Legge Ordinaria n. 69 del 15/03/1986 (Pubblicata nella G. U del 24 marzo 1986 n. 69)
Estensione ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153.
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                           Articolo unico 
 
  I cittadini italiani residenti o che abbiano  risieduto  all'estero
per motivi di lavoro o  professionali  e  i  loro  congiunti  possono
beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5  della  legge  3
marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di  equipollenza
dei titoli di studio - conseguiti nelle scuole straniere in Italia  -
corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e  ai  titoli
finali di studio  dell'istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  a
condizione  che  l'iscrizione  presso  dette  scuole  straniere   sia
avvenuta per l'esigenza didattica di concludere  il  ciclo  di  studi
presso  una  scuola  straniera  del  medesimo  o  di  un  ordinamento
scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero. 
  A tal fine il Ministero della pubblica istruzione,  verificato  che
la domanda di iscrizione e' conforme a quanto disposto nel precedente
comma ed accertato che la scuola straniera in Italia e'  riconosciuta
dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai  sensi  della  legge  30
ottobre  1940,  n.  1636,  rilascia  preventivo   nulla   osta   alla
prosecuzione degli studi presso la scuola straniera. 
  La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio e' rilasciata
dal provveditorato  agli  studi  cui  gli  interessati  inoltrano  la
relativa domanda corredata dal nulla osta di cui al comma  precedente
nonche'  da  un   attestato   rilasciato   dall'autorita'   consolare
comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia
risieduto all'estero per motivi di lavoro o  professionali  propri  o
dei propri congiunti. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 15 marzo 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                              CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
                                     NOTE 
          Note all'articolo unico: 
            -  Il  testo  dell'art.  5  della   legge   n.   153/1971
          (Iniziative scolastiche,  di  assistenza  scolastica  e  di
          formazione  e  perfezionamento  professionali  da   attuare
          all'estero  a  favore  dei  lavoratori  italiani   e   loro
          congiunti) e' il seguente: 
            «Art.  5.  -  I  lavoratori  italiani  e  loro  congiunti
          emigrati che abbiano conseguito  all'estero  un  titolo  di
          studio nelle scuole straniere  corrispondenti  alle  scuole
          italiane   elementare    e    media    possono    ottenerne
          l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di
          studio italiani  a  condizione  che  sostengano  una  prova
          integrativa di lingua e cultura generale  italiana  secondo
          le norme e i  programmi  stabiliti  con  provvedimento  del
          Ministro  per  la  pubblica  istruzione,  d'intesa  con  il
          Ministro per gli affari esteri. 
            Dalla  prova  integrativa  sono   esentati   coloro   che
          producano  l'attestato  di  frequenza  con  profitto  delle
          classi o corsi di cui alle lettere a) e b)  del  precedente
          art. 2, ovvero siano in possesso di  un  titolo  di  studio
          straniero che comprenda la lingua italiana tra  le  materie
          classificate. 
            I  provveditori  agli  studi,  accertate  le   condizioni
          previste nei  precedenti  commi,  rilasciano  il  documento
          comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle  stabilite
          con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito
          il  Consiglio  superiore  della  pubblica   istruzione   di
          concerto con il Ministro per gli affari esteri. 
            I lavoratori  italiani  e  loro  congiunti  emigrati  che
          abbiano conseguito all'estero un titolo  finale  di  studio
          nelle  scuole  straniere   corrispondenti   agli   istituti
          italiani di istruzione secondaria di  secondo  grado  o  di
          istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a
          tutti gli effetti di legge  con  titoli  di  studio  finali
          italiani a condizione che sostengano le  prove  integrative
          eventualmente  ritenute  necessarie  per  ciascun  tipo  di
          titolo di studio  straniero  da  una  apposita  commissione
          nominata dal Ministro per la pubblica istruzione,  composta
          di 7 membri, uno dei quali designato  dal  Ministero  degli
          affari esteri. 
            Le  prove  sono  sostenute  nella  sede   stabilita   dal
          provveditore agli studi al quale  e'  stata  presentata  la
          domanda dall'interessato. 
            I programmi e le modalita'  di  svolgimento  delle  prove
          sono  stabiliti  con  provvedimento  del  Ministro  per  la
          pubblica istruzione, sentito il Consiglio  superiore  della
          pubblica istruzione,  d'intesa  con  il  Ministro  per  gli
          affari esteri. 
            Il documento comprovante l'equipollenza e' rilasciato dal
          provveditore agli studi. 
            La  validita'  in  Italia  di  attestati   di   qualifica
          professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o
          loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati  nel
          terzo comma del precedente art. 4, e' concessa  sulla  base
          di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti  del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da  emanarsi
          d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il
          Ministro per  la  pubblica  istruzione  ove  si  tratti  di
          questioni  rientranti  anche  nella  sua   competenza.   Il
          documento  comprovante  l'estensione  della  validita'   e'
          rilasciato dall'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima occupazione. 
            Gli   interessati   dovranno   esibire    un    attestato
          dell'autorita'  consolare  comprovante  la  condizione   di
          lavoratori italiani o loro congiunti emigrati». 
            Si trascrivono, per opportuna conoscenza, anche  i  testi
          delle lettere a) e b) dell'art. 2 della menzionata legge n.
          153/1971, citati nel soprariportato art. 5: 
            «Il  Ministero  degli  affari  esteri,  per  attuare   le
          iniziative  scolastiche  e  le  attivita'   di   assistenza
          scolastica previste dall'art. 1, istituisce: 
            a)  classi  o  corsi  preparatori  aventi  lo  scopo   di
          agevolare  l'inserimento  dei  congiunti   dei   lavoratori
          italiani nelle scuole dei Paesi di immigrazione; 
            b)  corsi  integrativi  di  lingua  e  cultura   generale
          italiana  per  i  congiunti  di  lavoratori  italiani   che
          frequentino nei Paesi  di  immigrazione  le  scuole  locali
          corrispondenti alle scuole italiane elementare e media». 
            - La legge n. 1636/1940 reca la disciplina delle scuole e
          delle istituzioni culturali straniere in Italia. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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