenti con tabella approvata dal Ministro delle finanze; 
      IV) l'assunzione a  carico  dello  Stato  e  degli  altri  enti
impositori dell'obbligo del pagamento della  commissione  di  cui  al
punto I, dei compensi di cui al punto II  nei  casi  in  cui  non  e'
previsto il pagamento  spontaneo  prima  della  iscrizione  a  ruolo,
nonche' del rimborso, ridotto al cinquanta  per  cento,  delle  spese
delle procedure infruttuose e di quelle  relative  a  crediti  per  i
quali e' intervenuto  provvedimento  di  sgravio,  ed  a  carico  dei
contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri  compensi,  delle
spese di esazione coattiva e degli interessi di mora per il ritardato
pagamento delle somme iscritte a ruolo da  determinare  con  riguardo
alla media dei tassi bancari attivi; 
    V) la revisione biennale  della  misura  delle  commissioni,  dei
compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in base a  decreto
del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con i Ministri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica. 
  g)  saranno  emanate  norme  per  regolare  la  prosecuzione  della
gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca  e
di decadenza della concessione; 
  h) sara' prevista l'istituzione, con funzioni  consultive,  di  una
commissione da nominare con decreto del Ministro  delle  finanze,  di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro  e  del  bilancio  e
della programmazione economica, presieduta  da  un  magistrato  della
Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, e  con  la
partecipazione di tre dirigenti del Ministero delle finanze e  di  un
dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e  del  tesoro,  con
qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di  tre
esperti in economia aziendale,  con  il  compito,  sulla  base  degli
indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro delle finanze, di
esprimere pareri,  oltreche'  su  quanto  previsto  nella  precedente
lettera f, n. 7, punto V, anche in ordine: 
    1) alla individuazione, secondo i criteri di cui alla  precedente
lettera d), degli ambiti territoriali delle concessioni e  alla  loro
determinazione ed alle eventuali modificazioni; 
    2) alle procedure di conferimento delle concessioni; 
    3)   alla    vigilanza    sull'attivita'    dei    concessionari,
sull'efficienza  ed  economicita'  delle  gestioni,  proponendo   gli
opportuni provvedimenti compresa  la  revoca  e  la  decadenza  delle
concessioni; 
    4) ad ogni altra questione attinente al  servizio,  su  richiesta
del Ministro delle finanze. 
  2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera  h),  avra'
altresi' il compito di  rilevare  i  costi  delle  diverse  forme  di
riscossione anche al fine di individuare la misura delle commissioni,
dei compensi, dei rimborsi di spese e degli  interessi  di  cui  alla
lettera f), n. 7, punti I, II, III, IV e V. A tal fine la commissione
potra' avvalersi di una apposita segreteria tecnica  con  compiti  di
istruzione  delle  decisioni  da  assumere;  potra'  ricorrere   alla
consulenza  di  esperti   e   di   organizzazioni   professionali   o
universitarie specializzate in analisi  dei  costi  e  di  bilanci  e
potra', altresi', consultare, anche a mezzo della segreteria tecnica,
singoli esattori concessionari o i loro rappresentanti. 
  3. Nei provvedimenti  adottati  dal  Ministro  delle  finanze  deve
essere riportato il contenuto del parere espresso dalla commissione. 
  4. Ai componenti della commissione, che resteranno in carica cinque
anni e potranno essere  confermati,  saranno  corrisposti  emolumenti
adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente  richiesto,
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con
il Ministro del tesoro. 
 
          NOTE

          Note all'art. 1:
            Il testo dell'art. 5, lettere a), b), d) ed e) dei R.D.L.
          n. 375/1936 e' il seguente:
            "Il   controllo   dell'ispettorato   sulla   raccolta  di
          risparmio a breve termine si attua in confronto:
              a)  degli  istituti  di  credito  di diritto pubblico e
          delle banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;
              b)  delle  banche  ed  aziende  di  credito  in genere,
          comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi
          a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o
          sotto  qualsiasi  forma  e  denominazione,  ivi comprese le
          banche cooperative popolari;
              (Omissis);
              d) delle casse di risparmio;
              e) dei monti di pegni".
            -  La  legge n. 575/1965, recante "Disposizioni contro la
          mafia", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138
          del  5  giugno 1965 ed e' entrata in vigore il successivo 6
          giugno.
            La  normativa  suddetta  e'  stata modificata, da ultimo,
          dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936, recante "Integrazioni
          e  modifiche  alla  legge  13  settembre  1982,  n. 646, in
          materia  di  lotta  alla  delinquenza  mafiosa", pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale n. 355 del 28 dicembre 1982 ed e'
          entrata in vigore il successivo 29 dicembre.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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