Legge Ordinaria n. 730 del 28/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 4 novembre 1986 n. 256 Suppl. ord.)
Disposizioni in materia di calamita' naturali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il Ministro per il  coordinamento  della  protezione  civile  e'
autorizzato a disporre con onere posto a  carico  del  fondo  per  la
protezione civile: 
    a) un contributo speciale di 2.500  milioni  di  lire  in  favore
della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle
aziende   operanti   nel   settore   della    pesca    marittima    e
dell'acquacoltura in acque marine,  salmastre  e  lagunari  che,  per
effetto dell'eccezionale mareggiata del  24  settembre  1984  che  ha
colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del
seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto  distrutti  o
danneggiati  beni   materiali,   macchinari,   mezzi,   impianti   ed
attrezzature, a parziale copertura  dei  danni  accertati  e  per  il
ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i  criteri  che
verranno stabiliti con legge regionale; 
    b) un  contributo  speciale  di  lire  2.000  milioni  in  favore
dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara, per il  ripristino
dei ponti sul torrente Bettinia e sul torrente Verdesina e del  ponte
della Santissima Annunziata sul fiume  Magra,  tutti  nel  comune  di
Pontremoli, distrutti o gravemente danneggiati dall'alluvione  del  9
novembre 1982; 
    c) un contributo speciale di  lire  500  milioni  in  favore  del
comune  di  Caluso  in  provincia  di  Torino  per  fronteggiare   la
situazione di emergenza idrica; 
    d) un contributo speciale di lire 20 miliardi nell'anno 1986,  di
lire 15 miliardi nell'anno 1987 e di lire 5 miliardi  nell'anno  1988
in favore della regione Campania  per  gli  interventi  di  emergenza
relativi alle opere pubbliche danneggiate  e  ai  danni  nel  settore
dell'agricoltura a seguito delle avversita' atmosferiche del novembre
1985 e per le opere di consolidamento del territorio  della  penisola
sorrentina interessato dal movimento  franoso  in  atto,  nonche'  un
contributo speciale  di  lire  5  miliardi  a  favore  della  regione
Basilicata per gli interventi relativi ai movimenti franosi in atto; 
    e) un contributo speciale di lire 3.500 milioni in  favore  della
regione  Emilia-Romagna  per  gli  interventi  di  riattazione  degli
edifici pubblici e privati danneggiati dal terremoto dell'agosto 1985
nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia  di
Parma; 
    f) un contributo speciale di lire  6  miliardi  in  favore  della
amministrazione provinciale di Salerno per il recupero  del  castello
di Arechi e per la sua conseguente utilizzazione a fini scientifici e
culturali; 
    g) un contributo speciale di lire 30 miliardi in ragione di  lire
5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per ciascuno degli anni  1987
e 1988 e 5 miliardi per l'anno 1989, in favore del comune di  Isernia
per l'esecuzione di interventi di consolidamento del suolo e di opere
urgenti previste nel piano di recupero della citta'; 
    h) un contributo speciale di lire  4  miliardi  in  favore  della
regione Calabria per gli interventi di emergenza relativi a calamita'
verificatesi negli anni 1983 e 1985 nei comuni di Santa Caterina allo
Jonio, Cardinale e Botricello; 
    i) un contributo speciale di lire 10 miliardi per ciascuno degli 
anni 1987 e 1988 alla regione Marche per il completamento degli 
    interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n.
    46; 
    l) un contributo speciale di lire 8.500 milioni in favore del 
    comune di Venezia e di lire 3.500 milioni in favore del comune di
Chioggia per  interventi  per  edifici  civili  e  per  le  attivita'
produttive danneggiate dalle calamita' naturali; 
    m) un contributo speciale di 3.500 milioni  di  lire  per  l'anno
1986 e 10.000 milioni di lire per l'anno 1987 in favore della regione
Veneto per gli interventi nei comuni del  comprensorio  di  cui  alla
legge 16 aprile 1973, n. 171,  relativi  al  ripristino  delle  opere
pubbliche di loro competenza danneggiate da calamita' naturali  e  di
lire 2.000 milioni  in  favore  del  Magistrato  alle  acque  per  il
ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di Venezia; 
    n) un contributo speciale di lire 5 miliardi in favore del comune
di Iglesias per il trasferimento e la ricostruzione  dell'abitato  di
Masua minacciato dalla frana delle formazioni rocciose sovrastanti; 
    o) un contributo speciale di lire 10  miliardi  in  favore  della
regione Umbria per gli interventi  di  consolidamento  dei  territori
interessati dalla frana  della  zona  di  Fontivegge  nel  comune  di
Perugia e dalla frana di Colle Capoluogo nel comune di Montone; 
    p) un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore del comune
di Canosa  di:  Puglia  per  le  opere  di  consolidamento  idraulico
forestale del territorio e per gli  interventi  di  ripristino  delle
opere danneggiate dalle calamita' naturali. 
