Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 658 del 11/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 15 ottobre 1986 n. 240)
Contributo straordinario dello Stato italiano per la creazione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi a favore dell'Universita' Cornell' negli Stati Uniti d'America.
Contributo straordinario dello Stato italiano per la creazione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi a favore dell'Universita' Cornell' negli Stati Uniti d'America.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine della istituzione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi presso l'Universita' Cornell, con sede in Ithaca, New York, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata ad erogare un contributo massimo di 500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1986, a favore della stessa Universita', allorche' e nella misura in cui tale contributo risulti necessario e sufficiente a completare la copertura finanziaria della spesa di 1,5 milioni di dollari USA prevista dall'Universita' Cornell per l'istituzione della cattedra. 2. Al fine di accertare la realizzazione delle condizioni previste dal comma 1 per l'erogazione del contributo e la misura del contributo medesimo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovra' ottenere dal rettore dell'Universita' Cornell richiesta del contributo e copia della documentazione relativa all'effettivo reperimento e versamento degli ulteriori finanziamenti necessari per l'istituzione della cattedra ed al loro ammontare. 3. La Presidenza del Consiglio provvede a somministrare la somma di cui al primo comma mediante apertura di credito a favore di un funzionario delegato, anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dalla legge 26 marzo 1975, n. 92. 4. Il rendiconto delle spese sostenute sulla predetta apertura di credito e' presentato, entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario entro il quale le spese sono state erogate, alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro - Ufficio speciale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.
NOTE Nota all'art. 1, comma 3: Il testo vigente dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), cosi' come modificato dall'articolo unico della legge n. 92/1975, e' il seguente: "Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui: 1) spese da farsi in economia; 2) spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizi presso gli uffici periferici; 3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; 4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato; 5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati; 6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; 7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e' per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato; 9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato; 10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento; 11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente percette. Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti (la particolari disposizioni di legge o di regolamento. Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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