Legge Ordinaria n. 66 del 07/03/1986 (Pubblicata nella G. U del 15 marzo 1986 n. 62)
Modifiche all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sul precariato scolastico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico

  Il  penultimo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n.
270, e' sostituito dal seguente:
  "Il  periodo  di utilizzazione nelle attivita' di cui al precedente
quartultimo  comma  non  puo'  superare  un  sessennio continuativo e
l'utilizzazione  non  puo'  essere disposta per piu' di due volte nel
corso   della   carriera  dello  stesso  insegnante  per  una  durata
complessiva non superiore a nove anni".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 marzo 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          NOTE

          Nota all'articolo unico:
            Il  testo dell'art. 14 della legge n. 270/1982 (Revisione
          della  disciplina  del  reclutamento  del personale docente
          della  scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,
          ristrutturazione  degli organici, adozione di misure idonee
          ad  evitare  la formazione di precariato e sistemazione del
          personale   precario   esistente),  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
            "Art. 14. (Utilizzazione del personale docente di ruolo).
          -  La  utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive
          deve  contribuire  nella  scuola  elementare e media, e per
          quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare
          una  programmazione educativa secondo quanto previsto dalla
          legge  4  agosto  1977,  n.  517,  assicurando  peraltro il
          soddisfacimento  in  via  prioritaria,  nell'ordine,  delle
          seguenti esigenze:
              a)  copertura dei posti di insegnamento che non possono
          concorrere a costituire cattedre o posti orario;
              b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti
          e  disponibili  per  un  periodo  non  inferiore  a  5 mesi
          nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;
              c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui
          al successivo sesto comma;
              d)    sostituzione    dei   docenti   impegnati   nella
          realizzazione delle scuole a tempo pieno;
              e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento
          dei   corsi   di   istruzione  per  adulti  finalizzati  al
          conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei
          corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
              f)  sostituzione  dei  docenti  utilizzati ai sensi del
          nono comma, secondo periodo del presente articolo.
            A  tal  fine  il  provveditore  agli  studi  definisce il
          contingente  su  base  distrettuale  ed  assegna  a ciascun
          circolo   o   scuola,   in   relazione  alle  esigenze,  un
          contingente  di  docenti  della dotazione aggiuntiva per la
          scuola materna, elementare e media.
            In  caso  di  eccedenza  detto  personale  dovra'  essere
          utilizzato  prioritariamente  presso  circoli  didattici  o
          scuole,  medie  dello  stesso  distretto  o  del  distretto
          vincitore.
            Nelle   scuole   secondarie  superiori  i  docenti  della
          dotazione  aggiuntiva  sono assegnati dal provveditore agli
          studi  per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e
          f) del primo comma.
            Il  personale  docente della dotazione aggiuntiva dipende
          dal  circolo  didattico  o  dalle  scuole  in  cui e' stato
          assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
            Il  personale  docente  di  ruolo, incluso - nel rispetto
          delle  priorita'  indicate  nel  primo  comma  del presente
          articolo  -  quello  delle dotazioni aggiuntive, che sia in
          possesso  di  specifici  requisiti,  puo' essere utilizzato
          anche  per  periodi di tempo determinati, per tutto o parte
          del    normale    orario    di   servizio,   in   attivita'
          didattico-educative   e  psico-pedagogiche  previste  dalla
          programmazione  di  ciascun  circolo  didattico  o  scuola,
          secondo  criteri e modalita' da definirsi mediante apposita
          ordinanza  del  Ministro della pubblica istruzione, sentito
          il  Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  con
          particolare  riferimento  alle  attivita'  di  sostegno, di
          recupero  e  di  integrazione  degli  alunni  portatori  di
          handicaps e di quelli che presentano specifiche difficolta'
          di   apprendimento  nonche'  per  insegnamenti  speciali  e
          attivita'  integrative o complementari previsti dalle leggi
          vigenti.
            E'  abrogata  la  disposizione  prevista,  per  la scuola
          media,  al  secondo  comma  dell'articolo  7  della legge 4
          agosto  1977,  n.  517,  che  stabilisce  la  utilizzazione
          dell'insegnante   di   sostegno   nel  limite  di  sei  ore
          settimanali per ciascuna classe.
            I  docenti  di  ruolo,  a domanda o con il loro consenso,
          possono  essere  utilizzati  per  corsi  ed  iniziative  di
          istruzione  degli  adulti  finalizzati  al conseguimento di
          titoli di studio.
            L'utilizzazione  del  personale  docente  secondo  quanto
          previsto  nei commi sesto e ottavo del presente articolo e'
          disposta  dal direttore didattico o dal capo dell'istituto,
          nei  limiti  numerici  risultanti  dalla  disponibilita' di
          personale  di  ruolo  assegnato  al  circolo o alla scuola,
          purche'   il   personale   docente   cosi'  utilizzato  sia
          sostituibile  con personale di ruolo assegnato al circolo o
          alla scuola media.
            Nei limiti delle disponibilita' di cui al presente comma,
          e'  possibile  concedere  esoneri  parziali  o  totali  dal
          servizio  per  i  docenti  di  ruolo che siano impegnati in
          attivita' di aggiornamento o che frequentino regolarmente i
          corsi per il conseguimento dei titoli di specializzazione e
          di   perfezionamento  attinenti  la  loro  utilizzazione  o
          richiesti,  dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi
          compresi  i  corsi  di  cui  all'articolo 8 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31  ottobre  1975,  n.  970,
          purche'   organizzati,   nell'ambito  delle  disponibilita'
          finanziarie  previste dall'apposito capitolo dello stato di
          previsione   della   spesa  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione,  o  direttamente  dal  Ministero della pubblica
          istruzione  o,  sulla  base  di  convenzioni  a tal fine da
          questo stipulate, da istituiti universitari.
            Alle   convenzioni   con  gli  istituti  universitari  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  66  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382, il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre, a
          partire  dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di
          personale  ispettivo,  direttivo  e  docente  di ruolo, che
          abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore
          a 1.000 unita' ripartite tra i diversi ordini e gradi della
          scuola,     presso    organi    centrali    e    periferici
          dell'amministrazione     scolastica,     presso    istituti
          universitari,  istituzioni  culturali o di ricerca, nonche'
          presso  enti  e  associazioni aventi personalita' giuridica
          che,  per finalita' statutaria, operino nel campo formativo
          e scolastico.
            L'utilizzazione  puo'  essere  disposta  per programmi di
          ricerca  o  per iniziative, nel campo educativo scolastico,
          ritenuti   di   rilevante   interesse  per  la  scuola,  da
          concordarsi  con  l'istituzione  interessata  e  secondo le
          modalita'  e  criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
          istruzione,  sentito  il Consiglio nazionale della pubblica
          istruzione,  il periodo di utilizzazione nelle attivita' di
          cui  al  precedente  quartultimo comma non puo' superare un
          sessennio  continuativo  e  l'utilizzazione non puo' essere
          disposta  per  piu'  di  due volte nel corso della carriera
          dello  stesso  insegnante  per  una  durata complessiva non
          superiore a nove anni.
            Il  personale  delle dotazioni aggiuntive delle scuole di
          ogni   ordine   e   grado,   nonche'   quello  che  risulti
          eventualmente   in   soprannumero,   sara'   in  ogni  caso
          utilizzato,  anche mediante lo svolgimento, ove necessario,
          di  supplenze  di  durata  inferiore  a  cinque  mesi  o di
          attivita'    inerenti   al   funzionamento   degli   organi
          collegiali".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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