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, lettera i):
            L'art.  1  della  legge n. 46/1986 converte in legge, con
          modificazioni,  il  D.L. n. 791/85, in materia di calamita'
          naturali. L'art. 2 della predetta legge cosi' recita:
            "Art.  2.-  1.  Il  Ministro  per  il coordinamento della
          protezione  civile,  con le disponibilita' del fondo per la
          protezione  civile, e' autorizzato a disporre un contributo
          speciale  in favore della regione Marche per gli interventi
          nei  comuni  delle  province  di Pesaro, Ancona e Macerata,
          individuati  con  ordinanza  del Ministro medesimo, colpiti
          dal  terremoto  del  29  aprile  1984  ed in quelli colpiti
          dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative
          all'assistenza  a  favore  della  popolazione del comune di
          Ancona,  colpita  dal  movimento franoso del dicembre 1982,
          ricoverata   in   alberghi  o  sistemata  precariamente  in
          alloggi.
            2.  Il primo comma dell'art. 9 della legge 2 maggio 1983,
          n.  156,  con effetto dalla data di entrata in vigore della
          legge stessa, e' sostituto dal seguente:
            "Le  domande,  gli  atti,  i  provvedimenti,  i contratti
          relativi   all'attuazione   delle  leggi  in  favore  della
          popolazione  di Ancona colpita dal movimento franoso del 13
          dicembre   1982   e   qualsiasi  documentazione  diretta  a
          conseguire i relativi benefici sono esenti dalle imposte di
          bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di
          concessione  governativa, nonche' delle tasse ipotecarie di
          cui  alla  tariffa annessa all'art. 6 della legge 25 luglio
          1971,  n. 545, modificata dall'art. 6 della legge 19 aprile
          1982,  n.  165,  e  alla  tabella A allegata al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 648. E'
          fatta  salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli
          di credito".
            3.  All'undicesimo comma dell'art. 5 della legge 2 maggio
          1983;
            n.  156,  sono  soppresse  le parole: "entro 6 mesi dalla
          data  di  presentazione della domanda," e sono aggiunte, in
          fine, le parole:
            "sempreche'  non si sia provveduto, neppure parzialmente,
          all'erogazione dei contributi per la ricostruzione".
            4.  Ad  integrazione  dell'articolo  13-novies-decies del
          decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,  convertito, con
          modificazioni,  nella  legge  24  luglio  1984,  n. 363, le
          varianti  al piano di ricostruzione della citta' di Ancona,
          gia'  approvate  dall'amministrazione  comunale,  non  sono
          soggette  ad  ulteriori  approvazioni  e  le  opere da esse
          previste,   ivi   compresi  i  terminali  della  viabilita'
          statica, sono immediatamente eseguibili.
            5.  Le  disposizioni di cui all'articolo 13-novies-decies
          del  decreto-legge  26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
          modificazioni  nella  legge  24 luglio 1984, n. 363, non si
          applicano  all'asse  attrezzato  di  Ancona, costituito dal
          raccordo  tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16,
          che rientra nella competenza dell'ANAS ai sensi del settimo
          comma  dell'art. 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e
          del  terzo  comma dell'art. 4 della legge 2 maggio 1983, n.
          156".

          Nota all'art. 1, lettera m):
            La   legge   n.   171/1973  riguarda  interventi  per  la
          salvaguardia  di  Venezia.  All'art.  2  e'  previsto che i
          finanziamenti  siano da utilizzare per i comuni di Venezia,
          Chioggia,  Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino,
          lesolo, Musile di Piave.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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